Sentenza della Corte (grande sezione) dell'8 marzo 2011.

Priimta 2011-03-08 · ECLI:EU:C:2011:124 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-34/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-03-08
ECLI
ECLI:EU:C:2011:124
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. RosasTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑34/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio), con decisione 19 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2009, nella causa

Gerardo Ruiz Zambrano

contro

Office national de l’emploi (ONEm),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, presidenti di sezione, A. Rosas, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 gennaio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».

Il diritto nazionale

Il Code de la nationalité belga

«È belga il figlio nato in Belgio e che, in un qualsiasi momento antecedente al compimento del diciottesimo anno di età o all’emancipazione anteriore a tale età, sarebbe apolide se non possedesse tale cittadinanza».

Il regio decreto 25 novembre 1991

«Ha diritto all’indennità di disoccupazione il lavoratore a tempo pieno che abbia completato un periodo di tirocinio comprendente i seguenti numeri di giornate di lavoro:

(…)

2° 468 nei 27 mesi precedenti la domanda [d’indennità di disoccupazione], per i lavoratori di età compresa tra anni 36 e 50;

(…)».

«Fatte salve le disposizioni precedenti, il lavoratore straniero o apolide ha diritto all’indennità di disoccupazione se risponde ai requisiti posti dalla normativa in tema di stranieri e di occupazione di manodopera straniera.

Il lavoro svolto in Belgio viene preso in considerazione solo se risponde ai requisiti posti dalla normativa in tema di occupazione di manodopera straniera.

(…)».

«Per godere dell’indennità, il lavoratore disoccupato straniero o apolide dev’essere in regola con la normativa in materia di stranieri e di occupazione di manodopera straniera».

Il decreto-legge 28 dicembre 1944

«Il lavoratore straniero o apolide ha diritto all’indennità solo se, alla data della domanda di indennità, è in regola con la normativa in materia di soggiorno e di occupazione di manodopera straniera.

L’attività lavorativa svolta in Belgio dal lavoratore straniero o apolide è presa in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito del tirocinio solo se è stata svolta in osservanza della normativa relativa all’occupazione di manodopera straniera.

(…)».

La legge 30 aprile 1999

«Il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore straniero deve ottenere, dall’autorità competente, un’autorizzazione preventiva all’assunzione.

Il datore di lavoro può avvalersi dei servizi di detto lavoratore solo entro i limiti stabiliti dalla citata autorizzazione.

Sua Maestà può disporre deroghe al primo comma, nelle ipotesi da Ella stabilite».

«Sua Maestà può dispensare, con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, le categorie di lavoratori stranieri da Ella indicate dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro.

I datori di lavoro dei lavoratori stranieri menzionati nel comma precedente sono esonerati dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’assunzione».

Il regio decreto 9 giugno 1999

«Sono dispensati dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro:

(…)

2° il coniuge di un cittadino belga, a condizione che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con uno di loro:

a) i discendenti, di età inferiore ai 21 anni o a carico, del cittadino belga o del suo coniuge;

b) gli ascendenti, a carico, del cittadino belga o del suo coniuge;

c) i coniugi delle persone menzionate nelle lettere a) e b); (…)».

La legge 15 dicembre 1980

«Per poter soggiornare nel Regno oltre i termini stabiliti dall’art. 6, lo straniero che non rientri in una delle ipotesi previste dall’art. 10 dev’essere autorizzato a tal fine dal Ministro o da un suo delegato.

Salvo deroghe previste mediante trattato internazionale, legge o regio decreto, detta autorizzazione dev’essere richiesta dallo straniero presso la sede diplomatica o consolare belga competente del luogo di residenza o soggiorno dello straniero all’estero.

In casi eccezionali, detta autorizzazione può essere richiesta dallo straniero presso il sindaco del luogo di soggiorno, che provvederà a trasmetterla al Ministro o al suo delegato. In tal caso, essa verrà rilasciata in Belgio».

«§ 1. Fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti del Consiglio [dell’Unione europea] e della Commissione delle Comunità europee, nonché quelle più favorevoli di cui lo straniero C.E. possa avvalersi, sono a quest’ultimo applicabili le seguenti disposizioni.

