Sentenza della Corte (grande sezione) del 22 giugno 2010.

Priimta 2010-06-22 · ECLI:EU:C:2010:363 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-188/10
Teismas
Court of Justice
Data
2010-06-22
ECLI
ECLI:EU:C:2010:363
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasC. ToaderTeisėjasK. SchiemannTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. SafjanGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisM.-A. Gaudissart
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 giugno 2010 (*1)

Nei procedimenti riuniti C-188/10 e C-189/10,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisioni 16 aprile 2010, pervenute in cancelleria lo stesso giorno, nei procedimenti a carico di

Aziz Melki (C-188/10),

Sélim Abdeli (C-189/10),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, T. von Danwitz (relatore), J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capounità

vista l’ordinanza del presidente della Corte 12 maggio 2010, con la quale si decide di trattare i rinvii pregiudiziali secondo un procedimento accelerato, conformemente agli artt. 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2010,

considerate le osservazioni presentate:

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Le Alte Parti contraenti

rilevando che gli accordi relativi all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell’Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, sono stati integrati nell’ambito dell’Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997,

desiderose di preservare l’acquis di Schengen, sviluppato dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di offrire ai cittadini dell’Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne,

(...)

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

«L’acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all’articolo 1, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 dell’atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell’articolo 4 dell’atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen».
«1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

«Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità».
«La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

(…)

(…)».

Il diritto nazionale

La Costituzione del 4 ottobre 1958

«Qualora, durante un procedimento pendente dinanzi ad un giudice, si sostenga che una disposizione legislativa pregiudica i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione, su rinvio del Conseil d’État (Consiglio di Stato) o della Cour de cassation (Corte di cassazione), può essere investito della questione il Conseil constitutionnel (Corte costituzionale) che si pronuncia entro un termine stabilito.

Le condizioni di applicazione del presente articolo sono fissate con legge organica».

«Una disposizione dichiarata incostituzionale in virtù dell’art. 61-1 è abrogata a decorrere dalla pubblicazione della decisione del Conseil constitutionnel, o da una data successiva fissata da detta decisione. Il Conseil constitutionnel determina le condizioni e i limiti nei quali gli effetti prodotti dalla disposizione possono essere rimessi in causa.

Contro le decisioni del Conseil constitutionnel non è esperibile alcun ricorso. Esse s’impongono a tutti i poteri pubblici e a tutte le autorità amministrative e giurisdizionali».

«La Repubblica partecipa all’Unione europea costituita da Stati che hanno liberamente scelto di esercitare in comune talune delle loro competenze in forza del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quali risultano dal Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007».

Il decreto legislativo n. 58-1067

«Sezione 1

Disposizioni applicabili dinanzi agli organi giurisdizionali i cui giudici di ultima istanza sono il Conseil d’État o la Cour de cassation

Articolo 23-1

Dinanzi agli organi giurisdizionali i cui giudici di ultima istanza sono il Conseil d’État o la Cour de cassation, il motivo relativo ad una lesione, da parte di una disposizione legislativa, dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione, è presentato, a pena di irricevibilità, in una memoria distinta e motivata. Siffatto motivo può essere sollevato per la prima volta in sede di impugnazione. Esso non può essere sollevato d’ufficio.

(...)

Articolo 23-2

Il giudice adito si pronuncia senza indugio con una decisione motivata sulla trasmissione della questione prioritaria di legittimità costituzionale al Conseil d’État o alla Cour de cassation. Si procede a detta trasmissione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1 o

La disposizione contestata sia applicabile alla controversia o al procedimento, o costituisca il fondamento di procedimenti penali;

2°

Essa non sia già stata dichiarata conforme alla Costituzione nella motivazione e nel dispositivo di una decisione del Conseil constitutionnel, salva l’ipotesi di mutamento delle circostanze;

3°

La questione presenti carattere serio.

In ogni caso, il giudice, quando è investito di motivi che contestano la conformità di una disposizione legislativa, da un lato, con i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione e, dall’altro, con gli obblighi internazionali della Francia, deve pronunciarsi in via prioritaria sulla trasmissione della questione di legittimità costituzionale al Conseil d’État o alla Cour de cassation.

