Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012.

Priimta 2012-07-19 · ECLI:EU:C:2012:495 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-213/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-07-19
ECLI
ECLI:EU:C:2012:495
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasG. ArestisTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisK. Sztranc-Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 luglio 2012 (*1)

«Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Norme e regole tecniche — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Slot machines con vincita limitata — Divieto di modificare, rinnovare e rilasciare autorizzazioni all’esercizio — Nozione di “regola tecnica”»

Nelle cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Polonia), con decisioni del 16 novembre 2010, pervenute in cancelleria il 9 e l’11 maggio 2011, nei procedimenti

Fortuna sp. z o.o. (C-213/11),

Grand sp. z o.o. (C-214/11),

Forta sp. z o.o. (C-217/11)

contro

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(…)

(…)

(…)

(…)».

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

(…)

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti».

Il diritto nazionale

«Si definiscono giochi automatici con vincita limitata i giochi su apparecchi automatici, elettromeccanici ed elettronici con vincite in denaro o in natura, nei quali il valore della singola vincita non può essere superiore a [EUR] 15, mentre il valore della puntata massima per partita non può essere superiore a [EUR] 0,07».
«L’organizzazione dei giochi automatici con vincita limitata è autorizzata soltanto nei punti di installazione di giochi automatici con vincita limitata».
«I punti di installazione di giochi automatici con vincita limitata possono essere ubicati in centri di ristorazione, in strutture di commercio o adibite alla fornitura di servizi a una distanza minima di 100 m da scuole, enti di formazione e di educazione, istituti di cura e luoghi di culto».
«L’organizzazione di giochi di roulette, giochi di carte, giochi di dadi nonché giochi automatici è consentita soltanto nelle sale dei casinò».
«1. Le attività di giochi automatici con vincita limitata o di giochi automatici organizzati nelle sale per giochi automatici, condotte sulla base delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dai soggetti ai quali sono state rilasciate secondo le norme anteriori sino alla scadenza delle autorizzazioni, salva diversa disposizione di legge.
«1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 129, paragrafo 1, possono essere modificate – secondo i principi stabiliti dalla legge per la modifica delle licenze e delle autorizzazioni concesse agli operatori che conducono un’attività nell’ambito descritto all’articolo 6, paragrafi 1-3 – da parte dell’organo competente al rilascio delle autorizzazioni il giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 sono applicabili per analogia.

(…)».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

Nella causa C-213/11:

«Se l’art. 1, punto 11, della direttiva [98/34] debba essere interpretato nel senso che rientra tra le “regole tecniche”, il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta l’introduzione di modifiche all’autorizzazione relativa ad attività nel settore dei giochi automatici con vincita limitata, per quanto riguarda il mutamento del luogo di organizzazione dei giochi».

Nella causa C-214/11:

«Se l’art. 1, punto 11, della direttiva [98/34] debba essere interpretato nel senso che rientra tra le «regole tecniche», il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta il rinnovo delle autorizzazioni relative ad attività nel settore dei giochi automatici con vincita limitata».

Nella causa C-217/11:

«Se l’articolo 1, punto 11, della direttiva [98/34] debba essere interpretato nel senso che rientra tra le «regole tecniche», il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta il rilascio di autorizzazioni relative ad attività nel settore dei giochi automatici a bassa vincita?».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali – come quelle della legge sui giochi d’azzardo, (ustawa o grach hazardowich) del 19 novembre 2009 – che potrebbero avere l’effetto di limitare, o addirittura di rendere progressivamente impossibile, l’utilizzazione dei giochi automatici con vincita limitata in luoghi diversi dai casinò e dalle sale giochi, possono costituire «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto di una comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, purché sia dimostrato che tali disposizioni nazionali rappresentano condizioni che possono influenzare in modo significativo la natura del prodotto di cui trattasi o la sua commercializzazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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