Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2010.

Priimta 2010-07-15 · ECLI:EU:C:2010:437 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-256/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-07-15
ECLI
ECLI:EU:C:2010:437
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasP. LindhTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑256/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 10 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2009, nella causa

Bianca Purrucker

contro

Guillermo Vallés Pérez ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas (relatore), U. Lõhmus e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
«1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

a) qualora la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II; (…)».

«1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell’esecuzione in quest’altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di tale Stato.

(…)

«I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro».
«(12)È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(…)

(16) Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati. (…)

(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile. (…)

(24) Il certificato rilasciato allo scopo di facilitare l’esecuzione della decisione non dovrebbe essere impugnabile. Non dovrebbe poter dare luogo a una domanda di rettifica se non in caso di errore materiale, ossia se il certificato non rispecchia correttamente il contenuto della decisione».

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1; (…)

4) “decisione”: una decisione (…) emessa dal giudice di uno Stato membro (…) relativa [tra l’altro] alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza; (…)

7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita; (…)

9) “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza; (…)

11) “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite».
«In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore».
«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro (…)».
«Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
«Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni».

Fatti della causa principale e procedimento in corso

«II – Si stabilisce che i figli minori della coppia sono soggetti alla potestà genitoriale del padre e della madre, i quali sono entrambi titolari del diritto di affidamento, fatto salvo il diritto di visita di cui dispone il padre nei confronti dei figli, diritto di cui quest’ultimo può liberamente avvalersi in ogni momento e a suo piacimento, fermo restando che le parti si accordano per fissare il luogo di residenza nel modo specificato al seguente punto 3.

III – Quanto al luogo di residenza della madre e dei minori, si stabilisce che la sig.ra Purrucker si trasferisce con questi ultimi in Germania, dove fissa il suo luogo di residenza permanente che comunica al padre dei minori, il quale esprime espressamente il suo assenso al trasferimento della madre con i minori in detto paese, fermo restando che la madre riconosce il diritto di visita del padre e che gli consente di visitare i minori in qualsiasi momento e a suo piacimento, previa comunicazione alla madre delle date della visita. Il luogo di residenza sarà per una durata indeterminata e ciò fatte salve le decisioni che i figli della coppia possono prendere alla loro maggiore età».

Il procedimento avviato in Spagna per la concessione di provvedimenti provvisori

«Oltre al diritto sostanziale spagnolo rilevante, il ricorso è fondato sulla [Convenzione dell’Aia del 1980] (artt. 1 e 2) nonché sul regolamento (…) n. 2201/2003 e sull’accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica federale di Germania del 14 novembre 1983, relativo alla competenza dei giudici spagnoli (art. 8)».
«III – In primo luogo, in considerazione del diritto europeo invocato e delle convenzioni ratificate dal Regno di Spagna e dalla Repubblica federale di Germania in materia di diritto di famiglia, di diritto di affidamento e di assegno alimentare per i figli minorenni, questo tribunale risulta perfettamente competente, posto che i genitori hanno risieduto in Spagna e che l’ultimo domicilio familiare era ivi fissato (art. 769, terzo comma, del [Codice di procedura civile spagnolo (Ley de Enjuiciamiento Civil)]; art. 1 della [Convenzione dell’Aia del 1980] – il giudice competente è quello della residenza abituale del minore – il censimento ha accertato la presenza in Colmenarejo di Merlín e la sua residenza abituale era in Spagna fino alla sua partenza per la Germania il 2 febbraio 2007).

Inoltre, il ricorrente è spagnolo, risiede abitualmente in Spagna e si tratta del primo procedimento avviato in questa causa in Spagna. Questo tribunale ha dichiarato la sua competenza il 28 giugno nell’ordinanza di ammissibilità del ricorso e nella successiva ordinanza del 20 settembre. Pertanto, se del caso, dovrà essere il Tribunale di Albstadt a dichiarare d’ufficio, in conformità all’art. 19 del [regolamento n. 2201/2003] la propria incompetenza a favore del giudice spagnolo. La dichiarazione di incompetenza d’ufficio potrà essere pronunciata unicamente se le parti hanno presentato dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi domande sulla responsabilità genitoriale nei confronti di un minore aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Ebbene, risulta che il procedimento successivamente avviato in Germania da Bianca Purrucker è un procedimento semplificato diretto ad ottenere dal padre, Guillermo Vallés, il versamento di un assegno alimentare per il minore Merlín. Tale procedimento è stato registrato a ruolo dal Tribunale per le questioni familiari di Albstadt con il numero 8FH13/07.

