Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2010.

Priimta 2010-10-21 · ECLI:EU:C:2010:627 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-385/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-10-21
ECLI
ECLI:EU:C:2010:627
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisC. Strömholm
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasR. Mackevičienė
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑385/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania), con decisione 21 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2009, nella causa

Nidera Handelscompagnie BV

contro

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«1. Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo; (…)».

«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

a) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240; (…)».

«1. Il soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

(…)».

«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

(…)

c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio. (…)».

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

Il diritto nazionale

«[U]n soggetto registrato come soggetto passivo dell’IVA presso l’autorità tributaria, inclusa ogni identificazione ai fini dell’IVA, se munito di appropriato numero di identificazione, ad esclusione delle persone registrate ai fini del regime forfetario di compensazione dell’onere dell’IVA».
«1. Salvo disposizione contraria del presente capo, le cessioni di beni sono tassate con l’aliquota dello 0% qualora i beni siano trasportati fuori del territorio della Comunità europea dai fornitori o da un terzo per conto di questi ultimi.

(…)».

«1. Il diritto a detrazione dell’IVA compete unicamente a soggetti passivi dell’IVA che non ricadono sotto le disposizioni della sezione quinta di cui al capo XII della presente legge. (…)

(…)

«1. Il soggetto passivo dell’IVA ha il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte e/o all’importazione su beni e/o servizi acquistati e/o importati, a condizione che detti beni e/o servizi siano destinati ad essere impiegati per le seguenti attività:

1) cessione di beni e/o prestazione di servizi soggetti ad IVA;

2) cessione di beni e/o prestazione di servizi al di fuori del territorio nazionale che, secondo le disposizioni della presente legge, non sarebbero esenti da IVA se fossero effettuate all’interno del territorio nazionale. Tale condizione non si applica relativamente alla prestazione, al di fuori della Comunità europea, di servizi assicurativi e/o finanziari di cui all’art. 28 della presente legge. (…)».

«1. Il soggetto passivo dell’IVA ha il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte e/o all’importazione su beni e/o servizi acquistati e/o importati prima della data di registrazione come soggetto passivo dell’IVA, a condizione che detti beni e/o servizi siano impiegati dal soggetto passivo dell’IVA ai fini di un’attività specificata dall’art. 58, n. 1, della presente legge, ai sensi delle disposizioni del presente capo e delle limitazioni previste dal presente articolo.

(…)».

«(…)

(…)

3) cessione di beni e/o prestazione di servizi per i quali, ai sensi della presente legge, si applica IVA ad aliquota zero, (…)».

«1. Un soggetto passivo d’imposta straniero è legittimato a presentare una domanda diretta al rimborso dell’IVA assolta in Lituania solamente se i seguenti criteri risultano soddisfatti nel periodo per cui il rimborso dell’IVA è domandato:

1) il soggetto passivo non aveva alcuna sede in Lituania, o, qualora sia una persona fisica, egli non aveva la propria residenza in Lituania; e

2) il soggetto passivo non svolge alcuna attività nel territorio nazionale in cui, conformemente alla presente legge, è soggetto all’IVA, salvo se diversamente previsto nel presente articolo. (…)».

«Le controversie tributarie vengono esaminate dall’amministrazione tributaria centrale, dal Mokestinių ginčų komisija [prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (commissione tributaria presso il governo della Repubblica di Lituania)] (…) e dai giudici».
«1. Il Mokestinių ginčų komisija [prie Lietuvos Respublikos vyriausybės] è una persona giuridica di diritto pubblico finanziata dal bilancio statale.

1) dimissioni;

2) perdita della cittadinanza lituana;

3) assenza dal lavoro a causa di incapacità temporanea per oltre 120 giorni consecutivi o oltre 140 giorni durante gli ultimi dodici mesi ovvero a seguito di dichiarazione, da parte di una commissione medica o di invalidità, della sua incapacità a svolgere le proprie mansioni;

4) passaggio in giudicato di una sentenza con cui è stata comminata una pena per un reato doloso grave o molto grave o per un reato contro il patrimonio o contro diritti o interessi legati alla proprietà, contro l’economia e gli usi commerciali o contro il sistema finanziario;

5) violazione seria dei propri obblighi lavorativi.

