Sentenza della Corte (grande sezione) del 5 ottobre 2010.

Priimta 2010-10-05 · ECLI:EU:C:2010:579 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-512/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-10-05
ECLI
ECLI:EU:C:2010:579
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasC. ToaderTeisėjasK. SchiemannTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. SafjanGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisM.-A. Gaudissart
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑512/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 25 novembre 2008,

Commissione europea , rappresentata dalla sig.ra N. Yerrell nonché dai sigg. G. Rozet e E. Traversa, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese , rappresentata dalla sig.ra A. Czubinski e dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Spagna , rappresentato dal sig. J.M. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente,

Repubblica di Finlandia , rappresentata dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato dalla sig.ra I. Rao, successivamente dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra M.‑E. Demetriou, barrister,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Arabadjiev, J.‑J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2010,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e:

a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora, o

(…)

c) che è autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato, ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora (…) secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell’erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente; (…)».

Il diritto nazionale

Il Codice della sicurezza sociale

«Art. R. 332‑3

Le casse malattia rimborsano i costi delle cure fornite agli assicurati e ai loro aventi diritto in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato che fa parte dello Spazio economico europeo alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se le cure fossero state ricevute in Francia, sempreché l’importo rimborsato non sia superiore all’importo totale versato dall’assicurato e siano rispettate le condizioni previste dagli artt. da R. 332‑4 a R. 332‑6.

Art. R. 332‑4

Tranne per il caso dei trattamenti imprevisti, senza il previo rilascio di un’autorizzazione la cassa malattia non rimborsa le spese connesse a cure ospedaliere o a cure che richiedono l’uso di apparecchiature mediche pesanti di cui alla sezione II dell’art. R. 712‑2 del Codice della sanità pubblica che siano prestate ad un assicurato e ad un suo avente diritto in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato che sia parte dello Spazio economico europeo.

Tale autorizzazione può essere rifiutata solo ad una delle due condizioni seguenti:

L’assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla sua cassa malattia. La decisione è presa dall’organo di controllo medico. Essa deve essere notificata entro un termine compatibile con il grado di urgenza e di disponibilità delle cure richieste e al più tardi due settimane dopo il ricevimento della domanda. In assenza di risposta alla scadenza di tale ultimo termine, l’autorizzazione si ritiene concessa.

Le decisioni di diniego sono debitamente motivate e impugnabili alle condizioni di diritto comune dinanzi ai competenti tribunali della sicurezza sociale. Tuttavia, le contestazioni di tali decisioni, quando vertono sulla valutazione svolta dal medico consulente in merito allo stato del malato, all’adeguatezza delle cure previste al suo stato, oppure al carattere identico o di pari efficacia del trattamento o dei trattamenti disponibili in Francia, sono soggette a perizia medica alle condizioni previste dal Capo I del titolo IV del Libro I di questo Codice».

«Il decreto n. 2005‑386 (...) provvede ad integrare nel diritto interno la giurisprudenza comunitaria relativa alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione delle merci in materia di cure mediche.

(…)

Esso stabilisce le condizioni per la presa a carico delle cure fornite all’estero in funzione della zona geografica in cui esse sono state effettuate: (…) il suo art. 3 introduce quattro nuovi articoli (R. 332‑3, R. 332‑4, R. 332‑5 e R. 332‑6) specifici per le cure ricevute [nell’Unione europea - Spazio economico europeo (UE‑EEE)].

(…)

II – La presa a carico delle cure ricevute nell’UE‑EEE (artt. R. 332‑3, R. 332‑4, R. 332‑5, R. 332‑6)

Questi quattro nuovi articoli riguardano specificamente le cure ricevute nell’UE‑EEE.

Essi comprendono un articolo di portata generale che sancisce il principio della presa a carico delle cure ricevute in un altro Stato membro e tre articoli di adeguamento a situazioni particolari.

(…)

B – Gli adeguamenti particolari (artt. R. 332‑4, R. 332‑5 e R. 332‑6)

Gli artt. R. 332‑4, R. 332‑5 e R. 332‑6 completano l’art. R. 332‑3 apportando taluni adeguamenti del principio sancito da tale articolo nelle seguenti situazioni:

1 – Le cure ospedaliere (art. R. 332‑4)

Questa restrizione è autorizzata dalla [Corte di giustizia delle Comunità europee], poiché le cure ospedaliere e l’utilizzo di apparecchiature mediche pesanti, in caso di totale libertà di accesso fuori dal territorio nazionale, possono arrecare grave pregiudizio all’organizzazione del sistema sanitario o all’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale dello Stato di iscrizione dell’assicurato.

