Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2011.

Priimta 2011-03-22 · ECLI:EU:T:2011:105 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-233/09
Teismas
General Court
Data
2011-03-22
ECLI
ECLI:EU:T:2011:105
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ. AziziTeisėjasE. CremonaTeisėjas · pranešėjasS. Frimodt NielsenKanclerisN. Rosner
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑233/09,

Access Info Europe, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti O. W. Brouwer e J. Blockx,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra C. Fekete e dal sig. M. Bauer, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E.-M. Mamouna e dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti,

e da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra E. Jenkinson e dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra L. J. Stratford, barrister,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 26 febbraio 2009 con cui viene negato l’accesso a talune informazioni contenute in una nota del 26 novembre 2008, riguardante una proposta di regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.
«L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».
«Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 255, paragrafo 3, [CE], il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l’efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici».

Fatti all’origine della controversia

«Il gruppo di lavoro “Informazione”, organo preparatorio del Consiglio responsabile della proposta, si è riunito in una serie di occasioni per procedere ad un primo esame della proposta [di regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti presentati dalla Commissione il 30 aprile 2008 e attualmente dibattuta dai due rami dell’autorità legislativa nell’ambito della procedura di codecisione]. Nel corso di tali discussioni, alcune delegazioni hanno espresso il loro parere preliminare sulle modifiche contenute nella proposta. Tali discussioni si trovano tuttora in una fase preliminare e non abbiamo rilevato alcuna convergenza nei punti di vista né tratto conclusioni sulle questioni sollevate. I contributi scritti contenuti nel documento richiesto riguardano tre questioni particolarmente delicate nel contesto delle discussioni preliminari con il Consiglio e che non sono state a tutt’oggi esaminate approfonditamente all’interno del gruppo di lavoro “Informazione”. Alla luce del fatto che il processo decisionale si trova per il momento in una fase iniziale, che le delicate questioni sollevate nel documento richiesto non sono state ancora discusse in maniera approfondita e che non è stata per ora definita una chiara linea di condotta su tali questioni, la divulgazione del nome delle delegazioni da cui provengono le proposte contenute nel documento richiesto comprometterebbe gravemente l’efficacia del processo decisionale del Consiglio, mettendo a rischio la capacità di quest’ultimo di giungere ad un accordo su tale questione e, in particolare, ridurrebbe il margine di manovra delle delegazioni per trovare un compromesso all’interno del Consiglio.

Infatti, il rischio di pregiudicare gravemente il processo decisionale del Consiglio è ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. Se nel corso del processo decisionale occorresse divulgare nella loro integralità i documenti riguardanti il punto di vista espresso per iscritto da alcune delegazioni su questioni particolarmente delicate, talune delegazioni sarebbero incentivate a non presentare più la loro posizione per iscritto e a limitarsi a scambi orali con il Consiglio e i suoi organi preparatori, senza redigere documenti scritti. Ciò comprometterebbe notevolmente l’efficacia del processo decisionale interno del Consiglio, impedendo lo svolgimento di discussioni interne complesse sul progetto di atto e sarebbe altresì pregiudizievole per la trasparenza complessiva del processo decisionale del Consiglio.

Il Consiglio ha bilanciato, da un lato, l’interesse pubblico relativo all’efficacia del suo processo decisionale interno e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una maggiore trasparenza, che garantisce che le istituzioni dell’Unione europea beneficino di una maggiore legittimità e che siano ancora più responsabili verso i cittadini, in particolare quando agiscono in qualità di legislatore. In ragione di questo bilanciamento il Segretariato generale ha deciso, in risposta alla domanda iniziale, di divulgare il contenuto del documento richiesto sopprimendo però il nome delle delegazioni interessate. Tale soluzione consente, da un lato, ai cittadini di esaminare, conformemente ai principi democratici, le informazioni su cui si fonda il progetto di atto legislativo dibattuto in seno al Consiglio e, dall’altro, di preservare l’efficacia del processo decisionale del Consiglio, in conformità di quanto espresso nell’art. 207, n. 3, CE.

Il Consiglio ha altresì esaminato la possibilità di valutare, delegazione per delegazione, se il nome degli Stati membri interessati potesse essere divulgato. Tuttavia, tale soluzione è stata esclusa, poiché condurrebbe a una valutazione estremamente arbitraria che potrebbe anch’essa essere contestata. La soluzione prescelta non impedisce beninteso alle delegazioni interessate di esprimere pubblicamente la loro posizione nel modo in cui la intendono».

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Sull’inizio della decorrenza del termine di ricorso

Sull’interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata

Nel merito

Argomenti delle parti

Risposte ai quesiti scritti posti dal Tribunale

Giudizio del Tribunale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione del Consiglio dell’Unione europea 26 febbraio 2009 con cui viene negato l’accesso a talune informazioni contenute in una nota del 26 novembre 2008, riguardante una proposta di regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è annullata.

2) Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall‘Access Info Europe.

3) La Repubblica ellenica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.