Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013.

Priimta 2013-03-14 · ECLI:EU:C:2013:160 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-32/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-03-14
ECLI
ECLI:EU:C:2013:160
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. SafjanTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 marzo 2013 (*1)

«Concorrenza — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Applicazione di una normativa nazionale analoga — Competenza della Corte — Accordi bilaterali tra una società di assicurazioni e alcuni riparatori di autoveicoli in merito alle tariffe orarie per le attività di riparazione — Tariffe maggiorate in funzione del numero di contratti di assicurazione conclusi per il tramite di detti riparatori operanti in veste di intermediari della società assicurativa — Nozione di “accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza”»

Nella causa C-32/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungheria), con decisione del 13 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2011, nel procedimento

Allianz Hungária Biztosító Zrt.,

Generali-Providencia Biztosító Zrt.,

Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége,

Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft,

Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft,

contro

Gazdasági Versenyhivatal,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Borg Barthet, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa ungherese

«L’interesse pubblico al mantenimento della concorrenza sul mercato, che serve all’efficacia economica e allo sviluppo sociale, nonché l’interesse dei consumatori e delle imprese rispettose degli obblighi di lealtà degli affari esigono che lo Stato assicuri una concorrenza economica sana e libera mediante una disciplina legislativa. Ciò richiede l’adozione di norme in materia di diritto della concorrenza, le quali vietino le pratiche di mercato contrarie ai requisiti di leale concorrenza o restrittive della concorrenza economica, e impediscano le concentrazioni di imprese dannose per la concorrenza, vigilando al tempo stesso sul rispetto delle necessarie condizioni organizzative e procedurali. Per realizzare tali obiettivi, il Parlamento – considerata la necessità di riavvicinamento delle normative della Comunità europea e delle tradizioni della legge ungherese in materia di concorrenza – adotta la seguente legge (...)».
«1. Sono vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le pratiche concordate e tutte le decisioni di associazioni di imprese, di organismi di diritto pubblico, di associazioni e di altre entità analoghe (...) che abbiano per oggetto, o che abbiano o possano avere per effetto, di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Non rientrano in tale definizione gli accordi conclusi tra imprese che non sono indipendenti le une dalle altre.

[abrogato]

«I cambiamenti più significativi e comportanti le ripercussioni economiche più importanti sono attesi nel settore del diritto della concorrenza. La principale ragione dei cambiamenti è l’armonizzazione del diritto. (...) L’articolo 85 del Trattato CEE enuncia un divieto generale di intese, vietando sia le intese orizzontali sia quelle verticali. (…) Nel settore delle intese, la proposta recepisce il principio del divieto – al pari della legge sui mercati di capitali e dell’articolo 85 del Trattato CEE. Ciò significa che la normativa fissa il principio del divieto generale di intese e vi associa il regime delle eccezioni e delle deroghe. (…) L’articolo 11, paragrafo 1, della proposta non vieta soltanto, come la legge sui mercati di capitali, tutto ciò che restringe o esclude (impedisce) la concorrenza, ma anche, in applicazione dell’articolo 85 del Trattato CEE, tutto ciò che falsa il gioco della concorrenza. (…) Oltre al divieto generale di intese, la proposta – ispirata alla soluzione normativa applicata nella legge sui mercati di capitali e nell’articolo 85 del Trattato CEE – stabilisce un elenco non esaustivo di esempi di tipici accordi restrittivi della concorrenza. Tale enumerazione è più ampia di quella contenuta nella legge sui mercati di capitali e si avvicina all’elenco dei tipi di intese contenuto nell’articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se possano essere considerati accordi contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (in quanto aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno) quegli accordi bilaterali stipulati tra una compagnia assicuratrice e determinate officine di riparazione di veicoli, o tra una compagnia assicuratrice e un’associazione di officine di riparazione di veicoli, in forza dei quali la tariffa oraria di riparazione accordata dalla compagnia assicuratrice all’officina per la riparazione dei veicoli da essa assicurati dipende, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di polizze sottoscritte con la compagnia assicuratrice per il tramite dell’officina, che opera quale intermediario assicurativo di detta compagnia».

Sulla competenza della Corte

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell’obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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