§ 2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si intende per straniero C.E. ogni cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee che soggiorni o entri nel Regno e che:

1° ivi eserciti o intenda esercitarvi un’attività lavorativa subordinata o autonoma; oppure

2° ivi fruisca o intenda ivi fruire di una prestazione di servizi; oppure

3° ivi fruisca o intenda ivi fruire del diritto di residenza; oppure

4° ivi fruisca o intenda ivi fruire del diritto di soggiorno dopo aver cessato un’attività professionale esercitata nella Comunità; oppure

5° ivi segua o intenda ivi seguire, a titolo principale, un corso di formazione professionale in un istituto di insegnamento autorizzato; oppure

6° non appartenga a nessuna della categorie contemplate dai punti 1°-5°.

§ 3. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente legge, sono assimilati allo straniero C.E., di cui al § 2, punti 1°, 2° e 3°, a prescindere dalla loro cittadinanza, le persone qui di seguito indicate, sempre che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con lui:

1° il coniuge;

2° i suoi discendenti o quelli del coniuge, di età inferiore a 21 anni o a loro carico;

3° i suoi ascendenti o quelli del coniuge, a loro carico;

4° il coniuge delle persone di cui ai punti 2° e 3°.

§ 4. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente legge, sono assimilate allo straniero C.E. di cui al § 2, punti 4° e 6°, a prescindere dalla loro cittadinanza, le persone qui di seguito indicate, sempre che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con lui:

1° il coniuge;

2° i suoi discendenti o quelli del coniuge, a loro carico;

3° i suoi ascendenti o quelli del coniuge, a loro carico;

4° il coniuge delle persone di cui ai punti 2° e 3°.

§ 5. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente legge, sono assimilati allo straniero C.E. di cui al § 2, punto 5°, a prescindere dalla loro cittadinanza, il coniuge e i figli o i figli del coniuge che sono a loro carico, sempre che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con lui.

§ 6. Sono altresì assimilati allo straniero C.E. il coniuge di un cittadino belga, che venga a stabilirsi o si stabilisca con lui, come pure i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a loro carico, i loro ascendenti a carico e il coniuge di tali discendenti o di tali ascendenti, che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con loro».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se uno o più tra gli artt. 12 [CE], 17 [CE] e 18 [CE], letti separatamente o in combinato disposto tra loro, conferiscano al cittadino dell’Unione un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, a prescindere dalla circostanza che egli abbia precedentemente esercitato il diritto di circolare nel territorio degli Stati membri.

2) Se gli artt. 12 [CE], 17 [CE] e 18 [CE], in combinato disposto con gli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il diritto da essi conferito a ogni cittadino dell’Unione, senza discriminazione in base alla cittadinanza, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, implica, quando tale cittadino sia un minore in tenera età a carico di un ascendente cittadino di un paese terzo, che il godimento del diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro in cui risiede e di cui ha la cittadinanza debba essere garantito a detto minore a prescindere dal previo esercizio da parte sua o tramite il suo rappresentante legale del diritto di circolazione, riconoscendo a tale diritto di soggiorno l’efficacia pratica di cui la giurisprudenza comunitaria [(sentenza Zhu e Chen, cit.)] ha ammesso la necessità, attribuendo, all’ascendente cittadino di un paese terzo, che abbia a carico tale minore e disponga di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia, il diritto di soggiorno derivato di cui questo stesso cittadino di un paese terzo godrebbe qualora il minore a suo carico fosse un cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza dello Stato membro in cui risiede.

3) Se gli artt. 12 [CE], 17 [CE] e 18 [CE], in combinato disposto con gli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il diritto di soggiorno di un minore, cittadino di uno Stato membro e residente nel territorio di questo, deve comportare una dispensa dal permesso di lavoro a favore dell’ascendente, cittadino di un paese terzo, che ha detto minore a carico e che – ad eccezione del requisito del permesso di lavoro imposto dalla legge nazionale dello Stato membro in cui risiede – soddisfa, attraverso l’esercizio di un lavoro subordinato che lo assoggetta al sistema previdenziale di tale Stato [membro], la condizione delle risorse sufficienti e del possesso di un’assicurazione malattia cui è subordinata l’efficacia pratica che la giurisprudenza comunitaria [(sentenza Zhu e Chen, cit.)] ha riconosciuto a vantaggio di un minore, cittadino europeo avente una cittadinanza diversa da quella dello Stato membro nel quale soggiorna a carico di un ascendente, cittadino di un paese terzo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione.

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