Sentenza della Corte (grande sezione) del 9 novembre 2010.

Priimta 2010-11-09 · ECLI:EU:C:2010:662 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-92/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-11-09
ECLI
ECLI:EU:C:2010:662
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasJ.‑J. KaselTeisėjasE. JuhászTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑92/09 e C‑93/09,

aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) con decisioni 27 febbraio 2009, pervenute in cancelleria il 6 marzo 2009, nelle cause

Volker und Markus Schecke GbR (C‑92/09),

Hartmut Eifert (C‑93/09)

contro

Land Hessen,

con l’intervento di:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, A. Arabadjiev e J.‑J. Kasel, presidenti di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 febbraio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

I – Contesto normativo

A – La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

B – Il diritto dell’Unione

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure (…)

c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure (…)

e) è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati (...) (…)».

«qualora il responsabile del trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare:

garantendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata».

«Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:

a) il nome e l’indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi; (…)».

«1. Gli Stati membri precisano i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone e provvedono a che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera.
«1. I trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità sono soggetti a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati.

a) i trattamenti di dati relativi alla salute e quelli relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza;

b) i trattamenti destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento;

c) i trattamenti che consentono delle interconnessioni tra i dati trattati per finalità diverse e non previste dalla normativa nazionale o comunitaria;

d) i trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto».

«le modalità relative alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di cui all’articolo 44 bis, compresi gli aspetti pratici relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati. In particolare tali modalità stabiliscono che i beneficiari dei Fondi siano informati che i dati in questione possono essere resi pubblici e trattati da organismi di revisione contabile e indagini ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità e quando tali informazioni debbano essere fornite».
«(…) gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.

La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

a) per il FEAGA, l’importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;

b) per il FEASR, l’importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario».

«(13) Nell’ambito della revisione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [GU L 248, pag. 1], in applicazione dell’iniziativa europea per la trasparenza sono state inserite nel medesimo le disposizioni sulla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di finanziamenti provenienti dal bilancio comunitario. Le modalità di tale pubblicazione devono essere stabilite nelle normative settoriali specifiche. Il FEAGA e il FEASR fanno entrambi parte del bilancio generale delle Comunità europee e finanziano la spesa in regime di gestione concorrente tra Stati membri e Comunità. Occorre pertanto stabilire norme per la pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di tali Fondi. A tal fine è opportuno che gli Stati membri provvedano alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.

(14) Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull’uso dei Fondi comunitari nell’ambito della [PAC] e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull’utilizzazione di tali somme. Data l’estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell’obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità. Tenuto conto del parere del garante europeo della protezione dei dati del 10 aprile 2007 [GU C 134, pag. 1], è opportuno provvedere affinché i beneficiari dei Fondi siano avvertiti che i dati in questione possono essere resi pubblici e possono essere trattati da organismi di revisione contabile e indagini».

«Rendendo [le] informazioni [relative ai beneficiari di finanziamenti provenienti dal FEAGA o dal FEASR] accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull’uso dei Fondi comunitari nell’ambito della [PAC] e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull’utilizzazione di tali somme. Data l’estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell’obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità».
«a) nome e cognome, se si tratta di persone fisiche;

b) ragione sociale, quale registrata, se si tratta di persone giuridiche;

c) nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone fisiche o giuridiche senza personalità giuridica propria;

d) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

e) per il [FEAGA], l’importo dei pagamenti diretti, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

f) per il FEAGA, l’importo dei pagamenti diversi da quelli di cui alla lettera e), percepiti da ogni beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

g) per il [FEASR], l’importo totale dei finanziamenti pubblici percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato, comprensivo sia del contributo comunitario che del contributo nazionale;

h) la somma degli importi di cui alle lettere e), f) e g), percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

i) la valuta di tali importi».

«1. Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno resi pubblici a norma del regolamento (...) n. 1290/2005 e del presente regolamento e che possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione delle Comunità e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

(…)».

II – Cause principali e questioni pregiudiziali

«Sono a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art. 44 bis del regolamento (...) n. 1290/2005 è disposta la pubblicazione di informazioni sui beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR nonché degli importi percepiti da ogni beneficiario. La pubblicazione riguarda tutte le misure che sono richieste in relazione alla richiesta congiunta intesa come domanda unica ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, e avviene con cadenza annuale, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno successivo».
«1) Se siano invalide le disposizioni di cui agli artt. [42], punto 8 ter, e 44 bis del [regolamento n. 1290/2005], introdotte dal [regolamento n. 1437/2007].

2) Se il [regolamento n. 259/2008] sia:

a) invalido, o

b) valido, solo perché è invalida la [direttiva 2006/24]. Nel caso in cui le disposizioni citate nella prima e nella seconda questione siano valide:

3) Se l’art. 18, n. 2, secondo trattino, della [direttiva 95/46] debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione ai sensi del [regolamento n. 259/2008] può avere luogo (…) soltanto se è stata applicata la procedura prevista in tale articolo, la quale sostituisce la notificazione all’autorità di controllo.

4) Se l’art. 20 della [direttiva 95/46] debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione ai sensi del [regolamento n. 259/2008] può avere luogo (…) soltanto se è stato effettuato il controllo preliminare disposto al riguardo dal diritto nazionale.

5) In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se l’art. 20 della [direttiva 95/46] debba essere interpretato nel senso che non si ha alcun controllo preventivo efficace, se questo è stato effettuato sulla base di un registro ai sensi dell’art. 18, n. 2, secondo trattino, di tale direttiva, in cui non figura un’informazione obbligatoria.

6) Se l’art. 7 – e più precisamente la sua lett. e) – della [direttiva 95/46] debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi di registrare gli indirizzi IP degli utilizzatori di [un sito Internet] senza il loro esplicito consenso».

III – Sulle questioni pregiudiziali

A – Sulla ricevibilità

B – Nel merito

a) Osservazioni preliminari

b) Sulla validità dell’art. 44 bis del regolamento n. 1290/2005 e del regolamento n. 259/2008

i) Sull’esistenza di una lesione ai diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta

ii) Sulla giustificazione della lesione dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta

c) Sulla validità dell’art. 42, punto 8 ter, del regolamento n. 1290/2005

d) Sugli effetti nel tempo della dichiarata invalidità

IV – Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Gli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, ed il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono invalidi nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di aiuti del FEAGA e del FEASR, tali disposizioni impongono la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l’entità di questi ultimi.

2) L’invalidità delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al punto 1 del presente dispositivo non consente di rimettere in discussione gli effetti della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di aiuti del FEAGA e del FEASR effettuata dalle autorità nazionali, sulla base delle suddette disposizioni, nel periodo anteriore alla data di pronuncia della presente sentenza.

3) L’art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all’incaricato della protezione dei dati personali un obbligo di procedere alla tenuta del registro prevista da tale disposizione prima che venga realizzato un trattamento di dati personali, come quello risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008.

4) L’art. 20 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga gli Stati membri a subordinare al controllo preliminare previsto da tale disposizione la pubblicazione delle informazioni risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008.

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