Tuttavia, in pratica, gli enti di assicurazione malattia non devono sistematicamente rifiutarsi di rilasciare la previa autorizzazione per questo genere di prestazioni programmate in un altro Stato membro.

In effetti, la previa autorizzazione non può essere rifiutata se in Francia le cure programmate vengono rimborsate e se tali cure, o un trattamento di effetto equivalente, non sono disponibili tempestivamente, ossia entro un termine compatibile con lo stato del paziente e la probabile evoluzione della sua malattia.

(…)

Il Codice della Sanità pubblica

«Il piano di organizzazione sanitaria mira a stabilire e promuovere gli sviluppi necessari dell’offerta di cure preventive, terapeutiche e palliative per rispondere alle esigenze della salute fisica e mentale. Esso include altresì l’offerta di cure per la presa a carico delle donne incinte e dei neonati.

Il piano di organizzazione sanitaria è diretto a provocare gli adeguamenti e la complementarietà dell’offerta di cure, nonché la collaborazione, in particolare tra le strutture sanitarie. Esso stabilisce obiettivi per il miglioramento della qualità, dell’accessibilità e dell’efficienza dell’organizzazione sanitaria.

Esso tiene conto dell’interazione dei mezzi delle strutture sanitarie con le strutture non ospedaliere ed il settore medico-sociale e sociale, nonché dell’offerta di cure delle regioni limitrofe e dei territori confinanti.

Un decreto del Ministro della Sanità stabilisce l’elenco delle materie, delle attività di cura e delle apparecchiature pesanti che devono obbligatoriamente figurare in un piano di organizzazione sanitaria.

Il piano di organizzazione sanitaria è emanato sulla base di una valutazione delle esigenze di carattere sanitario della popolazione e della loro evoluzione alla luce dei dati demografici ed epidemiologici, nonché dei progressi delle tecniche mediche e previa analisi, quantitativa e qualitativa, dell’offerta di cure esistente.

Il piano di organizzazione sanitaria può essere rivisto in tutto o in parte in qualsiasi momento. Esso viene riesaminato al più tardi ogni cinque anni».

«I progetti relativi all’apertura di strutture sanitarie, nonché alla creazione, alla conversione e alla fusione di servizi sanitari, inclusi i servizi alternativi al ricovero ospedaliero, e all’installazione di apparecchiature mediche pesanti, devono essere previamente autorizzati dall’amministrazione ospedaliera regionale.

L’elenco dei servizi sanitari e delle apparecchiature mediche pesanti soggetti ad autorizzazione è adottato con decreto del Consiglio di Stato».

«Sono assoggettate alla previa autorizzazione prevista dall’art. L. 6122‑1 le apparecchiature mediche pesanti di seguito elencate:

1° Camera a scintillazione con o senza contatore di particelle positroniche, tomografia ad emissione positronica, camera positronica;

2° Dispositivi di immagine della risonanza magnetica nucleare o apparecchi per spettrometria per uso clinico;

3° Tomografia computerizzata ad uso medico;

4° Camera iperbarica;

5° Ciclotrone per uso medico».

Fase precontenziosa del procedimento

«(…)

L’art. [49 CE] deve essere interpretato nel senso che, se il rimborso delle spese sostenute per servizi ospedalieri prestati in uno Stato membro di dimora, che risulta dall’applicazione delle norme vigenti in tale Stato, è inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione della normativa vigente nello Stato membro di iscrizione in caso di ricovero ospedaliero in quest’ultimo, un rimborso complementare pari a tale differenza dev’essere concesso all’assicurato da parte dell’istituzione competente».

Sul ricorso

Sulla prima censura, vertente sul requisito della previa autorizzazione per la presa a carico di cure non ospedaliere programmate in un altro Stato membro e che richiedano l’utilizzo di apparecchiature mediche pesanti

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda censura, vertente sull’assenza di disposizioni di diritto francese che stabiliscano il diritto dell’iscritto al sistema di sicurezza sociale francese ad un rimborso complementare alle condizioni stabilite dal punto 53 della citata sentenza Vanbraekel e a.

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

3) Il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.

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