Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2012.

Priimta 2012-02-16 · ECLI:EU:C:2012:80 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-72/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-02-16
ECLI
ECLI:EU:C:2012:80
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 febbraio 2012 (*1)

«Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Necessità di una concessione — Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni — Attribuzione di 16300 concessioni supplementari — Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza — Principio di certezza del diritto — Protezione dei titolari delle concessioni precedenti — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse — Ammissibilità — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione — Divieto da parte della normativa nazionale — Ammissibilità»

Nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10,

aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisioni in data 10 novembre 2009, pervenute in cancelleria il 9 febbraio 2010, nei procedimenti penali a carico di

Marcello Costa (C-72/10),

Ugo Cifone (C-77/10),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 giugno 2011,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Le concessioni

Le autorizzazioni di polizia

Le sanzioni penali

Procedimenti principali e questione pregiudiziale

La Stanley e la sua situazione in Italia

«Se, nell’ipotesi in cui essa Stanley decidesse di rinunziare all’espletamento dei propri servizi transfrontalieri in Italia e partecipare alle procedure di gara, gli operatori attuali della propria rete — di carattere nazionale — potrebbero essere affetti da squalificazioni soggettive; in caso di risposta negativa, se gli stessi necessiterebbero di ulteriori requisiti abilitanti o se, invece, potrebbero limitarsi all’adesione dello schema di convenzione tipo predisposto da AAMS».

Le procedure avviate nei confronti dei gestori dei CTD della Stanley

La causa Costa (C-72/10)

La causa Cifone (C-77/10)

La questione pregiudiziale

«Quale sia l’interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi, al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all’interno di un numero determinato di concessioni, preveda:

Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

Sulla questione pregiudiziale

Sulla protezione delle posizioni commerciali acquisite dagli operatori risultati aggiudicatari di concessioni al termine della gara del 1999

Sulle nuove restrizioni introdotte a seguito dell’adozione del decreto Bersani

Osservazioni preliminari

Sulla decadenza della concessione a motivo dell’avvio di un procedimento penale

Sulla decadenza della concessione a motivo della commercializzazione di giochi d’azzardo mediante siti telematici situati al di fuori del territorio nazionale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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