Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 marzo 2012.

Priimta 2012-03-29 · ECLI:EU:C:2012:183 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-414/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-03-29
ECLI
ECLI:EU:C:2012:183
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasM. SafjanTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsTeisėjas · pranešėjasJ.-J. KaselGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 marzo 2012 (*1)

«IVA — Sesta direttiva — Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) — Tassazione di un prodotto importato da un paese terzo — Normativa nazionale — Diritto a detrazione dell’IVA all’importazione — Presupposto — Pagamento effettivo dell’IVA da parte del soggetto passivo»

Nella causa C-414/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia) con decisione 30 luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 19 agosto 2010, nel procedimento

Véleclair SA

contro

Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La sesta direttiva

«1. Si considera:

«2. Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi.

(…)

In deroga alle precedenti disposizioni, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibile:

Tuttavia, quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali, prelievi agricoli o a imposte di effetto equivalente istituiti nell’ambito di una politica comune, il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità di questi dazi o prelievi comunitari.

Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno di tali dazi o prelievi comunitari, gli Stati membri applicano le disposizioni in vigore per i dazi doganali, per ciò che si riferisce al fatto generatore dell’imposta ed alla sua esigibilità».

«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

(...)».

«1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:

(…)

(…)

(…)».

«L’imposta sul valore aggiunto è dovuta:

(…)

La normativa nazionale

«Qualora i beni e i servizi siano impiegati per operazioni soggette ad imposta, e a condizione che tali operazioni diano diritto a detrazione, l’imposta che il soggetto passivo può detrarre è:

(…).

(…)».

«Si considera importazione di un bene:

«All’importazione, il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigibile al momento in cui il bene si considera importato ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, I.

(…).

L’imposta deve essere assolta dalla persona designata come destinatario effettivo dei beni sulla dichiarazione di importazione.

(…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva consenta ad uno Stato membro di subordinare il diritto alla detrazione dell’[IVA] all’importazione, tenuto conto in particolare dei rischi di evasione, al pagamento effettivo di tale imposta da parte del debitore, qualora il debitore dell’[IVA] all’importazione e il titolare del corrispondente diritto a detrazione siano, come in Francia, la stessa persona».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di subordinare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione all’effettivo previo pagamento di detta imposta da parte del soggetto passivo, qualora quest’ultimo sia del pari il titolare del diritto a detrazione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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