Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 luglio 2012.

Priimta 2012-07-03 · ECLI:EU:C:2012:407 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-128/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-07-03
ECLI
ECLI:EU:C:2012:407
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. PrechalTeisėjasK. SchiemannTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasY. BotKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 luglio 2012 (*1)

«Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet — Direttiva 2009/24/CE — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 — Esaurimento del diritto di distribuzione — Nozione di legittimo acquirente»

Nella causa C-128/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 3 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2011, nel procedimento

UsedSoft GmbH

contro

Oracle International Corp.,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».
«1. Gli autori di opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà.
«(…) gli autori di opere letterarie e artistiche hanno i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

Diritto dell’Unione

La direttiva 2001/29

«(28)

La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(…)

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

La direttiva 2009/24

«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori».

Il diritto nazionale

Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

«Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisisce, esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del presente contratto».

«1)

Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un “legittimo acquirente” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

Sulle questioni prima e terza

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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