Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 luglio 2010.

Priimta 2010-07-29 · ECLI:EU:C:2010:452 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-151/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-07-29
ECLI
ECLI:EU:C:2010:452
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑151/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna), con decisione 26 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2009, nella causa

Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT‑FSP)

contro

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción,

María del Rosario Vecino Uribe,

Ministerio Fiscal,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva».

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

(…)

c) per “rappresentanti dei lavoratori” ed espressioni connesse, i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri; (…)».

«1.Qualora l’impresa, lo stabilimento o parte di un’impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da accordi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Il primo comma non si applica se, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o della prassi degli Stati membri o [ai] termini di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, esistono le condizioni necessarie per la nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o la nuova costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolge sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente), gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire che i lavoratori trasferiti siano adeguatamente rappresentati fino alla nuova elezione o designazione di rappresentanti dei lavoratori.

Qualora l’impresa, lo stabilimento o la parte di un’impresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti, che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale.

La normativa nazionale

«1. Il cambio di proprietà di un’impresa, di uno stabilimento o di un’unità produttiva autonoma della stessa impresa non comporta di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro e il nuovo imprenditore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro per quanto concerne il contratto di lavoro e la previdenza sociale, compresi gli obblighi relativi alle pensioni, alle condizioni stabilite dalla normativa specifica applicabile e, in generale, per quanto concerne ogni obbligo in materia di protezione sociale complementare sottoscritto dal cedente.

(…)

«A seguito di dimissioni o revoche o al fine di procedere ad un adeguamento della rappresentanza dei dipendenti in conseguenza di un aumento del personale, possono essere organizzate elezioni parziali. I contratti collettivi prevedono le misure necessarie per adattare la rappresentanza dei dipendenti in caso di rilevante riduzione del personale che si verifichi in un’impresa. In caso contrario, tale adeguamento sarà oggetto di un accordo tra l’impresa e i rappresentanti dei dipendenti».
«La durata del mandato dei rappresentanti del personale e dei membri del comitato aziendale è fissata a quattro anni, atteso che essi mantengano le loro funzioni nell’esercizio delle loro competenze e delle relative garanzie, fino alla convocazione e all’organizzazione di nuove elezioni.

Le cariche di rappresentanti del personale e di membri del comitato aziendale possono essere revocate unicamente con decisione dei dipendenti che li hanno eletti, adottata durante un’assemblea convocata a tal fine, cui partecipi almeno un terzo degli elettori, qualora si raggiunga la maggioranza assoluta dei partecipanti a suffragio universale individuale, libero, diretto e segreto. Tuttavia non si può procedere ad alcuna revoca durante la negoziazione di un nuovo contratto collettivo né essa può essere contemplata prima che sia trascorso un termine di almeno sei mesi».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se la condizione relativa alla conservazione dell’autonomia, cui si riferisce l’art. 6, n. 1, della direttiva [2001/23/CE] (...) sussista in una fattispecie (come quella di cui al caso di specie), in cui, in seguito al riscatto di alcune concessioni di servizi pubblici da parte di un comune, i dipendenti che facevano parte dell’organico delle imprese fino a quel momento concessionarie siano trasferiti all’amministrazione comunale ed integrati nel suo organico, qualora si tratti degli stessi dipendenti (senza eccezioni) che continuano ad occupare gli stessi posti di lavoro ed a svolgere le stesse funzioni che occupavano e svolgevano prima del suddetto riscatto, negli stessi stabilimenti e sotto l’autorità dei medesimi responsabili diretti (superiori gerarchici), senza cambiamenti sostanziali nelle condizioni di lavoro, essendo l’unica differenza che i superiori gerarchici di livello più elevato (collocati al di sopra dei summenzionati responsabili) sono oramai i mandatari pubblici corrispondenti (consiglieri comunali o sindaco)».

Sulla questione pregiudiziale

Sull’esistenza di un trasferimento ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2001/23

Sulla nozione di «autonomia» ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2001/23

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in seno alle strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario.

Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più elevato non dispongano di poteri che consentono loro di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi così ai superiori diretti dei lavoratori nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima.

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