Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 ottobre 2011.

Priimta 2011-10-27 · ECLI:EU:C:2011:707 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-504/10
Teismas
Court of Justice
Data
2011-10-27
ECLI
ECLI:EU:C:2011:707
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasD. ŠvabyGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑504/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) con decisione 28 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2010, nella causa

Tanoarch s.r.o.

contro

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky ,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), facente funzione di presidente della Settima Sezione, dai sigg. E. Juhász e. D. Švaby, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2011,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Il diritto dell’Unione

«Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
«Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti:

a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;

b) l’obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione;

c) l’esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge».

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo; (...)».

Il diritto nazionale

«1. Il diritto sull’invenzione, ivi compreso il diritto di presentare una domanda, appartiene all’inventore.
«1. Il diritto sull’invenzione spetta anche ai successori (…)
«1. Salvo disposizioni contrarie della presente legge, le norme delle legislazione speciale si applicano ai rapporti tra i comproprietari di un brevetto.

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se sia conforme all’art. 2, [n.] 1, della [sesta direttiva] una disposizione secondo la quale il soggetto passivo può detrarre dall’imposta di cui è debitore l’imposta gravante sui beni e servizi che utilizza per lo svolgimento della sua attività d’impresa in quanto soggetto passivo, nel caso in cui l’imposta venga applicata nei suoi confronti da un altro soggetto passivo, nel territorio nazionale, per beni e servizi che sono o devono essere a lui forniti, qualora la ricorrente, in quanto co-richiedente la registrazione di un’invenzione per la quale ancora non è stato rilasciato un brevetto, già fosse titolare ex lege del diritto ad utilizzare autonomamente un’invenzione che è oggetto del brevetto nel suo complesso.

2) Se sia fondata, alla luce della [sesta] direttiva, un’interpretazione secondo la quale il preesistente diritto ex lege del soggetto passivo allo sfruttamento autonomo del brevetto determina l’impossibilità giuridica di utilizzare il servizio per fornire beni e servizi in qualità di soggetto passivo e con ciò si perviene alla consumazione giuridica del servizio acquistato.

3) Se anche la circostanza che, in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, l’invenzione ancora non sia stata registrata come brevetto e si trasferiscano solo quote incida sulla configurazione di un abuso del diritto del soggetto passivo a detrarre l’IVA assolta a monte, ai sensi della sentenza della Corte 21 febbraio 2006, causa C‑255/02, Halifax e a. [Racc. pag. I‑1609]».

Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1) Un soggetto passivo può, in linea di principio, avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata o dovuta a monte per una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, laddove il diritto nazionale applicabile consenta la cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione che conferisce un diritto su quest’ultima.

2) Compete al giudice del rinvio accertare, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la prestazione di servizi di cui trattasi nella causa principale, l’esistenza o l’insussistenza di un abuso di diritto per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte.

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