Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2011.

Priimta 2011-06-16 · ECLI:EU:C:2011:396 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-65/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-06-16
ECLI
ECLI:EU:C:2011:396
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑65/09 e C‑87/09,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (causa C‑65/09) e dall’Amtsgericht Schorndorf (causa C‑87/09) (Germania) con decisioni 14 gennaio e 25 febbraio 2009, pervenute in cancelleria il 16 febbraio e il 2 marzo 2009, nelle cause

Gebr. Weber GmbH (causa C‑65/09)

contro

Jürgen Wittmer ,

e

Ingrid Putz (causa C‑87/09)

contro

Medianess Electronics GmbH ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«considerando che l’articolo 153, paragraf[i] 1 e 3, [CE] dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell’articolo 95 [CE]».
«(9) considerando che il venditore deve essere il responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al contratto; (...) che il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide sul principio dell’autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario; che le norme che individuano i soggetti passivi e le modalità d’azione del venditore devono essere stabilite dal diritto nazionale;

(10) considerando che, in caso di non conformità dei beni al contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;

(11) considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio».

«1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.

(...)

f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. (...)».

«1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

(...)

«1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio, tenendo conto:

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

«Quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un’azione o da un’omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio».
«Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene».
«1. Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.

(...)».

«1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

La normativa nazionale

«Con il contratto di vendita il venditore di un bene è obbligato a consegnare la cosa all’acquirente e a trasferirgliene la proprietà. Il venditore deve trasferire all’acquirente il bene libero da vizi materiali e da vizi giuridici».
«1. Il bene è libero da vizi materiali se, al momento del trasferimento del rischio, presenta le qualità pattuite (...)».
«Se il bene è affetto da vizi, l’acquirente, qualora ricorrano i presupposti delle disposizioni seguenti e non sia stabilito diversamente, può:

1) pretendere l’adempimento successivo in base all’art. 439,

2) recedere dal contratto in base agli artt. 440, 323 e 326, n. 5, o ridurre il prezzo di vendita in base all’art. 441,

3) pretendere il risarcimento del danno in base agli artt. 440, 280, 281, 283 e 311a ovvero il rimborso delle spese sostenute in base all’art. 284».

«1. A titolo di adempimento successivo, l’acquirente può pretendere, a sua scelta, l’eliminazione del vizio o la consegna di un bene esente da vizi.

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑65/09

«1) Se le disposizioni dell’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva (...) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di difetto di conformità del bene consegnato, il venditore può rifiutare il rimedio preteso dal consumatore, segnatamente, qualora esso gli imponga costi irragionevoli (assolutamente sproporzionati) tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità e dell’entità del difetto di conformità.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (...) debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il venditore deve sopportare le spese relative alla rimozione del bene non conforme dal luogo in cui il consumatore lo aveva installato, conformemente alla sua natura ed all’uso previsto».

Causa C‑87/09

«1) Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (...) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale che stabilisce che il venditore, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, non è tenuto a sostenere le spese di installazione del prodotto sostitutivo nel luogo in cui il consumatore ha installato il bene non conforme, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, se inizialmente, in forza del contratto, l’installazione non era dovuta.

2) Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (...) debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del prodotto di consumo mediante sostituzione, il venditore deve sostenere le spese di rimozione del prodotto non conforme dal luogo in cui il consumatore lo ha installato tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto».

Sulla riunione dei procedimenti

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni nella causa C‑65/09

Sull’obbligo, per il venditore, di farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell’installazione del bene sostitutivo

Sulla facoltà, per il venditore, di rifiutare di farsi carico di spese sproporzionate per la rimozione del bene difettoso e per l’installazione del bene sostitutivo

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

2) L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.

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