Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 marzo 2011.

Priimta 2011-03-10 · ECLI:EU:C:2011:129 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-109/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-03-10
ECLI
ECLI:EU:C:2011:129
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasP. LindhGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑109/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione 16 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2009, nella causa

Deutsche Lufthansa AG

contro

Gertraud Kumpan,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus, e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva (...)».

(…)

a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;

b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. (...)».

La normativa nazionale

La normativa in materia di lavoro a tempo determinato

«(1) L’apposizione di un termine ad un contratto di lavoro è consentita quando sia giustificata da una ragione obiettiva. In particolare, una ragione obiettiva sussiste qualora:

(2) La durata massima consentita dei contratti di lavoro a tempo determinato in assenza di una ragione obiettiva è di due anni. Entro tale limite, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato al massimo per tre volte. Non è consentito stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della prima frase con un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con lo stesso datore di lavoro. Un contratto collettivo può derogare a quanto disposto nel primo periodo fissando il numero dei rinnovi o la durata massima. Il datore di lavoro o lavoratori del settore interessato da una contrattazione collettiva ma a questa non soggetti, possono concordare l’applicazione della normativa collettiva.

(3) Non è richiesta una ragione obiettiva per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore all’inizio del rapporto abbia già compiuto 58 anni. Non è consentita la fissazione di una durata determinata qualora sussista una stretta connessione oggettiva con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Una tale stretta connessione oggettiva deve, in particolare, presumersi qualora tra i due contratti di lavoro sussista un intervallo di tempo inferiore ai sei mesi.

(4) L’apposizione di un termine ad un contratto di lavoro necessita della forma scritta».

«Non è richiesta una ragione obiettiva per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore all’inizio del rapporto abbia già compiuto 58 anni. Non è consentita la fissazione di una durata determinata qualora sussista una stretta connessione oggettiva con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Una tale stretta connessione oggettiva deve, in particolare, presumersi, qualora tra i due contratti di lavoro sussista un intervallo di tempo inferiore ai sei mesi. Sino al 31 dicembre 2006, il primo periodo della presente disposizione dev’essere applicato leggendo 52 anni in luogo di 58 anni».

Il contratto collettivo

«Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età

1) Il rapporto di lavoro cessa – senza necessità di preavviso – al termine del mese di compimento del 55esimo anno di età.

2) In condizioni di idoneità fisica e professionale, il rapporto di lavoro dell’assistente di cabina può essere prorogato, con l’accordo di entrambe parti, oltre l’età di 55 anni. Se il rapporto di lavoro dell’assistente di cabina viene prorogato, esso cessa – senza necessità di preavviso – al termine del mese in cui il dipendente compie un ulteriore anno di età. È consentito ripetere il rinnovo. In ogni caso il rapporto di lavoro cessa – senza necessità di preavviso – al termine del mese di compimento dei 60 anni di età.

3) Gli assistenti di cabina, al raggiungimento del limite di età e finché sono pienamente idonei, possono essere impiegati, se non è più possibile svolgere attività come personale di bordo, per altre mansioni all’interno della compagnia. In questo caso, tuttavia, non può derivare dalla precedente occupazione come personale di bordo alcun diritto a percepire la retribuzione ricevuta fino a quel momento. Non sussiste alcun obbligo di proseguire il rapporto di lavoro né da parte di [Lufthansa] né da parte dell’assistente di cabina».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se gli artt. 1, 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva [2000/78], e/o i principi generali del diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale entrata in vigore il 1° gennaio 2001, in forza della quale sia consentito stipulare, senza ulteriori requisiti contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori, per il solo fatto che questi abbiano raggiunto l’età di 58 anni.

2) Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro [...] vada interpretata nel senso che essa osti a una normativa di diritto nazionale la quale, senza imporre altri requisiti, consenta di stipulare senza limiti temporali un numero illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi in assenza di una ragione obiettiva, per il solo fatto che il lavoratore, all’inizio del contratto di lavoro a tempo determinato, abbia compiuto l’età di 58 anni, e non sussista una stretta connessione oggettiva con un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.

3) Nel caso in cui la prima e/o la seconda questione vengano risolte affermativamente: Se i giudici nazionali siano tenuti a disapplicare la norma di diritto nazionale di cui trattasi».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni seconda e terza

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che la nozione di «stretta connessione oggettiva con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro», di cui all’art. 14, n. 3, della legge sul lavoro a tempo parziale e sui contratti di lavoro a tempo determinato (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), del 21 dicembre 2000, dev’essere applicata alle fattispecie in cui un contratto a tempo determinato non sia stato immediatamente preceduto da un contratto a tempo indeterminato concluso con lo stesso datore di lavoro ed un intervallo di vari anni separi tali contratti, qualora, per tutto il corso di tale periodo, il rapporto di lavoro iniziale sia stato proseguito per la stessa attività e con lo stesso datore di lavoro mediante una successione ininterrotta di contratti a tempo determinato. Spetta al giudice del rinvio interpretare le pertinenti disposizioni di diritto nazionale in modo quanto più possibile conforme a detta clausola 5, punto 1.

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