Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012.

Priimta 2012-09-27 · ECLI:EU:C:2012:591 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-113/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-09-27
ECLI
ECLI:EU:C:2012:591
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjasA. PrechalTeisėjasK. SchiemannTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasC. ToaderGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisK. Malacek
Vyriausybės atstovasR. KrasuckaitėVyriausybės atstovasR. Mackevičienė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 settembre 2012 (*1)

«Politica agricola comune — Organizzazione comune dei mercati — Produttori di zucchero e di isoglucosio — Calcolo dell’importo dei contributi alla produzione — Validità di un metodo di calcolo che prende in considerazione importi di restituzioni fittizi per i quantitativi di zucchero esportati senza restituzione — Retroattività della normativa — Tasso di cambio — Attribuzione di interessi»

Nelle cause riunite C-113/10, C-147/10 e C-234/10,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (C-113/10) (Germania), dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (C-147/10) (Regno Unito), e dal tribunal de grande instance de Nanterre (C-234/10) (Francia), con decisioni, rispettivamente, del 22 febbraio, 12 marzo e 6 maggio 2010, pervenute in cancelleria il 2 e 29 marzo nonché il 12 maggio 2010, nei procedimenti

Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10)

contro

Hauptzollamt Aachen,

British Sugar plc (C-147/10)

contro

Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs,

e

Tereos – Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)

contro

Directeur général des douanes et droits indirects,

Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2011,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«Per garantire la parità di trattamento, il contributo complementare deve essere fissato per le singole imprese, in funzione della loro partecipazione al gettito dei contributi alla produzione versati per la campagna di commercializzazione di cui trattasi. A tal fine, si deve determinare un coefficiente valido per tutta la Comunità, che rappresenti per tale campagna il rapporto tra la perdita globale constatata e il gettito totale dei contributi alla produzione. Si devono inoltre prevedere le condizioni per la partecipazione dei venditori di barbabietole e di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non coperta della campagna di commercializzazione di cui trattasi».
«1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata quanto segue:

La perdita media o l’entrata media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni all’esportazione suddetti;

La perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata di cui al paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di cui alle lettere c) e d).

(…)

(...)».

«(5)

Nella sentenza dell’8 maggio 2008 relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, la Corte è giunta alla conclusione che l’esame del regolamento (CE) n. 1837/2002, del 15 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001-2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero [( GU L 278, pag. 13 )], non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità. Per stabilire gli importi dei contributi alla produzione in tale campagna di commercializzazione, è opportuno che la Commissione calcoli la perdita media in base ai quantitativi complessivi di zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati, indipendentemente dall’ammissibilità o meno alle restituzioni.

«Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 è sostituito dal seguente:

“(...)

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2004-2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento [di base] è fissato a 0,25466 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,14911 per gli altri Stati membri.”».

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

L’articolo 1 si applica a decorrere dall’8 ottobre 2003.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 15 ottobre 2004.

L’articolo 3 si applica a decorrere dal 18 ottobre 2005.

L’articolo 4 si applica a decorrere dal 23 febbraio 2007».

«L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 (...), come modificato dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1193/2009 (...), è annullato».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

La causa C-113/10

«Se il regolamento (...) n. 1193/2009 (...) sia valido».

La causa C-147/10

«1)

Se il regolamento [n. 1193/2009] sia invalido, alla luce della sentenza [Zuckerfabrik Jülich e a., cit.], e dell’ordinanza [SAFBA, cit.].

[a])

se il diritto dell’[Unione] osti a che un soggetto nella situazione della ricorrente percepisca dall’autorità nazionale competente alla riscossione dei contributi alla produzione gli interessi su somme pagate in eccesso a causa di un regolamento invalido della Commissione, nel caso in cui detta autorità non possa percepire gli interessi sulle somme corrispondenti ad essa dovute dalla Commissione;

[b])

in caso di risposta affermativa alla [quarta questione, sub a)], se la normativa dell’[Unione] in materia di risorse proprie [decisione 2009/597(…) e regolamento d’applicazione (CE) n. 1150/2000] osti a che l’autorità nazionale competente alla riscossione dei contributi alla produzione percepisca gli interessi sulle somme ad essa dovute dalla Commissione nelle circostanze del caso di specie;

[c])

in caso di risposta negativa alla [quarta questione, sub a)], se il diritto dell’[Unione] osti a che un giudice o un’autorità nazionale esercitino il proprio eventuale potere discrezionale di non concedere interessi in tali circostanze quando riconoscono un rimborso ad un soggetto nella situazione della ricorrente».

La causa C-234/10

«l)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento [di base] debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della perdita media, occorre, per tutte le categorie di zucchero esportate, dividere la somma delle spese reali per la somma dei quantitativi esportati, a prescindere dalla circostanza che per tali quantitativi siano state effettivamente versate o meno restituzioni;

Sulla riunione delle cause C-113/10, C-147/10 e C-234/10

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla questione unica nella causa C-113/10, sulla prima questione nella causa C-147/10 e sulle due questioni nella causa C-234/10

Sulla seconda questione nella causa C-147/10

Sulla terza questione nella causa C-147/10

Sulla quarta questione nella causa C-147/10

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingue processuali: il tedesco, l’inglese e il francese.

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