Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012.

Priimta 2012-12-13 · ECLI:EU:C:2012:795 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-226/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-12-13
ECLI
ECLI:EU:C:2012:795
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 dicembre 2012 (*1)

«Concorrenza — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Intesa — Carattere sensibile di una restrizione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 3, paragrafo 2 — Autorità nazionale garante della concorrenza — Pratica idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri — Accertamento e sanzione — Non superamento delle soglie di detenzione di quote di mercato fissate nella comunicazione “de minimis” — Restrizioni per oggetto»

Nella causa C-226/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 10 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2011, nel procedimento

Expedia Inc.

contro

Autorité de la concurrence e altri,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo 81 [CE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. (…)
«1. (…) La Corte di giustizia (…) ha chiarito che [l’articolo 81, paragrafo 1, CE] non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile.

(…)

(…)

(…)».

La normativa francese

«Sono proibite, anche se realizzate per il tramite diretto o indiretto di una società del gruppo stabilita fuori dalla Francia, qualora abbiano per oggetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza su un mercato, le azioni concordate, le convenzioni, le intese espresse o tacite o le cooperazioni, in particolare quando sono dirette a:

1 o

limitare l’accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte di altre imprese;

2 o

ostacolare la fissazione dei prezzi in base al libero gioco del mercato, favorendo artificialmente il loro aumento o la loro diminuzione;

3 o

limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, gli investimenti o il progresso tecnico;

4 o

ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pratica, consistente in accordi o in decisioni di associazioni di imprese o in una concertazione, la quale possa pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non superi le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione [de minimis], sia perseguita e sanzionata da un’autorità nazionale garante della concorrenza sul duplice fondamento dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e della legislazione nazionale in materia di concorrenza».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza applichi il predetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo tra imprese, il quale sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non raggiunga le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (de minimis), purché tale accordo costituisca una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi del citato articolo 101, paragrafo 1.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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