La decisione di trasmettere la questione è presentata al Conseil d’État o alla Cour de cassation entro otto giorni dalla pronuncia, insieme alle memorie o alle conclusioni delle parti. Contro tale decisione non è esperibile alcun ricorso. Il rifiuto di trasmettere la questione può essere contestato soltanto in sede di ricorso avverso la decisione che definisce completamente o parzialmente la controversia.

Articolo 23-3

Allorché trasmette la questione, il giudice sospende il procedimento fino al ricevimento della decisione del Conseil d’État o della Cour de cassation o del Conseil constitutionnel, se quest’ultimo sia investito della questione. Il corso dell’istruttoria non è sospeso e il giudice può prendere le misure provvisorie o conservative del caso.

Tuttavia, egli non sospende il procedimento né quando una persona è privata della libertà a causa del procedimento in corso, né quando la domanda mira a porre fine ad una misura privativa della libertà.

Il giudice può parimenti decidere senza attendere la decisione relativa alla questione prioritaria di legittimità costituzionale se la legge o il regolamento prevede che si debba decidere entro un termine determinato o con urgenza. Se il giudice di primo grado decide senza attendere e se la sua decisione è stata impugnata, il giudice d’appello sospende il procedimento. Tale giudice può tuttavia non sospenderlo se sia tenuto a sua volta a pronunciarsi entro un termine determinato o con urgenza.

Inoltre, ove la sospensione del procedimento rischi di comportare effetti irrimediabili o manifestamente eccessivi per i diritti di una parte, il giudice che decide di trasmettere la questione può pronunciarsi sui punti che devono essere decisi immediatamente.

Se è stato proposto un ricorso per cassazione mentre i giudici del merito si sono pronunciati senza attendere la decisione del Conseil d’État o della Cour de cassation, o la decisione del Conseil constitutionnel, se quest’ultimo è stato investito della questione, ogni decisione sul ricorso è sospesa fino alla pronuncia della decisione sulla questione prioritaria di legittimità costituzionale. La situazione è diversa allorché l’interessato è privato della libertà a causa del procedimento in corso e la legge prevede che la Cour de cassation decida entro un termine determinato».

«Sezione 2

Disposizioni applicabili dinanzi al Conseil d’État e alla Cour de cassation

Articolo 23-4

Entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della trasmissione, di cui all’art. 23-2 o all’ultimo comma dell’art. 23-1, il Conseil d’État o la Cour de cassation si pronuncia sul rinvio della questione prioritaria di legittimità costituzionale al Conseil constitutionnel. Si procede al rinvio allorché sono soddisfatte le condizioni previste ai nn. 1 e 2 dell’art. 23-2 e la questione è nuova o presenta un carattere di serietà.

Articolo 23-5

Il motivo riguardante una lesione, da parte di una disposizione legislativa, dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione può essere sollevato, anche per la prima volta in cassazione, nel corso di un procedimento dinanzi al Conseil d’État o alla Cour de cassation. Il motivo è presentato, a pena di irricevibilità, in una memoria separata e motivata. Esso non può essere rilevato d’ufficio.

In ogni caso il Conseil d’État o la Cour de cassation, quando sono dedotti motivi che contestano la conformità di una disposizione legislativa, da un lato, con i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione e, dall’altro, con gli obblighi internazionali della Francia, deve pronunciarsi in via prioritaria sul rinvio della questione di legittimità costituzionale al Conseil constitutionnel.

Il Conseil d’État o la Cour de cassation dispone di un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione del motivo per rendere la sua decisione. Il Conseil constitutionnel è investito della questione prioritaria di legittimità costituzionale allorché sono soddisfatte le condizioni previste ai nn. 1 e 2 dell’art. 23-2 e la questione è nuova o presenta un carattere di serietà.

Allorché è stato adito il Conseil constitutionnel, il Conseil d’État o la Cour de cassation sospende il procedimento sino alla pronuncia del Conseil constitutionnel. La situazione è diversa quando l’interessato è privato della libertà a causa del procedimento in corso e quando la legge prevede che la Cour de cassation si pronunci entro un termine determinato. Se il Conseil d’État o la Cour de cassation deve pronunciarsi con urgenza, il procedimento non può essere sospeso.

(...)