(…)».

«Il Mokestinių ginčų komisija [prie Lietuvos Respublikos vyriausybės] esamina:

1) le controversie tributarie tra un soggetto passivo e l’amministrazione tributaria centrale;

2) le controversie tributarie tra un soggetto passivo e l’amministrazione tributaria centrale in merito a decisioni adottate da quest’ultima su ricorso de l soggetto passivo avverso decisioni dell’autorità tributaria locale;

3) controversie tributarie tra un soggetto passivo e l’amministrazione tributaria centrale in merito alla mancata adozione di una decisione sulla controversia tributaria entro i termini previsti nella presente legge».

«Dopo la scadenza del termine fissato dalla presente legge per contestare la decisione sulla controversia tributaria, la decisione adottata dall’amministrazione tributaria centrale o dal Mokestinių ginčų komisija [prie Lietuvos Respublikos vyriausybės] è vincolante per le parti della controversia e per terzi interessati da quest’ultima».
«1. Un soggetto passivo che contesti una decisione dell’amministrazione tributaria centrale o del Mokestinių ginčų komisija [prie Lietuvos Respublikos vyriausybės] relativa ad una controversia tributaria ha il diritto di impugnare la decisione di cui trattasi dinanzi ad un giudice.

(…)

(…)».

«Nel corso della sua attività il Mokestinių ginčų komisija [prie Lietuvos Respublikos vyriausybės] è tenuto al rispetto della Costituzione della Repubblica di Lituania, della legge (…) sull’amministrazione tributaria, degli altri atti legislativi e regolamentari e del presente regolamento».
«26. Il Mokestinių ginčų komisija [prie Lietuvos Respublikos vyriausybės] esamina i ricorsi nel corso delle sedute. (…)

Un membro di [tale] commissione non può partecipare all’esame di una controversia tributaria e deve esserne escluso (è tenuto ad astenersi) se ha un interesse diretto o indiretto relativamente all’esito del procedimento, se ha un legame famigliare o di stretta parentela con una delle parti della controversia tributaria o se ha lavorato presso un’impresa che partecipa alla controversia tributaria e sono trascorsi meno di tre anni dal termine del suo rapporto di impiego, ovvero ricorrono altre circostanze che possono pregiudicare l’imparzialità del suo giudizio. Il membro della [stessa] commissione è tenuto ad informare quest’ultima. Anche coloro che partecipano alla controversia tributaria possono sollevare un’eccezione di incompatibilità. L’eccezione dev’essere motivata e dev’essere sollevata prima dell’esame del ricorso nel corso della seduta del Mokestinių ginčų komisija [prie Lietuvos Respublikos vyriausybės]. [Tale] commissione adotta una decisione separata in merito alla ricusazione di uno o più dei suoi membri.

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se una normativa che conferisca il diritto a detrazione dell’IVA unicamente a soggetti passivi dell’IVA – vale a dire, unicamente a soggetti passivi registrati come soggetti passivi dell’IVA nello Stato membro interessato (nel caso di specie, in Lituania) secondo la normativa in vigore – sia conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112 (…) che disciplina il diritto a detrazione dell’IVA.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se sia compatibile con i principi generali del diritto a detrazione dell’IVA, stabiliti dalla direttiva 2006/112 (…), il fatto che una siffatta normativa preveda che un soggetto passivo dell’IVA ha il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte e/o all’importazione relativamente a beni e/o servizi acquistati prima della sua registrazione come soggetto passivo dell’IVA unicamente nell’ipotesi in cui tali beni vengano successivamente impiegati per una sua attività soggetta ad IVA, di modo che l’IVA assolta a monte e/o all’importazione in relazione a beni e servizi acquistati prima della sua registrazione come soggetto passivo dell’IVA non può essere detratta ove i beni siano già stati impiegati per tale attività».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest’ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole a decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto di beni qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prima d’impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile.

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