Conclusioni dell'avvocato generale Mazák del 18 maggio 2010.

Priimta 2010-05-18 · ECLI:EU:C:2010:275 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Teismas
General Court
Data
2010-05-18
ECLI
ECLI:EU:C:2010:275
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

Conclusioni dell avvocato generale

Conclusioni dell avvocato generale

I – Introduzione

II – Contesto normativo

A – Diritto comunitario

«considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio».
«1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio (...).

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

«1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

B – Normativa nazionale

«Se il bene è affetto da vizi, l’acquirente, qualora ricorrano i presupposti delle disposizioni seguenti e non sia stabilito diversamente, può:
«1. A titolo di adempimento successivo, l’acquirente può pretendere, a sua scelta, l’eliminazione del vizio o la consegna di un bene esente da vizi.

III – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

«1) Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale che stabilisce che il venditore, nel caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, non sia tenuto a sostenere le spese di montaggio del prodotto di sostituzione in un determinato luogo, qualora il consumatore abbia installato il prodotto di consumo non conforme in modo corrispondente alla natura ed allo scopo del prodotto stesso, quando in origine il montaggio non era dovuto in forza del contratto.

2) Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della succitata direttiva debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del prodotto di consumo mediante sostituzione, il venditore deve sostenere le spese di smontaggio del prodotto non conforme da un determinato luogo nel caso in cui il consumatore abbia installato il prodotto di consumo secondo la natura e la finalità di utilizzo dello stesso». IV – Analisi giuridica (4)

A – Osservazioni preliminari

B – Principali argomenti delle parti

C – Valutazione

V – Conclusione

«Le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, devono essere interpretate nel senso che quando il ripristino della conformità di un prodotto di consumo, come la lavastoviglie di cui trattasi, installato e collegato dal consumatore conformemente alla sua natura e al suo scopo avvenga tramite sostituzione, il venditore non è tenuto a sopportare i costi di scollegamento/rimozione del prodotto non conforme e dell’installazione/collegamento del prodotto privo di vizi qualora, in base al relativo contratto di vendita, il venditore non fosse obbligato ad installare il prodotto venduto».

(1) .

(2) – GU L 171, pag. 12.

(3) – Gebr. Weber, pendente dinanzi la Corte.

(4) – Poiché le problematiche sollevate nel procedimento in esame sono, tranne che per l’aspetto dell’installazione del prodotto sostitutivo conforme, sostanzialmente analoghe a quelle in discussione nella seconda questione pregiudiziale nella causa Weber, cit., supra, alla nota 3, la valutazione nelle presenti conclusioni corrisponde, mutatis mutandis, a quella di cui ai paragrafi 43‑67 delle mie conclusioni nella causa Weber. Analogamente, per maggiore completezza e scorrevolezza, inserisco nelle presenti conclusioni le osservazioni preliminari, lievemente modificate, esposte nelle menzionate altre conclusioni.

(5) – V., in proposito, anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie di beni di consumo (COM(95) 520 def – COD 96/0161 (GU 1996, C 307, pag. 8; memorandum esplicativo, punto I.A.4).

(6) – V., al riguardo, sentenza 17 aprile 2008, causa C‑404/06 (Racc. pag. I‑2685, punti 30 e 36).

(7) – Per quanto riguarda la protezione anche degli interessi economici del venditore ai sensi della direttiva, v. sentenza Quelle, cit. alla nota 5 (punto 42).

(8) – Il fatto che la direttiva imponga tale gerarchia si deduce chiaramente dalla formulazione del suo art. 3, n. 3, in combinato disposto con l’undicesimo ‘considerando’. Cfr. anche la sentenza Quelle, cit. alla nota 5 (punto 27).

(9) – La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci è stata adottata l’11 aprile 1980 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1988.

(10) – COM(2008) 614 def. – COD 2008/0196.

(11) – Cit. alla nota 6 (punto 34).

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