In udienza il procuratore legale di Bianca Purrucker ha eccepito l’incompetenza di questo tribunale in quanto, da un lato, Merlín risiedeva regolarmente in Germania e, pertanto, gli interessi di tale minore dovevano essere trattati in Germania e, dall’altro, esisteva un accordo privato tra le parti.

Il ricorrente si oppone [al rinvio della causa al giudice tedesco] in quanto ignora il reale stato di salute di Merlín, non si sa se la madre tornerà mai in Spagna e la madre è partita quando Samira si trovava in grave pericolo di morte. L’accordo privato, inoltre, non è stato ratificato giudizialmente, non è stato approvato dal pubblico ministero, ed è stato fatto sottoscrivere sotto pressione e mediante l’inganno.

In udienza il pubblico ministero ha dichiarato competente questo tribunale in quanto l’accordo tra le parti non è stato omologato giudizialmente ed è necessario adottare urgentemente provvedimenti provvisori. Esso ricorda la competenza del giudice spagnolo del domicilio abituale del ricorrente in Spagna, il documento contenente l’accordo privato siglato in Spagna e la nascita del minore Merlín in Spagna. Nutre dubbi sulla regolarità dell’uscita di Merlín dal territorio spagnolo.

Pertanto, confermiamo la competenza di questo tribunale a pronunciarsi sull’istanza di provvedimenti provvisori».

«In via precauzionale il tribunale, pronunciandosi sull’istanza del sig. Guillermo Vallés Pérez contro la sig.ra Bianca Purrucker, adotta il seguente provvedimento provvisorio urgente ed immediato:

In ottemperanza al presente provvedimento, la madre deve restituire il figlio minore Merlín al padre domiciliato in Spagna. Sono adottate le misure idonee a consentire alla madre di viaggiare con il figlio e di visitare Samira e Merlín ogniqualvolta ne abbia intenzione. A tale scopo, un’abitazione che funga da luogo di incontro familiare deve essere messa a sua disposizione o può essere messa a sua disposizione da un familiare o dalla persona di fiducia che deve essere presente nel corso delle visite per tutto il tempo che la madre passa con i minori, fermo restando che tale abitazione può essere quella del padre qualora le parti si accordino su questo punto.

Non è pronunciata alcuna condanna alle spese.

In caso di presentazione di un procedimento di merito, questa ordinanza è registrata nei corrispondenti atti processuali.

La presente ordinanza deve essere notificata alle parti e al pubblico ministero secondo le disposizioni prescritte e con la menzione che indichi che essa non può essere impugnata».

Il procedimento avviato in Germania per l’ottenimento del diritto di affidamento

Il procedimento avviato in Germania ai fini dell’ottenimento dell’exequatur della decisione emanata dal giudice spagnolo

«Non ci sono motivi che ostino all’esecutività della decisione del tribunale spagnolo. Sebbene si tratti di un provvedimento provvisorio del tribunale spagnolo, l’art. 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003 non stabilisce alcuna differenza in funzione della forma della decisione nel contesto del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni di altri Stati membri e richiede unicamente una “decisione giudiziaria”. Nonostante i figli comuni non siano stati sentiti dal tribunale spagnolo, la mancata audizione non viola alcuna norma processuale fondamentale del diritto tedesco, e ciò a maggior ragione considerato che i minori avevano solo un anno e mezzo di età alla data della decisione. Il certificato del tribunale spagnolo rilasciato ai sensi dell’art. 39 del regolamento n. 2201/2003 dissipa i dubbi, suscitati dalla presentazione tardiva del ricorso nel merito, formulati dalla convenuta in ordine all’esecutività della decisione spagnola. Non esistono neppure motivi di non riconoscimento ex art. 23 del regolamento n. 2201/2003. In particolare, non è stata rilevata alcuna violazione dell’ordine pubblico tedesco; i diritti della difesa sono stati rispettati grazie alla convocazione della convenuta all’udienza. La circostanza che essa non abbia assistito personalmente all’udienza, ma si sia limitata a farsi rappresentare dal suo avvocato, è il risultato di una sua scelta. Nel contesto del procedimento di riconoscimento e di esecuzione, questo tribunale non può procedere ad una revisione nel merito della causa relativa al diritto di affidamento decisa in Spagna».

Decisione di rinvio e questione pregiudiziale

«Se le disposizioni di cui agli artt. 21 e segg. del regolamento [n. 2201/2003], concernenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di altri Stati membri ai sensi dell’art. 2, n. 4, del regolamento [n. 2201/2003], siano applicabili anche ai provvedimenti provvisori esecutivi concernenti il diritto di affidamento ai sensi dell’art. 20 del regolamento [n. 2201/2003]».

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di detto regolamento.

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