Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 marzo 2011.

Priimta 2011-03-03 · ECLI:EU:C:2011:109 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-50/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-03-03
ECLI
ECLI:EU:C:2011:109
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasJ.‑J. KaselTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasM. BergerGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisN. Nanchev
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑50/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 4 febbraio 2009,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Oliver, C. Clyne e J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. G. Simons, SC, e D. McGrath, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2010,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

progetto:

decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.

2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell’inquinamento (…)».

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

a) un esame del progetto caso per caso, o

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b)».

La normativa nazionale

La legge del 2000 in materia di pianificazione e sviluppo urbanistico‑edilizio

«Una dichiarazione di impatto ambientale deve includere:

(a) le informazioni specificate nel punto 1 dell’allegato 6,

(b) le informazioni specificate nel punto 2 dell’allegato 6, nei limiti in cui

(i) tali informazioni siano pertinenti per una determinata fase della procedura di autorizzazione e per le caratteristiche peculiari del progetto o del tipo di progetto interessato, nonché dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio, e

(ii) la persona o le persone che predispongono la dichiarazione possano essere ragionevolmente tenute a raccogliere dette informazioni, tenendo conto, in particolare, delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché

(c) una sintesi in linguaggio non tecnico delle informazioni richieste a norma delle lettere (a) e (b)».

«Una descrizione degli aspetti ambientali che possono essere significativamente pregiudicati dal progetto proposto, compresi, in particolare:

La legge del 1992 che istituisce l’Agenzia

La legge del 1930 relativa ai monumenti nazionali

Procedimento precontenzioso

Sul ricorso

Sul primo addebito, relativo alla mancata trasposizione dell’art. 3 della direttiva

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo addebito, relativo alla mancanza di garanzia del pieno rispetto degli artt. 2‑4 della direttiva 85/337 nel caso in cui più autorità intervengano nel processo decisionale

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo addebito, relativo alla mancata applicazione della direttiva 85/337 ai lavori di demolizione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L’Irlanda:

2) L’Irlanda è condannata alle spese.

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