Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2011.

Priimta 2011-10-20 · ECLI:EU:C:2011:671 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-396/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-10-20
ECLI
ECLI:EU:C:2011:671
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasM. SafjanTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasM. BergerGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑396/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Bari con decisione 6 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2009, nella causa

Interedil Srl , in liquidazione,

contro

Fallimento Interedil Srl ,

Intesa Gestione Crediti SpA ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, A. Borg Barthet, M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “Procedura di insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A; (...)

h) “Dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni».

«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

(...)».

Il diritto nazionale

«La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente (...)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se la nozione di “centro degli interessi principali del debitore” di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (...) debba essere interpretata alla stregua dell’ordinamento comunitario, oppure dell’ordinamento nazionale e, in caso di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in che cosa consiste la detta nozione e quali sono i fattori o elementi determinanti per identificare il “centro degli interessi principali”.

2) Se la presunzione prevista dall’art. 3, n. 1, del regolamento (...) secondo cui “per le società si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria”, sia superabile sulla base dell’accertamento di un’effettiva attività imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si trova la sede statutaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la detta presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede statutaria.

3) Se l’esistenza, in uno Stato membro diverso da quello ove si trova la sede statutaria della società, di beni immobili della società, di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri, stipulato dalla società debitrice con altra società, e di un contratto stipulato dalla società con un Istituto bancario siano elementi o fattori sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista dall’art. 3 del regolamento (...) a favore della “sede statutaria” della società e se tali circostanze siano sufficienti a far ritenere sussistente una “dipendenza” della società, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento (...).

4) Se, nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte [suprema] di Cassazione con la richiamata ordinanza (...) si basi su un’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (...) difforme da quella della Corte di giustizia della Comunità Europea, osti all’applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, l’art. 382 del codice di procedura civile italiano in base al quale la Corte [suprema] di Cassazione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e vincolante».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Sulla relazione delle questioni pregiudiziali con la causa principale

Sull’oggetto delle questioni pregiudiziali

Sulla presunta assenza di giudizio pendente

Sulla quarta questione

Sulla prima parte della prima questione

Sulla seconda parte della prima questione, sulla seconda questione e sulla prima parte della terza questione

I criteri rilevanti per la determinazione del centro degli interessi principali del debitore

La data rilevante ai fini della localizzazione del centro degli interessi principali del debitore

Sulla seconda parte della terza questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

2) La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.

3) Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti:

4) La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.

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