Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2011.

Priimta 2011-09-15 · ECLI:EU:C:2011:583 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-483/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-09-15
ECLI
ECLI:EU:C:2011:583
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.‑C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑483/09 e C‑1/10,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte, a norma dell’art. 35 UE, dall’Audiencia Provincial de Tarragona (Spagna), l’una con decisione 15 settembre 2009, modificata con decisione dell’8 ottobre seguente, e l’altra con decisione 18 dicembre 2009, pervenute alla Corte, rispettivamente, in data 30 novembre 2009 e 4 gennaio 2010, nell’ambito dei procedimenti penali a carico di

Magatte Gueye (C‑483/09),

con l’intervento di:

X ,

e

Valentín Salmerón Sánchez (C‑1/10),

con l’intervento di:

Y ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«(4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l’obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione.

(…)

(8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.

(9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono tuttavia agli Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento».

«a) “vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, (...) causat[o] direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

(...)

c) “procedimento penale”: il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile; (...)

e) “mediazione nelle cause penali”: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente».

«Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale».
«1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari (...), in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell’intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.

La normativa nazionale

«1. Per i reati di omicidio, aborto, lesioni, torture, reati contro la libertà, l’integrità morale, la libertà sessuale, l’intimità, il diritto alla propria immagine personale ed all’inviolabilità del domicilio (...), il giudice, tenuto conto della gravità dei fatti o della pericolosità del reo, può disporre nella propria emananda decisione uno o più divieti previsti all’art. 48 (...)

(…)

Le cause principali e le questioni pregiudiziali

«1) Se il diritto della vittima di essere compresa menzionato all’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro debba essere interpretato come un obbligo positivo per le autorità nazionali competenti a perseguire e sanzionare i comportamenti violenti di consentire che la vittima esprima le propri[e] valutazioni, riflessioni ed opinioni in merito agli effetti diretti sulla sua vita che potrebbero derivare dall’irrogazione di pene all’aggressore con cui essa intrattiene una relazione familiare o uno stretto legame affettivo.

2) Se l’art. 2 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati di riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti della vittima impone di tenere conto del suo parere quando le conseguenze penali del procedimento potrebbero compromettere gravemente e direttamente l’esercizio del suo diritto al libero sviluppo della personalità e della vita privata e familiare.

3) Se l’art. 2 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali non possono non prendere in considerazione la libera volontà della vittima qualora essa si opponga all’imposizione o al mantenimento di una misura di allontanamento, l’aggressore sia un familiare, e non venga constatata una situazione oggettiva di rischio di reiterazione del reato, sia accertato un livello di competenza personale, sociale, culturale ed emotiva tale da escludere la sottomissione all’aggressore, oppure se detta misura debba invece essere adottata in ogni caso, tenuto conto della specifica tipologia dei reati in questione.

4) Se l’art. 8 della decisione quadro (...), laddove dispone che gli Stati garantiscono un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, debba essere interpretato nel senso che esso consente l’imposizione generalizzata e tassativa di provvedimenti di allontanamento o del divieto di comunicazione a titolo di pene accessorie in tutte le fattispecie di reati intrafamiliari, in ragione della specifica tipologia di tali reati, oppure se la menzionata disposizione imponga invece di procedere caso per caso ad una ponderazione che consenta di individuare il livello adeguato di tutela, tenuto conto dei vari interessi in gioco.

5) Se l’art. 10 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che esso consente l’esclusione generalizzata della mediazione nei procedimenti penali relativi a reati intrafamiliari in ragione della specifica tipologia di tali reati, o se invece si debba consentire la mediazione anche in questo tipo di procedimenti, procedendo caso per caso alla ponderazione dei vari interessi in gioco».

Sulla competenza della Corte

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime quattro questioni

Sulla quinta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) Gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa.

2) L’art. 10, n. 1, della decisione quadro 2001/220 dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi.

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