Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011.

Priimta 2011-09-29 · ECLI:EU:C:2011:620 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-521/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-09-29
ECLI
ECLI:EU:C:2011:620
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhTeisėjasP. LindhGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑521/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 dicembre 2009,

Elf Aquitaine SA, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata dagli avv.ti E. Morgan de Rivery, S. Thibault‑Liger e E. Lagathu,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di Sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2010,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 febbraio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Fatti e decisione controversa

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

«(...)

64 Si deve respingere anche la censura secondo la quale l’imputazione alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione commessa dall’Arkema sarebbe affetta da motivazione insufficiente, nella decisione [impugnata], per giustificarne la responsabilità. Infatti, emerge esplicitamente (…) da [tale] decisione (…) che la Commissione ha richiamato i principi applicabili all’imputazione alle società controllanti delle infrazioni commesse dalle loro controllate. La circostanza che la Commissione non abbia avviato alcuna indagine nei suoi confronti, non le abbia rivolto una richiesta di informazioni e non l’abbia contattata prima di inviare la comunicazione degli addebiti non può rimettere in causa il fatto che la Commissione poteva informarla per la prima volta degli addebiti ad essa rivolti nella comunicazione degli addebiti. Infatti, la ricorrente era in grado di far utilmente conoscere il suo punto di vista nel corso della procedura amministrativa sulla realtà e la pertinenza dei fatti e delle circostanze fatti valere dalla Commissione nella sua comunicazione degli addebiti, sia nelle sue osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti, sia nel corso dell’udienza dinanzi al consigliere-auditore.

(...)».

«85 (...), emerge dal punto 258 della decisione [controversa] che “[l]a Commissione considera che il fatto che l’Elf Aquitaine possieda il 98% delle azioni dell’Atofina sia di per sé sufficiente per imputare la responsabilità delle azioni dell’Atofina all’Elf Aquitaine. La Commissione ritiene che gli argomenti avanzati [dall’Elf Aquitaine] non costituiscano prove sufficienti per escludere la presunzione, fondata sul possesso del 98% delle azioni”. Nel medesimo punto, essa precisa che “detti argomenti sono affermazioni che non escludono la presunzione secondo la quale l’Elf Aquitaine è responsabile degli atti della sua controllata Atofina” e che essa non considera che dei “documenti che forniscono un quadro d’insieme della gestione commerciale siano sufficienti per confutare la presunzione”.

86 Occorre constatare che, benché la Commissione abbia esplicitamente affermato, al punto 258 della decisione [controversa], che la proprietà del 98% del capitale era sufficiente per imputare la responsabilità delle azioni dell’Atofina all’Elf Aquitaine, essa ha comunque precisato, nel prosieguo di detto punto, che le prove fornite dalla ricorrente non consentivano di confutare la presunzione. Orbene, siffatte considerazioni si inseriscono nella giurisprudenza comunitaria relativa all’imputazione alla società controllante dei comportamenti illeciti della sua controllata. Da ciò consegue che l’iter logico seguito dalla Commissione è sufficientemente esplicito e consente di capire i motivi per i quali essa ha respinto gli argomenti avanzati dall’Elf Aquitaine.

87 Quanto all’asserito difetto di motivazione riguardo alle ragioni per le quali gli argomenti dell’Elf Aquitaine sono stati respinti, è giocoforza constatare che la Commissione, al punto 257 della decisione [controversa], ha menzionato detti argomenti come erano stati esposti dall’Elf Aquitaine nella sua replica alla comunicazione degli addebiti. Essa ha risposto ai punti 258‑261 della decisione [controversa].

88 Occorre rilevare, in particolare, che la Commissione ha considerato che l’Elf Aquitaine si era limitata a formulare affermazioni e che i documenti che aveva prodotto offrivano soltanto un quadro d’insieme della gestione commerciale della società.

89 Siffatta risposta agli argomenti avanzati dall’Elf Aquitaine, benché sommaria, consente di comprendere le ragioni per cui la Commissione li ha respinti. Infatti, la Commissione ha risposto ai punti essenziali degli argomenti dell’Elf Aquitaine, considerando l’insieme degli elementi di prova da essa forniti.

90 In ogni caso, la Commissione non era tenuta a rispondere a tutte le obiezioni della ricorrente. Infatti, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma è sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione. (…)».

