Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2011.

Priimta 2011-01-13 · ECLI:EU:T:2011:6 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-362/08
Teismas
General Court
Data
2011-01-13
ECLI
ECLI:EU:T:2011:6
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM.E. Martins RibeiroTeisėjasN. WahlTeisėjas · pranešėjasA. DittrichKanclerisN. Rosner
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑362/08,

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dal sig. S. Crosby, solicitor, e dall’avv. S. Santoro,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Bering Liisberg e dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agenti,

da

Repubblica di Finlandia, rappresentata inizialmente dal sig. J. Heliskoski, dalle sig.re M. Pere e H. Leppo, successivamente dal sig. Heliskoski, in qualità di agenti,

e da

Regno di Svezia, rappresentato dalle sig.re K. Petkovska, A. Falk e S. Johannesson, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2008, recante rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso ad un documento trasmesso alla Commissione dalle autorità tedesche nel contesto di un procedimento relativo al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(…).

(…)».

«Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione;

b) “terzo”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all’istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi».

«1. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l’interesse pubblico, in ordine:

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento [pregiudichi] seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

«1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” o “CONFIDENTIEL” in virtù delle disposizioni dell’istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

(…)».

«Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sull’interpretazione dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), terzo e quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’asserita violazione dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla domanda di produzione del documento di cui trattasi

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.

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