Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 dicembre 2011.

Priimta 2011-12-01 · ECLI:EU:C:2011:798 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-145/10
Teismas
Court of Justice
Data
2011-12-01
ECLI
ECLI:EU:C:2011:798
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑145/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2010, nella causa

Eva-Maria Painer

contro

Standard VerlagsGmbH,

Axel Springer AG,

Süddeutsche Zeitung GmbH,

Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,

Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G. Arestis, e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»] e al suo annesso. Tuttavia, essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’art. 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
«L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura e alle scienze».
«Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne [...] stamp[a], a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo».
«Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere».
«In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese».

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 44/2001

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (...)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
«[La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

La direttiva 93/98/CEE

«(...) la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi; (...) per conseguire un’armonizzazione sufficiente della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell’ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto; (...) un’opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; (...) è opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale».
«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

La direttiva 2001/29

«(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.

(...)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. (...)

(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno. (...)

(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione. (...)

(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; (...)».

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(...)

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario; (...)».

«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

Il diritto nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’art. 6, punto 1, del [regolamento n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione e, quindi, ad una trattazione unica ed una decisione unica delle domande, il fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici differenti in ogni paese, ma di contenuto sostanzialmente identico, come si verifica in tutti gli Stati europei relativamente al diritto all’inibitoria indipendentemente dalla colpa del convenuto, al diritto ad un congruo indennizzo per le infrazioni del diritto d’autore e al diritto al risarcimento del danno cagionato dall’utilizzo illecito.

2) a) Se l’art. 5, n. 3, lett. d), della [direttiva 2001/29], in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

b) Se l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che manchi l’indicazione del nome dell’autore o dell’artista interprete dell’opera o dell’altro materiale protetto citato.

3) a) Se l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione nell’interesse della giustizia penale nel contesto della sicurezza pubblica, presuppone un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare la fotografia, ossia la fotografia dev’essere pubblicata a fini d’inchiesta e su iniziativa delle autorità, pena la violazione del diritto d’autore.

b) In caso di soluzione in senso negativo della terza questione, lett. a), se i mass media possano invocare in proprio favore l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 anche quando decidano motu proprio, senza un corrispondente avviso di ricerca da parte delle autorità, se le fotografie siano pubblicate “nell’interesse della sicurezza pubblica”.

c) In caso di soluzione in senso affermativo della terza questione, lett. b), se sia sufficiente in questo caso che i mass media ritengano a posteriori che le fotografie siano state pubblicate a fini d’inchiesta o se sia comunque necessario che sia stato rivolto ai lettori un appello concreto, volto a chiedere la loro collaborazione per far luce su un reato e che tale appello sia stato direttamente associato alla pubblicazione della fotografia.

4) Se l’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, della stessa e l’art. 12 della Convenzione di Berna [...], in considerazione, in particolare, dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950] e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che le opere fotografiche e/o le fotografie, in particolare i ritratti fotografici, non godono di alcuna tutela o di una tutela “ridotta” del diritto d’autore in quanto, in considerazione della “riproduzione realistica”, offrono possibilità di creazione artistica troppo limitate».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla quarta questione

Sulla terza questione, lett. a) e b)

Sulla terza questione, lett. c)

Sulla seconda questione

Osservazioni preliminari

Sulla seconda questione, lett. a)

Sulla seconda questione, lett. b)

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il mero fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti a seconda dello Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente.

2) L’art. 6 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, deve essere interpretato nel senso che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di tale disposizione, dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le libere scelte creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto. Una volta accertato che il ritratto fotografico di cui trattasi presenta la qualità di un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a quella di cui beneficia qualsiasi altra opera, ivi comprese quelle fotografiche.

3) L’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere escluso che detto mezzo di comunicazione di massa contribuisca in singoli casi al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Occorre che tale iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure adottate da queste ultime, senza che sia peraltro necessario un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.

4) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

5) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata all’obbligo di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell’autore o dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte.

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