Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 luglio 2011.

Priimta 2011-07-21 · ECLI:EU:C:2011:496 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-506/08
Teismas
Court of Justice
Data
2011-07-21
ECLI
ECLI:EU:C:2011:496
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasM. SafjanTeisėjasM. BergerTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑506/08 P,

avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 novembre 2008,

Regno di Svezia , rappresentato dalle sig.re K. Petkovska e A. Falk, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Regno di Danimarca , rappresentato dalle sig.re B. Weis Fogh e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. J. Langer, in qualità di agenti,

Repubblica di Finlandia , rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

MyTravel Group plc , con sede in Rochdale (Regno Unito),

ricorrente in primo grado,

Commissione europea , rappresentata dal sig. X. Lewis nonché dalle sig.re P. Costa de Oliveira e C. O’Reilly, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania , rappresentata dai sigg. M. Lumma e B. Klein, in qualità di agenti,

Repubblica francese , rappresentata dalla sig.ra E. Belliard nonché dai sigg. G. de Bergues e A. Adam, in qualità di agenti,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato dalla sig.ra E. Jenkinson e dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 ottobre 2010,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(…)

(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione [possibile] al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE. (…)

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell’Unione».

«L’obiettivo del presente regolamento è di:

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo “le istituzioni”) sancito dall’articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l’accesso più ampio possibile;

b) definire regole che garantiscano l’esercizio più agevole possibile di tale diritto e

c) promuovere le buone prassi amministrative sull’accesso ai documenti».

«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(...)

«2. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(…)

«Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma».

Fatti

Sentenza impugnata

Sull’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale

Sull’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale

Sulle conclusioni della sentenza impugnata

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Sul primo motivo, relativo a una violazione dell’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell’espressione che figura nell’ultima parte dell’art. 4, nn. 2 e 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001

Sul ricorso e sul rinvio dinanzi al Tribunale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) È annullato il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 settembre 2008, causa T‑403/05, MyTravel/Commissione.

2) La decisione della Commissione 5 settembre 2005, D(2005) 8461, recante rigetto della domanda presentata dalla MyTravel Group plc diretta a ottenere l’accesso a taluni documenti preparatori della Commissione in materia di controllo sulle concentrazioni, è annullata nei limiti in cui si basa sull’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

3) La decisione della Commissione 12 ottobre 2005, D(2005) 9763, recante parziale rigetto della domanda presentata dalla MyTravel Group plc diretta a ottenere l’accesso a taluni documenti preparatori della Commissione in materia di controllo sulle concentrazioni, è annullata nei limiti in cui si basa sull’art. 4, nn. 2, secondo trattino, e 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.

4) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché il medesimo statuisca sui motivi del ricorso proposto dinanzi ad esso dalla MyTravel Group plc, sui quali esso non si è pronunciato.

5) Si rimette la pronuncia sulle spese.

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