Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2012.

Priimta 2012-03-15 · ECLI:EU:C:2012:142 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-292/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-03-15
ECLI
ECLI:EU:C:2012:142
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 marzo 2012 (*1)

«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Notifica pubblica degli atti giudiziari — Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro — Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” — Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet — Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi»

Nella causa C-292/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Regensburg (Germania), con decisione del 17 maggio 2010, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2010, nel procedimento

G

contro

Cornelius de Visser,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2000/31

«La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà di fornire servizi della società dell’informazione come stabilito dalla presente direttiva».
«La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali».
«Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato».
«Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro».

Il regolamento n. 44/2001

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
«1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
«1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
«se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».
«1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.

Il regolamento n. 805/2004

«La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».
«La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo».
«1. La notificazione della domanda giudiziale o dell’atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

Il regolamento n. 1393/2007

«1. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Il diritto nazionale

«Articolo 185 Notifica pubblica

La notifica può effettuarsi per avviso pubblico (notifica pubblica), quando

Articolo 186 Autorizzazione ed esecuzione della notifica pubblica

1) Sull’autorizzazione della notifica pubblica decide il tribunale investito della causa. La decisione può avvenire senza trattazione orale.

2) La notifica pubblica viene effettuata attraverso l’affissione di un avviso nell’albo del tribunale o attraverso il suo inserimento in un sistema informativo elettronico che è pubblicamente accessibile all’interno del tribunale. In aggiunta l’avviso può essere pubblicato in un sistema elettronico di informazione e comunicazione destinato dal tribunale agli avvisi. L’avviso deve indicare

L’avviso deve contenere l’indicazione che si tratta della notifica pubblica di un documento e che da tale notifica possono decorrere termini alla scadenza dei quali l’interessato rischia la perdita dei diritti. Nel caso di notifica di una citazione, l’avviso deve indicare anche che il documento contiene la citazione in udienza e che non comparendo si possono subire conseguenze giuridiche negative.

3) Nel fascicolo va annotata la data in cui l’avviso è stato affisso e la data in cui è stato ritirato. (...)

Articolo 188 Momento della notifica pubblica

Il documento si considera notificato trascorso un mese dall’affissione dell’avviso. Il tribunale investito della causa può stabilire un termine più lungo».

«1. Qualora l’attore richieda la pronuncia della sentenza contumaciale contro il convenuto non comparso all’udienza stabilita per la trattazione orale, gli argomenti di fatto dedotti in udienza dall’attore sono da considerare come ammessi. Ciò non vale per gli argomenti relativi alla competenza del tribunale ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, o dell’articolo 38.

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, prima parte della frase, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta (...) o altre disposizioni normative europee ostino ad una “notifica pubblica” secondo il diritto nazionale (ai sensi degli articoli 185-188 del codice di procedura civile tedesco, mediante affissione dell’avviso di notifica nell’albo dell’organo giurisdizionale che dispone la notifica per la durata di un mese), qualora la controparte di una controversia civile (in fase iniziale) indichi sul proprio sito Internet un indirizzo nel territorio dell’Unione europea ma la notifica non sia possibile in assenza di un domicilio del convenuto in tale luogo, e qualora non sia altrimenti possibile accertare dove il convenuto si trovi al momento

Se il giudice nazionale debba disapplicare le disposizioni nazionali che consentono una notifica pubblica, conformemente alla giurisprudenza sinora elaborata dalla Corte di giustizia (da ultimo sentenza del 12 gennaio 2010, Petersen, C-341/08, Racc. pag. I-47 ) anche qualora il diritto nazionale attribuisca tale potere di disapplicazione solo alla Corte costituzionale federale (tedesca)

e

se la ricorrente, per poter far valere i propri diritti, debba comunicare all’ufficio giudiziario un nuovo indirizzo del convenuto cui possa essere validamente effettuata una nuova notifica della domanda giudiziale, atteso che, secondo il diritto nazionale, in assenza di notifica pubblica e di conoscenza del domicilio del convenuto non sarebbe possibile celebrare il processo.

Le seguenti questioni sono rispettivamente subordinate alla possibilità che la ricorrente possa proseguire la causa conformemente alle soluzioni date dalla Corte di giustizia [alla prima e alla terza] questione (...):

[la ricorrente] può promuovere un’azione diretta a far cessare un comportamento, a ottenere informazioni e il risarcimento dei danni contro il gestore del sito Internet, indipendentemente dal luogo (all’interno o al di fuori del territorio dell’Unione) in cui il convenuto è domiciliato, anche dinanzi ai giudici di qualunque Stato membro in cui il sito Internet può essere consultato,

oppure

la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro — in cui il convenuto non è stabilito né vi sono indizi di un suo soggiorno nel medesimo — presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito Internet con lo Stato del foro (collegamento di carattere territoriale).

Se assume rilievo il fatto che il sito Internet controverso si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, specificamente (anche) agli utenti di Internet dello Stato del foro, o se sia sufficiente al riguardo che le informazioni accessibili su tale sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti — l’interesse della ricorrente al rispetto del proprio diritto della personalità e l’interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito — possa effettivamente essersi verificato o potrà verificarsi nello Stato del foro per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto di tale sito Internet.

se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 (...) vada interpretato nel senso che alle relative disposizioni va attribuito carattere di norme di diritto internazionale privato, nel senso che esse, anche nell’ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel paese d’origine con esclusione delle norme di conflitto nazionali,

oppure

tali disposizioni costituiscono un correttivo sul piano giuridico sostanziale, attraverso il quale l’esito fattuale e giuridico del diritto individuato come applicabile in base alle norme di conflitto nazionali viene modificato sotto il profilo del contenuto e ridotto alle prescrizioni del paese d’origine.

se le disposizioni citate prescrivano esclusivamente la sola applicazione del diritto sostanziale vigente nel paese d’origine o anche l’applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che continui ad essere possibile il rinvio da parte del diritto del paese d’origine al diritto del paese di destinazione.

se ai fini della determinazione del luogo di stabilimento del prestatore di servizi si debba fare riferimento al (presunto) domicilio attuale dello stesso, al domicilio al momento dell’inizio della pubblicazione delle foto della ricorrente o alla (presunta) ubicazione del server che ospita il sito Internet».

«Se, tenuto conto della [citata] sentenza (...) eDate Advertising e a., l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 (...) debba essere interpretato nel senso che, qualora il luogo di stabilimento del prestatore sia sconosciuto e potrebbe trovarsi fuori del territorio dell’Unione (...), il diritto che occorre applicare nell’ambito coordinato sia esclusivamente quello dello Stato membro in cui la persona lesa ha il suo domicilio o la sua residenza permanente o

se nell’ambito coordinato dalla direttiva 2000/31 (...) occorra garantire che il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia soggetto a condizioni più severe di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di cui il prestatore ha presumibilmente la cittadinanza o

se in tal caso, nell’ambito coordinato dalla direttiva 2000/31 (...) occorra garantire che il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia soggetto a condizioni più severe di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nell’insieme degli Stati membri».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla quarta questione

Sulla prima questione e sulla prima parte della terza questione

Sulla seconda questione

Sulla seconda parte della terza questione

Sull’undicesima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.