Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2010.

Priimta 2010-04-22 · ECLI:EU:C:2010:215 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-486/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-04-22
ECLI
ECLI:EU:C:2010:215
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasE. LevitsTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑486/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria), con decisione 14 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2008, nella causa

Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

contro

Land Tirol,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. E. Levits (relatore), A. Borg Barthet, M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale».
«1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

(…)».

«migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione».
«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

(…)».

«1. È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:

(…)

c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all’articolo 141 del trattato; (…)».

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali (...) (…)».

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
«I diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo parentale. Al termine del congedo parentale tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali».

La normativa nazionale

«1) La presente legge è applicabile, nei limiti in cui il n. 2 non prevede alcuna deroga, a tutti i salariati che hanno un rapporto contrattuale di diritto privato col Land del Tyrol (agenti contrattuali).

2) La presente legge non è applicabile alle: (…)

m) persone occupate per una durata massima di sei mesi ovvero occasionalmente nonché a quelle che, pur regolarmente occupate, lo siano solo in misura inferiore al 30% dell’orario completo; (…)».

«L’agente contrattuale ha diritto alle ferie (ferie annuali) per ogni anno solare».
«1) Per ogni anno solare, la durata delle ferie, in assenza di disposizioni derogatorie, è di:

(…)

5) In caso di modifica del contratto di lavoro, i diritti alle ferie annuali non ancora utilizzati devono essere adattati in misura proporzionale al volume delle ore di lavoro del nuovo contratto».

«Il diritto alle ferie annuali decade se l’agente contrattuale non se ne è avvalso entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello per cui spettano tali ferie. Se fino a tale momento il godimento delle ferie non è stato possibile per ragioni di servizio, il relativo diritto non decade sino alla fine dell’anno solare successivo all’anno in questione. Se una salariata si è avvalsa di un congedo di maternità, in forza della legge sul congedo di maternità [Tiroler Mutterschutzgesetz] del 2005 o del 1979 o della legge sul congedo parentale [Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz] del 2005, il termine per usufruire di tali ferie annuali è maggiorato del periodo per cui il congedo non retribuito supera la durata di dieci mesi».
«persone occupate per una durata massima di sei mesi ovvero occasionalmente».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se sia compatibile con la clausola 4, [punto 1], dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale [...] che i lavoratori/lavoratrici assunti con un contratto di diritto privato da enti locali o da aziende pubbliche e con un orario di lavoro inferiore a dodici ore settimanali (30% dell’orario lavorativo normale) siano discriminati rispetto ai salariati a tempo pieno comparabili riguardo alla retribuzione, all’inquadramento, al riconoscimento dell’anzianità pregressa, al diritto alle ferie annuali, ai compensi speciali, alle maggiorazioni per straordinari, etc.

2) Se il principio del pro rata temporis sancito dalla clausola 4, [punto 2], di tale accordo quadro debba interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come l’art. 55, n. 5, dello L‑VBG, a norma della quale, in caso di modificazione del volume delle ore di lavoro effettuate da un lavoratore, occorre adattare a quest’ultimo le ferie non utilizzate con la conseguenza che al lavoratore, il cui orario di lavoro è ridotto passando dal lavoro a tempo pieno al lavoro a tempo parziale, sarà ridotto il diritto alle ferie maturato nel periodo di attività lavorativa a tempo pieno ovvero egli potrà usufruire delle ferie in questione, quale lavoratore a tempo parziale, solo con un’indennità compensativa di importo inferiore.

3) Se sia in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro [sul lavoro a tempo determinato], una disposizione nazionale come l’art. 1, n. 2, lett. m), dello L‑VBG, in virtù della quale i lavoratori/lavoratrici assunti con un contratto di lavoro della durata massima di sei mesi ovvero occupati solo occasionalmente sono discriminati rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili riguardo alla retribuzione, all’inquadramento, all’anzianità pregressa, al diritto alle ferie annuali, ai compensi speciali, ed alle maggiorazioni per straordinari.

4) Se sussista una discriminazione indiretta basata sul sesso, ai sensi dell’art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva [...] 2006/54 [...], per il fatto che i lavoratori che si avvalgono del congedo parentale per la durata legalmente prevista di due anni perdono, decorso il periodo di congedo stesso, il diritto alle ferie maturato per l’anno precedente alla nascita, trattandosi, per quanto attiene ai lavoratori interessati, prevalentemente (97%) di donne».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il pertinente diritto dell’Unione, e segnatamente la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/23/CE, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l’art. 55, n. 5, della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz) 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 1° febbraio 2009, a norma della quale, in caso di modificazione del volume delle ore di lavoro effettuate da un lavoratore, le ferie non utilizzate sono adattate con la conseguenza che al lavoratore, il quale passa da un’attività lavorativa a tempo pieno ad un’attività lavorativa a tempo parziale, è ridotto il diritto alle ferie annuali retribuite da esso maturato, senza avere avuto la possibilità di esercitarlo, durante il periodo di attività lavorativa a tempo pieno, ovvero può fruire delle ferie in questione solo con un’indennità compensativa di importo inferiore.

2) La cl ausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l’art. 1, n. 2, lett. m), della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 1° febbraio 2009, che esclude dall’ambito di applicazione di tale legge i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi o occupati solo occasionalmente.

3) La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l’art. 60, ultima frase, della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 1° febbraio 2009, a norma della quale i lavoratori che si avvalgono del loro diritto al congedo parentale di due anni perdono, al termine di tale congedo, i diritti alle ferie annuali retribuite maturati nell’anno precedente la nascita del loro figlio.

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