Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010.

Priimta 2010-12-22 · ECLI:EU:C:2010:802 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-507/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-12-22
ECLI
ECLI:EU:C:2010:802
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑507/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, proposto il 21 novembre 2008,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. C. Giolito e J. Javorský nonché dalla sig.ra K. Walkerová, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica slovacca, rappresentata dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2010,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».
«Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
«Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo [88, n. 2, CE]».

Fase precontenziosa del procedimento

« Articolo 1

L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso a favore della [Frucona] per un importo di 416 515 990 SKK non è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

(…)

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Repubblica slovacca informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi (…)

(…)».

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica slovacca, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le misure necessarie per recuperare presso il suo beneficiario l’aiuto illegittimo di cui alla decisione della Commissione 7 giugno 2006, 2007/254/CE, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a.s, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE nonché dell’art. 2 di detta decisione.

2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.

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