Articolo 23-7

La decisione motivata del Conseil d’État o della Cour de cassation di adire il Conseil constitutionnel viene trasmessa a quest’ultima con le memorie o le conclusioni delle parti. Il Conseil constitutionnel riceve una copia della decisione motivata con cui il Conseil d’État o la Cour de cassation decide di non investirlo di una questione prioritaria di legittimità costituzionale. Se il Conseil d’État o la Cour de cassation non si è pronunciato nei termini previsti agli artt. 23-4 e 23-5, la questione è trasmessa al Conseil constitutionnel.

(...)

Sezione 3

Disposizioni applicabili dinanzi al Conseil constitutionnel

(...)

Articolo 23-10

Il Conseil constitutionnel decide entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è adito. Le parti sono ammesse a presentare le loro osservazioni in contraddittorio. L’udienza è pubblica, salvi i casi eccezionali definiti dal regolamento interno del Conseil constitutionnel.

(...)»

Il codice di procedura penale

«Gli ufficiali di polizia giudiziaria e, su ordine e sotto la responsabilità di questi, gli agenti di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia giudiziaria aggiunti di cui agli artt. 20 e 21-1 possono invitare a dimostrare con ogni mezzo la sua identità qualsiasi persona nei cui confronti esistono uno o più motivi plausibili di sospettare:

Su mandato scritto del procuratore della Repubblica al fine di indagare e di perseguire reati che devono essere precisati, può essere ugualmente controllata l’identità di ogni persona, secondo le medesime modalità, nei luoghi e per un periodo di tempo determinati da tale magistrato. Il fatto che il controllo d’identità faccia emergere reati diversi da quelli indicati nel mandato del procuratore della Repubblica non costituisce causa di nullità delle procedure incidentali.

Può ugualmente essere controllata l’identità di qualsiasi persona, a prescindere dal suo comportamento, secondo le modalità previste al primo comma, per prevenire una minaccia per l’ordine pubblico, e segnatamente per la sicurezza delle persone o dei beni.

In una zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed una linea tracciata a 20 chilometri dalla stessa, nonché nelle zone accessibili al pubblico di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie o stradali aperti al traffico internazionale ed individuati con decreto, può essere parimenti controllata l’identità di qualsiasi persona, secondo le modalità previste dal primo comma, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge di possedere, portare con sé ed esibire i titoli e documenti. Qualora detto controllo avvenga a bordo di un treno che effettua un collegamento internazionale, esso può essere svolto sulla parte di tratta tra la frontiera e la prima fermata situata al di là dei 20 chilometri dalla frontiera. Tuttavia, sulle linee ferroviarie che effettuano un collegamento internazionale e presentano caratteristiche di servizio particolari, il controllo può anche avvenire tra tale fermata ed una fermata situata entro il limite dei 50 chilometri seguenti. Dette linee e dette fermate sono individuate con decreto ministeriale. Quando esiste una tratta autostradale che inizia nella zona menzionata nella prima frase del presente comma, ed il primo casello autostradale si situa oltre la linea dei 20 chilometri, il controllo può essere effettuato anche nelle aree di sosta prima di tale primo casello, nonché presso tale casello e nelle aree di sosta attigue. I caselli interessati da tale disposizione sono individuati con decreto. Il fatto che il controllo di identità faccia emergere un reato diverso dal mancato rispetto degli obblighi sopra elencati non costituisce una causa di nullità delle procedure incidentali.

(...)»

Cause principali e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’art. 267 [TFUE] osti ad una legislazione quale quella risultante dagli artt. 23-2, secondo comma, e 23-5, secondo comma, del decreto legislativo 7 novembre 1958, n. 1067, inseriti dalla legge organica 10 dicembre 2009, n. 1523, in quanto impongono ai giudici di pronunciarsi in via prioritaria sul rinvio, al Conseil constitutionnel, della questione di legittimità costituzionale ad essi sottoposta, qualora detta questione verta sull’illegittimità costituzionale di una disposizione di diritto interno a causa della sua incompatibilità con le disposizioni del diritto dell’Unione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla prima questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali possa essere interpretata conformemente a siffatti precetti del diritto dell’Unione.

Sulla seconda questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulle spese

Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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