Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012.

Priimta 2012-12-06 · ECLI:EU:C:2012:770 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-457/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-12-06
ECLI
ECLI:EU:C:2012:770
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. SafjanTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 dicembre 2012 (*1)

Indice

Contesto normativo

La direttiva 65/65/CEE

Il regolamento (CEE) n. 1768/92

Fatti e decisione controversa

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione principale

Sulla definizione del mercato dei prodotti controversi

La sentenza impugnata

Sul primo motivo d’impugnazione

Sul secondo motivo d’impugnazione

Sul primo abuso di posizione dominante riguardante i CPC

La sentenza impugnata

Sul terzo motivo d’impugnazione

Sul quarto motivo d’impugnazione

Sul secondo abuso di posizione dominante

La sentenza impugnata

Sul quinto motivo d’impugnazione

Sul sesto motivo d’impugnazione

Sull’ammenda

La sentenza impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sull’impugnazione incidentale proposta dall’EFPIA

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sull’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

«Impugnazione — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato dei medicinali antiulcera — Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali — Dichiarazioni ingannevoli — Revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio — Ostacoli all’immissione in commercio dei medicinali generici ed alle importazioni parallele»

Nella causa C-457/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 settembre 2010,

AstraZeneca AB , con sede in Södertälje (Svezia),

AstraZeneca plc , con sede in Londra (Regno Unito),

rappresentate da M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, D. Jowell, barrister, e F. Murphy, solicitor,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea , rappresentata da F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e J. Bourke, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) , con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata da M. Van Kerckhove, advocaat,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), E. Levits, J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La direttiva 65/65/CEE

«Risultati delle prove:

Nondimeno, senza pregiudizio della normativa relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale:

(...)

oppure:

(...)».

Il regolamento (CEE) n. 1768/92

«Il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all’articolo 7, e alla data di tale domanda:

(...)».

«Qualsiasi prodotto che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima [AIC] nella Comunità dopo il 1 o gennaio 1985 può formare oggetto di un certificato.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca e in Germania, la data del 1 o gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1 o gennaio 1988.

(...)».

Fatti e decisione controversa

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione principale

Sulla definizione del mercato dei prodotti controversi

La sentenza impugnata

Sul primo motivo d’impugnazione

Sul secondo motivo d’impugnazione

Sul primo abuso di posizione dominante riguardante i CPC

La sentenza impugnata

Sul terzo motivo d’impugnazione

Sul quarto motivo d’impugnazione

Sul secondo abuso di posizione dominante

La sentenza impugnata

Sul quinto motivo d’impugnazione

Sul sesto motivo d’impugnazione

Sull’ammenda

La sentenza impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sull’impugnazione incidentale proposta dall’EFPIA

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sull’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.