Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 1 marzo 2011.

Priimta 2011-03-01 · ECLI:EU:C:2011:101 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2011-03-01
ECLI
ECLI:EU:C:2011:101
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.‑J. KaselTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasM. BergerGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑457/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) con decisione 29 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2009, nella causa

Claude Chartry

contro

État belge,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. J.‑J. Kasel, presidente di sezione, dal sig. M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«§1. La Cour d’arbitrage statuisce, in via pregiudiziale, con sentenza sulle questioni concernenti:

(...)

3° la violazione da parte di una legge, di un decreto o di una norma contemplata dall’art. 134 della Costituzione, degli articoli del titolo II “Sui Belgi e sui loro diritti” e degli artt. 170, 172 e 191 della Costituzione,

(...)

§ 2. Quando una questione di tal genere viene sollevata dinanzi ad un giudice, questi deve chiedere alla Cour d’arbitrage di pronunciarsi su tale questione.

Tuttavia, tale obbligo del giudice non sussiste:

(…)

2° qualora la Cour d’arbitrage si sia già pronunciata su una questione o un ricorso avente identico oggetto.

(…)

§ 4. Qualora dinanzi ad un giudice venga fatto valere che una legge, un decreto o una norma contemplata dall’art. 134 della Costituzione violi un diritto fondamentale garantito in modo totalmente o parzialmente analogo da una disposizione del titolo II della Costituzione nonché da una disposizione di diritto europeo o di diritto internazionale, il giudice deve anzitutto sottoporre alla Cour d’arbitrage la questione pregiudiziale della compatibilità con la disposizione del titolo II della Costituzione.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, l’obbligo di sottoporre alla Cour d’arbitrage una questione pregiudiziale non sussiste:

1° nei casi previsti ai nn. 2 e 3;

(…)».

«Ai fini della soluzione della controversia nell’ambito della quale sono state sollevate le questioni di cui all’art. 26, il giudice che ha posto la questione pregiudiziale nonché qualunque altro giudice chiamato a pronunciarsi nella stessa causa devono conformarsi alla sentenza resa dalla Cour d’arbitrage».

Fatti e questione pregiudiziale

«Se l’art. 6 [UE] e l’art. 234 [CE] ostino a che una legge nazionale come quella del 12 luglio 2009, recante modifica dell’art. 26 della legge speciale 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage, imponga di adire in via preliminare la Corte costituzionale a un giudice nazionale il quale constati che un contribuente è stato privato da un’altra legge nazionale, ossia l’art. 49 della legge-programma 9 luglio 2004, della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [, firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la “CEDU”], integrato nel diritto comunitario, senza che tale giudice possa assicurare immediatamente l’effetto diretto del diritto comunitario nella controversia di cui è investito né esercitare un controllo di convenzionalità nel caso in cui la Corte costituzionale abbia riconosciuto la compatibilità della legge nazionale con i diritti fondamentali garantiti dal titolo II della Costituzione».

Sulla competenza della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la questione sottopostale dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio).

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