Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2011.

Priimta 2011-05-12 · ECLI:EU:C:2011:291 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-391/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-05-12
ECLI
ECLI:EU:C:2011:291
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisR. Şereş
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasV. Balčiūnaitė
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑391/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Lituania), con decisione 8 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 2009, nella causa

Malgožata Runevič-Vardyn,

Łukasz Paweł Wardyn

contro

Vilniaus miesto savivaldybės administracija,

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,

Valstybinė lietuvių kalbos komisija,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«(12) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l’origine etnica dovrebbero andare al di là dell’accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l’istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

(…)

(16) È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. (…)».

«1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

(…)

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d’attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b) all’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

d) all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria;

f) alle prestazioni sociali;

g) all’istruzione;

h) all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio».

La normativa nazionale

La Costituzione

Il codice civile

«Ciascuno dei coniugi ha il diritto di conservare il cognome che aveva prima del suo matrimonio, di scegliere il cognome del proprio coniuge come cognome comune o di scegliere di portare un doppio cognome formato dall’aggiunta del cognome del coniuge al proprio».

Le norme che disciplinano lo stato civile

Le disposizioni relative alle carte d’identità e ai passaporti

«1. Nel passaporto di cittadino della Repubblica di Lituania i cognomi e i nomi sono scritti in caratteri lituani conformemente alle indicazioni in lituano figuranti sul passaporto o su ogni altro documento d’identità in possesso dell’interessato(a) sulla base del quale il passaporto è stato rilasciato.

a) o foneticamente e senza applicazione delle regole grammaticali (ossia, senza desinenze lituane);

b) o foneticamente e applicando le regole grammaticali (ossia, aggiungendo le desinenze lituane).

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se, alla luce di quanto disposto dalla direttiva 2000/43 (…), l’art. 2, n. 2, lett. b), di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che vieti agli Stati membri di discriminare indirettamente singoli in base alla loro origine etnica in presenza di una normativa nazionale secondo cui i nomi e i cognomi delle persone possano essere scritti in documenti attestanti lo stato civile utilizzando unicamente le lettere della lingua ufficiale.

2) Se, alla luce di quanto disposto dalla direttiva 2000/43 (…), l’art. 2, n. 2, lett. b), di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di discriminare indirettamente singoli in base alla loro origine etnica in presenza di una normativa nazionale secondo cui i nomi e i cognomi di singoli di diversa origine o di diversa nazionalità debbano essere scritti, in documenti attestanti lo stato civile, utilizzando le lettere dell’alfabeto latino ma non i segni diacritici, le legature o altre modificazioni relative alle lettere di tale alfabeto usati in altre lingue.

3) Se, alla luce dell’art. [21], n. 1, [TFUE], secondo cui ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e alla luce dell’art. [18], primo comma, [TFUE], il quale vieta la discriminazione in base alla nazionalità, tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di imporre, nelle proprie normative nazionali, che i nomi e i cognomi possano essere scritti in documenti attestanti lo stato civile utilizzando unicamente i caratteri della rispettiva lingua ufficiale.

4) Se, alla luce dell’art. [21], n. 1, [TFUE], a termini del quale ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ed alla luce dell’art. [18], primo comma, [TFUE], il quale vieta le discriminazioni in base alla nazionalità, tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di imporre nelle proprie normative nazionali che i nomi e i cognomi delle persone di diversa origine o diversa nazionalità debbano essere scritti, in documenti attestanti lo stato civile, utilizzando le lettere dell’alfabeto latino ma non i segni diacritici, le legature o altre modificazioni relative alle lettere di detto alfabeto usati in altre lingue».

Sulla ricevibilità della seconda e della quarta questione pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

Sulla terza e quarta questione

Osservazioni preliminari sulle disposizioni di diritto dell’Unione applicabili

Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione

Sull’esistenza di una giustificazione ad una restrizione della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Una normativa nazionale secondo cui i cognomi e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato unicamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale riguarda una fattispecie che esula dall’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

2) L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che:

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