Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2013.

Priimta 2013-01-17 · ECLI:EU:C:2013:14 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-206/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-01-17
ECLI
ECLI:EU:C:2013:14
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 gennaio 2013 (*1)

«Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno — Normativa di uno Stato membro che prevede una previa autorizzazione per l’annuncio delle vendite di liquidazione»

Nella causa C-206/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 12 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2011, nel procedimento

Georg Köck

contro

Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits, J.-J. Kasel e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(8)

La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale (…)

(…)

«La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

(…)

(…)».

«1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

(…)».

«1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

e

o

«1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori.

Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono:

e/o

Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l’organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie (…). Il ricorso a tali mezzi è indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

(…)

o

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell’ambito di un procedimento d’urgenza:

oppure

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono conferire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa il potere:

Allorché i poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati esclusivamente da un’autorità amministrativa, le sue decisioni sono sempre motivate. In questo caso, devono essere inoltre previste procedure in base alle quali l’esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell’autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell’esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale».

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

«(…)

(…)

(…)

(…)».

Il diritto austriaco

«(1) Per annuncio di una vendita di liquidazione ai sensi della presente legge federale si intendono tutti i pubblici avvisi e le comunicazioni rivolte ad un’ampia cerchia di persone, dai quali sia desumibile l’intenzione di procedere alla vendita al dettaglio, in tempi accelerati, di merci in grande quantità, e che siano al contempo idonei a generare l’impressione che il professionista sia costretto, in virtù di particolari circostanze, a vendere in tempi ristretti ed offra pertanto la propria merce a condizioni o prezzi straordinariamente vantaggiosi. (…)

(2) Non rientrano tuttavia nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 33a-33e gli avvisi e le comunicazioni concernenti vendite di fine stagione, vendite stagionali per smaltimento rimanenze, vendite preinventario e simili, nonché le vendite speciali generalmente in uso nel ramo commerciale di cui trattasi e in determinati periodi dell’anno (ad es. “settimana bianca” o “settimana del cappotto”).

(3) Queste disposizioni lasciano impregiudicato il punto 7 dell’allegato».

«L’annuncio di una vendita di liquidazione è consentito solo dietro autorizzazione dell’autorità amministrativa del distretto competente in base al luogo della vendita. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata per iscritto e deve contenere le seguenti informazioni:

(…)».

«(1) L’autorità amministrativa del distretto, prima di decidere sulla richiesta di autorizzazione, deve invitare la Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft [Camera di commercio del Land] competente in base al luogo della vendita di liquidazione a presentare una perizia entro un termine di due settimane.

(2) L’autorità amministrativa del distretto deve pronunciarsi sulla richiesta entro un mese dal suo ricevimento.

(3) L’autorizzazione deve essere negata qualora non ricorra alcuno dei motivi di cui all’articolo 33b, punto 4, oppure qualora la vendita non sia destinata a protrarsi per un periodo di tempo ininterrotto. L’autorizzazione deve inoltre essere negata qualora la vendita ricada nel periodo fra l’inizio della penultima settimana prima di Pasqua e Pentecoste, fra il 15 novembre e Natale, oppure debba prolungarsi per un periodo superiore a sei mesi, fatti salvi i casi di decesso del titolare, di catastrofe naturale o altri casi parimenti degni di essere presi in considerazione. Qualora l’attività commerciale esista da meno di tre anni, l’autorizzazione deve essere rilasciata solo nei casi di decesso del titolare, di catastrofe naturale o in altri casi parimenti degni di essere presi in considerazione. (…)».

«(1) Ciascun annuncio di vendita di liquidazione deve contenere i motivi della vendita accelerata, il periodo in cui deve avere luogo la vendita e una descrizione generale delle merci destinate a tale vendita. Queste informazioni devono corrispondere a quelle contenute nella decisione di autorizzazione.

(2) Una volta decorso il periodo di vendita indicato nella decisione di autorizzazione, è proibito qualsiasi annuncio di una vendita di liquidazione.

(3) Durante il periodo di vendita indicato nella decisione di autorizzazione, la vendita delle merci indicate nell’annuncio è consentita solo nella quantità indicata nella decisione di autorizzazione. È proibito qualsiasi rifornimento di merci di tali categorie. (…)».

«Salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, contro chiunque contravvenga alle disposizioni della presente sezione può essere proposta azione per inibitoria e, in caso di dolo o colpa, azione per risarcimento danni. Tale azione può essere esercitata soltanto dinanzi ai giudici ordinari (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafo 5, della direttiva (…) o altre disposizioni di [quest’ultima] ostino ad una normativa nazionale ai sensi della quale l’annuncio di una vendita di liquidazione non autorizzato dall’autorità amministrativa competente è illegittimo e deve pertanto essere vietato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, senza che il giudice debba in altro modo verificare, in tale procedimento, il carattere ingannevole, aggressivo o altrimenti sleale di tale pratica commerciale».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che un giudice nazionale ordini la cessazione di una pratica commerciale che non rientra nell’allegato I di tale direttiva, per il solo fatto che detta pratica non abbia costituito l’oggetto di una previa autorizzazione dell’amministrazione competente, senza tuttavia procedere a valutare esso stesso il carattere sleale della pratica di cui trattasi alla luce dei criteri individuati dagli articoli 5-9 di detta direttiva.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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