Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2011.

Priimta 2011-11-24 · ECLI:EU:C:2011:777 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-468/10
Teismas
Court of Justice
Data
2011-11-24
ECLI
ECLI:EU:C:2011:777
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑468/10 e C‑469/10,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisioni 15 luglio 2010, pervenute in cancelleria il 28 settembre 2010, nelle cause

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C‑468/10),

Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C‑469/10)

contro

Administración del Estado,

con l’intervento di:

Unión General de Trabajadores (UGT) (C‑468/10 e C‑469/10),

Telefónica de España SAU (C‑468/10),

France Telecom España SA (C‑468/10 e C‑469/10),

Telefónica Móviles de España SAU (C‑469/10),

Vodafone España SA (C‑469/10),

Asociación de Usuarios de la Comunicación (C‑469/10),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 95/46

«7) considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà personali, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all’esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell’adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell’applicazione del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità [delle] disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;

8) considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l’azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell’ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all’obiettivo del mercato interno (…); che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni; (...)

10) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)] e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità».

«1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
«Gli Stati membri precisano, nei limiti delle disposizioni del presente capo, le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti».
«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure (...)

f) è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1».

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

a) della sicurezza dello Stato;

b) della difesa;

c) della pubblica sicurezza;

d) della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;

f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l’esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);

g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui».

Diritto nazionale

La legge organica n. 15/1999

«(...) gli archivi la cui consultazione, da parte di qualsiasi persona, non sia vietata da una norma limitativa o sia eventualmente subordinata solo al pagamento di una controprestazione. Sono considerate accessibili al pubblico esclusivamente il censo promocional [copia delle liste elettorali contenente i nomi e gli indirizzi degli elettori, che le autorità statistiche possono vendere alle imprese di pubblicità], gli elenchi telefonici, conformemente alle pertinenti disposizioni specifiche, nonché gli elenchi di persone appartenenti a gruppi di professionisti in cui siano indicati esclusivamente nome, titolo, professione, attività, grado accademico, indirizzo e appartenenza al gruppo. Sono inoltre considerate fonti accessibili al pubblico le gazzette ufficiali e i mezzi di comunicazione».

Il regio decreto n. 1720/2007

«(...) il trattamento o la cessione di dati personali è possibile anche senza il consenso dell’interessato quando:

a) sia autorizzato da una norma con rango di legge o da una norma di diritto comunitario e, segnatamente, quando concorra una delle seguenti circostanze:

b) i dati oggetto del trattamento o della cessione siano contenuti in fonti accessibili al pubblico e il responsabile dell’archivio o il terzo cui vengono comunicati abbia un interesse legittimo a trattarli o a conoscerli, a condizione che non vengano lesi diritti e libertà fondamentali della persona interessata. Tuttavia, le amministrazioni pubbliche possono trasmettere ai sensi della presente disposizione i dati contenuti in fonti accessibili al pubblico ai responsabili di archivi privati solo quando esse siano a ciò autorizzate da una norma con rango di legge».

Cause principali e questioni pregiudiziali

1) Se l’art. 7, lett. f), della direttiva (…) 95/46 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in assenza del consenso dell’interessato e per consentire il trattamento dei suoi dati personali necessario al perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile o dei terzi cui essi vengono comunicati, esige oltre a che non vengano lesi i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, che i dati siano contenuti in fonti accessibili al pubblico.

2) Se il menzionato art. 7, lett. f), possieda tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza dell’Unione affinché gli si possa attribuire effetto diretto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’art. 7, lett. f), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che, in assenza del consenso della persona interessata e per autorizzare il trattamento dei suoi dati personali, necessario alla realizzazione del legittimo interesse perseguito dal responsabile di tale trattamento oppure dal o dai terzi ai quali tali dati vengono comunicati, richiede, oltre al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di detta persona, che i dati in parola figurino in fonti accessibili al pubblico, escludendo quindi in modo categorico e generalizzato qualsiasi trattamento di dati che non figurino in tali fonti.

2) L’art. 7, lett. f), della direttiva 95/46 ha effetto diretto.

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