Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 15 settembre 2010.

Priimta 2010-09-15 · ECLI:EU:C:2010:526 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2010-09-15
ECLI
ECLI:EU:C:2010:526
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑386/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio), con decisione 21 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2009, nella causa

Jhonny Briot

contro

Randstad Interim,

Sodexho SA,

Consiglio dell’Unione europea,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

informato il giudice del rinvio che la Corte si propone di statuire mediante ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura,

invitati gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

«1. Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per “cedente”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o d[e]llo stabilimento;

b) per “cessionario”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o dello stabilimento; (…)

Tuttavia, gli Stati membri non potranno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti o i rapporti di lavoro a motivo unicamente:

(...)

c) di rapporti di lavoro interinali a norma dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 91/383/CEE e del fatto che l’impresa, lo stabilimento o la parte d’impresa o di stabilimento trasferita è l’agenzia di lavoro interinale che è il datore di lavoro o parte di essa».

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».
«Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione».

La normativa nazionale

« - ai fini dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro, per lavoratori si devono intendere le persone che forniscono prestazioni lavorative in forza di un contratto di lavoro o di apprendistato.

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) a) Se, qualora nell’ambito di un trasferimento di impresa ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23, risulti che l’entità trasferita, vale a dire la mensa di un’istituzione comunitaria, utilizzava un numero elevato di lavoratori interinali in virtù di un contratto-quadro stipulato con diverse società di lavoro interinale, la società di lavoro interinale, o in mancanza, l’istituzione sotto il controllo e la direzione della quale i lavoratori interinali svolgevano il loro lavoro, debba essere considerata un datore di lavoro cedente a sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), di tale direttiva.

b) Se, nell’ipotesi in cui non possa riconoscersi la qualità di datore di lavoro cedente né alla società di lavoro interinale, né all’impresa utilizzatrice, si debba considerare che i lavoratori interinali non possono beneficiare delle garanzie offerte dalla direttiva 2001/23.

2) Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23 (…) debba essere interpretato nel senso che il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori interinali, dovuto al trasferimento dell’attività alla quale essi erano assegnati, viola il divieto previsto da tale disposizione, di modo tale che tali lavoratori interinali devono essere considerati ancora a disposizione dell’utilizzatore alla data del trasferimento.

3) a) Se l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23 (…), eventualmente in combinato disposto con l’art. 2, n. 2, lett. c), [di quest’ultima] debba essere interpretato nel senso che impone al cessionario di mantenere un rapporto di lavoro con i lavoratori interinali che erano assegnati all’attività oggetto del trasferimento o che devono essere considerati ancora a disposizione dell’utilizzatore alla data del trasferimento.

b) In caso di soluzione affermativa di tale questione, se l’art. 3, n. 1, [di tale direttiva] debba essere interpretato nel senso che impone la conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi in cui il cessionario non sia una società di lavoro interinale e non possa stipulare un contratto di lavoro interinale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

Sulla prima e sulla terza questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

In circostanze come quelle della causa principale, allorché il contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale termina, per effetto della sopravvenienza della sua scadenza, a una data anteriore a quella del trasferimento dell’attività cui tale lavoratore era stato assegnato, il mancato rinnovo del suddetto contratto a motivo di tale trasferimento non viola il divieto previsto all’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. Pertanto, il detto lavoratore interinale non dev’essere considerato ancora a disposizione dell’impresa utilizzatrice alla data del trasferimento anzidetto.

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