Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2010.

Priimta 2010-10-05 · ECLI:EU:C:2010:582 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-400/10
Teismas
Court of Justice
Data
2010-10-05
ECLI
ECLI:EU:C:2010:582
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑400/10 PPU,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Supreme Court (Irlanda), con decisione 30 luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2010, nella causa

J. McB.

contro

L. E. ,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento d’urgenza, a norma dell’art. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione della Terza Sezione in data 11 agosto 2010 di accogliere la suddetta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 settembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La convenzione dell’Aia del 1980

«La presente Convenzione ha come fine:

a) di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti».

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e

b) se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente in base alla legislazione del predetto Stato».

«Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell’ottenimento di detta decisione o attestato».

Il diritto delll’Unione

«In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la [convenzione dell’Aia del 1980], quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11 (…)».
«Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti (...) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».
«a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione [giudiziaria], dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

«1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [convenzione dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(…)

Fatto salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

(…)

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

«Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

(…)

e) [convenzione dell’Aia del 1980]».

«Le convenzioni di cui all’articolo 60, in particolare la convenzione dell’Aia del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente all’articolo 60».

Il diritto nazionale

«Nel caso di un minore i cui genitori non siano tra loro coniugati, il diritto di chiederne, ai sensi del presente articolo, l’affidamento e il diritto di visita da parte del padre o della madre è esteso al padre che non abbia la potestà sul minore; a tal fine, ogni riferimento nel presente articolo al padre o al genitore di un minore si intende valere anche per costui».
«Su istanza proposta ai sensi dell’art. 15 della [convenzione dell’Aia del 1980] da chiunque, a loro giudizio, abbia un interesse al riguardo, le autorità giudiziarie possono dichiarare che il trasferimento di un minore in uno Stato o il suo mancato ritorno da esso era:

a) in caso di trasferimento in uno Stato o di mancato ritorno da esso, un trasferimento o un mancato ritorno illecito ai sensi dell’art. 2 del [regolamento];

b) in ogni altro caso, [un trasferimento o un mancato ritorno] illecito ai sensi dell’art. 3 della [convenzione dell’Aia del 1980]».

Causa principale e questione pregiudiziale

I fatti all’origine della controversia

Il procedimento avviato dal padre in Inghilterra

Il procedimento avviato dal padre in Irlanda

«Se il regolamento [n. 2001/2003], interpretato conformemente all’art. 7 della [Carta] o altrimenti, osti a una normativa di uno Stato membro in base alla quale un padre naturale deve prima ottenere dal giudice competente una decisione che gli attribuisca l’affidamento del figlio per vedersi riconosciuto un “diritto di affidamento” che renda il trasferimento del minore dal suo paese di residenza abituale illecito ai sensi dell’art. 2, punto 11, del suddetto regolamento».

Sul procedimento d’urgenza

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini l’acquisizione, da parte del padre naturale di un minore, del diritto di affidamento al previo ottenimento di una decisione del giudice nazionale competente che gli attribuisca tale diritto, idoneo a rendere illecito, ai sensi dell’art. 2, punto 11, del citato regolamento, il trasferimento del minore da parte della madre o il suo mancato ritorno.

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