Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 maggio 2010.

Priimta 2010-05-06 · ECLI:EU:C:2010:251 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-63/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-05-06
ECLI
ECLI:EU:C:2010:251
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑63/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Barcelona (Spagna), con decisione 20 gennaio 2009, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2009, nella causa

Axel Walz

contro

Clickair SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Il quadro giuridico

La normativa dell’Unione

«Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. (…)».
«La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal».

La convenzione di Montreal

«(…) l’azione collettiva degli Stati intesa all’ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresent[a] il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi».
«1. Il vettore è responsabile del danno [nella versione francese “prejudice”] derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.

(...)».

«(...)

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se il limite di responsabilità di cui all’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal comprenda tanto il danno materiale quanto il danno morale derivante dalla perdita dei bagagli».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

La nozione di danno sottesa all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretata nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.

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