«(…) poco importa il livello di responsabilità del personale che ha partecipato all’intesa, in quanto non è una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa, ai sensi dell’art. 81 CE, che consente alla Commissione di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società. Pertanto, il fatto che la società controllante non fosse al corrente dell’infrazione commessa dalla sua controllata non può essere sufficiente ad escludere la sua responsabilità».
«(…) la Commissione non pretende di disporre di un potere discrezionale per imputare ad una società la responsabilità delle infrazioni commesse da un’altra società. Infatti, se la Commissione ha affermato, al punto 260 della decisione [controversa] di disporre di un “margine di discrezionalità concernente l’imputazione di responsabilità alla società controllante in siffatte circostanze”, lo fa soltanto dopo aver considerato, al punto 258 della decisione [controversa], che la ricorrente non era riuscita a invertire la presunzione di autonomia della sua controllata. Inoltre, emerge chiaramente dalla decisione [controversa] che l’osservazione formulata al punto 260 mirava soltanto a escludere l’argomento relativo alla mancanza di imputazione, nelle decisioni precedenti indirizzate all’Atofina, del comportamento di quest’ultima alla società controllante. Inoltre, nel corso dell’udienza dibattimentale e nei suoi scritti, la Commissione ha indicato di considerare effettivamente che il suo margine di discrezionalità interviene nella fase in cui, quando essa è in grado di imputare la responsabilità di un’infrazione a diverse società di un gruppo, essa sceglie di imputarla a tutte le società del gruppo o soltanto a quelle che hanno partecipato direttamente all’infrazione».
«(…) la censura della ricorrente secondo la quale la Commissione ha violato il regime probatorio che disciplina l’imputabilità delle infrazioni in seno ai gruppi di società non può essere accolta. Infatti, atteso che la quasi totalità del capitale era detenuta, al momento dell’infrazione, dall’Elf Aquitaine, la Commissione poteva a buon diritto presumere la sua mancanza di autonomia e considerare che spettava all’Elf Aquitaine presentare elementi di prova atti a dimostrare che la sua controllata stabiliva in modo autonomo la sua strategia sul mercato».
«(…) la Commissione riprende, al punto 257 della decisione [controversa], gli argomenti avanzati dall’Elf Aquitaine nella sua replica alla comunicazione degli addebiti, segnatamente gli argomenti secondo i quali essa non avrebbe mai partecipato, né direttamente né indirettamente, all’intesa sull’AMCA, essa sarebbe una “holding pura”, senza funzioni operative, l’Atofina godrebbe di assoluta autonomia per quanto riguarda la sua politica commerciale e il suo comportamento sul mercato, i documenti figuranti nel fascicolo della Commissione si riferirebbero esclusivamente all’Atofina e anche i terzi riterrebbero che la sola Atofina operasse sul mercato. Da ciò essa conclude, al punto successivo, che questi argomenti sono semplici affermazioni che non escludono la presunzione secondo la quale l’Elf Aquitaine è responsabile degli atti della sua controllata, ed osserva che i documenti che forniscono un quadro generale della gestione commerciale non sono sufficienti a escludere detta presunzione».
«Nella fattispecie, se la Commissione ha deciso di imputare la responsabilità dell’infrazione constatata all’impresa composta dalla società controllante e dalla sua controllata, mentre nella prassi precedente si sarebbe astenuta dal farlo, la sua decisione non violerà peraltro il principio di certezza del diritto. (…) Infatti, dal momento che nella fattispecie la Commissione ha giustamente dichiarato che l’Elf Aquitaine e la sua controllata Arkema costituivano insieme un’impresa ed ha inflitto l’ammenda alle due società congiuntamente e solidalmente, essa non ha violato il principio di certezza del diritto».

Conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto del Tribunale in quanto non avrebbe tratto le debite conseguenze dal carattere repressivo delle sanzioni derivanti dall’applicazione dell’art. 101 TFUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul quinto motivo, relativo ad una violazione delle regole che disciplinano l’imputabilità delle sanzioni in materia di diritto della concorrenza

Sulla prima parte del quinto motivo, secondo la quale il carattere repressivo delle sanzioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 101 TFUE rafforzerebbe l’inammissibilità, in diritto dell’Unione, della presunzione di responsabilità de facto assoluta applicata alla ricorrente

Sulla seconda parte del quinto motivo, secondo la quale la presunzione di responsabilità applicata dal Tribunale, fondata sulla nozione d’impresa, annullerebbe il principio dell’autonomia delle persone giuridiche

Sulla terza parte del quinto motivo, secondo la quale il margine di discrezionalità riconosciuto alla Commissione per l’applicazione della presunzione di responsabilità violerebbe i principi di legittimità e di certezza del diritto

Sulla quarta parte del quinto motivo, secondo la quale la presunzione di responsabilità violerebbe il principio di parità di trattamento

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa risultante dall’interpretazione erronea dei principi di equità e di parità delle armi

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione

Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo alla nozione di motivazione e su un’inesattezza sostanziale delle constatazioni del Tribunale in quanto quest’ultimo ha considerato sufficiente la motivazione sommaria della decisione controversa

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda parte del terzo motivo nonché sui motivi quarto e sesto

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2009, causa T‑174/05, Elf Aquitaine/Commissione, è annullata.

2) La decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA), è annullata nella parte in cui addebita all’Elf Aquitaine SA l’infrazione di cui trattasi e le infligge un’ammenda.

3) L’Elf Aquitaine SA e la Commissione europea sopportano ciascuna le proprie spese relative alla presente impugnazione.

4) La Commissione europea è condannata alle spese del giudizio di primo grado.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.