Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013.

Priimta 2013-02-26 · ECLI:EU:C:2013:105 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-617/10
Teismas
Court of Justice
Data
2013-02-26
ECLI
ECLI:EU:C:2013:105
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasC. ToaderTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjas · pranešėjasM. SafjanGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 febbraio 2013 (*1)

«Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ambito di applicazione — Articolo 51 — Attuazione del diritto dell’Unione — Repressione di comportamenti lesivi di una risorsa propria dell’Unione — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti, amministrativo e penale, per sanzionare la medesima infrazione — Compatibilità»

Nella causa C-617/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Haparanda tingsrätt (Svezia), con decisione del 23 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2010, nel procedimento

Åklagaren

contro

Hans Åkerberg Fransson,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dai sigg. A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. J.-J. Kasel e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

Il diritto dell’Unione

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
«1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.

La sesta direttiva 77/388/CEE

«(...)

(...)

(...)».

Il diritto svedese

«È condannato per frode fiscale a una pena detentiva massima di due anni colui che, in forma non orale, comunica dolosamente un dato inesatto a un’amministrazione oppure non presenta all’amministrazione dichiarazioni, moduli di certificazione dei redditi o altri dati obbligatori, con conseguente pericolo di sottrazione di imposte all’erario oppure di detrazioni o rimborsi errati a favore proprio o di altri».
«Se il reato di cui all’articolo 2 è considerato aggravato, è inflitta una pena detentiva per frode fiscale aggravata che va da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni.

Per determinare se il reato è aggravato si considera se l’importo è rilevante, se il colpevole ha utilizzato documenti falsi o contabilità fuorviante oppure se il fatto è stato compiuto nell’ambito di criminalità su vasta scala oppure abituale oppure è particolarmente pericoloso sotto altri aspetti».

«Se il contribuente, in forma non orale, durante il procedimento ha comunicato un dato inesatto ai fini dell’imposizione tributaria, si applica una tassa speciale (sovrattassa) [in svedese: “skattetillägg”]. Ciò vale anche qualora il contribuente, nell’ambito di un procedimento tributario, abbia comunicato un dato che, successivamente, è respinto nel merito.

Il dato è considerato inesatto se è evidente che il dato comunicato dal contribuente è errato oppure se il contribuente non ha comunicato un dato obbligatorio ai fini dell’imposizione tributaria. Tuttavia, il dato non è considerato inesatto se, congiuntamente agli altri dati comunicati, costituisce una base sufficiente per l’adozione di una decisione corretta. Non è considerato inesatto nemmeno il dato talmente inverosimile da non potere costituire in modo evidente base per una decisione».

«In caso di comunicazione di un dato inesatto, la sovrattassa ammonta al 40% dell’imposta prevista dall’articolo 1, paragrafo 1, commi 1-5, del capo 1 e che non sarebbe stata applicata al contribuente o coniuge, se invece il dato inesatto fosse stato approvato. Nel caso dell’imposta sul valore aggiunto, la sovrattassa ammonta al 20% dell’imposta che il contribuente ha erroneamente sottratto.

La sovrattassa ammonta al 10%, oppure al 5% nel caso dell’imposta sul valore aggiunto, qualora il dato inesatto sia stato rettificato oppure lo Skatteverket [amministrazione tributaria] avrebbe potuto rettificarlo alla luce delle certificazioni dei redditi solitamente in suo possesso ed effettivamente a disposizione dell’amministrazione entro la fine di novembre del periodo di imposta».

«Il contribuente è esentato interamente o parzialmente dalla tassa speciale se l’inesatta o mancata comunicazione risultano giustificate oppure se sarebbe altrimenti eccessivo applicare l’imposta a importo pieno. In caso di esenzione parziale a favore del contribuente, la tassa è ridotta alla metà o a un quarto.

(...)

Per valutare se sarebbe altrimenti eccessivo applicare l’imposta a importo pieno, si deve tenere conto in particolare se:

(...)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Considerato che, conformemente alla legislazione svedese, il giudice nazionale deve rinvenire un chiaro fondamento nella [CEDU] oppure nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per poter disapplicare disposizioni nazionali che potrebbero essere in contrasto con il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU e, quindi, in contrasto anche con l’articolo 50 della [Carta], se siffatta condizione contenuta nella legislazione nazionale per la disapplicazione delle disposizioni nazionali sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con i suoi principi generali, fra tutti, i principi del primato e dell’efficacia diretta.

Sulla competenza della Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni seconda, terza e quarta

Sulla quinta questione

Sulla prima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo svedese.

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