Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 luglio 2010.

Priimta 2010-07-08 · ECLI:EU:C:2010:415 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-447/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-07-08
ECLI
ECLI:EU:C:2010:415
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjasC. ToaderTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannTeisėjasP. KūrisTeisėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasY. BotKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑447/08 e C‑448/08,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Svea hovrätt (Svezia), con decisioni 8 ottobre 2008, pervenute in cancelleria il 13 ottobre 2008, nei procedimenti penali contro

Otto Sjöberg (C‑447/08),

Anders Gerdin (C‑448/08),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann (relatore), P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo nazionale

«La politica in materia di gioco d’azzardo deve (…) mirare a mantenere un mercato del gioco d’azzardo sano e sicuro, nel quale, in forme controllate, siano soddisfatti gli interessi di tutela sociale e la domanda di gioco. I profitti che ne derivano devono essere salvaguardati e destinati sempre a scopi di interesse generale o di pubblica utilità, cioè alle attività associative, agli sport equestri e allo Stato. Com’è avvenuto finora, lo scopo deve essere di dare priorità a considerazioni di tutela sociale e all’interesse a mantenere un’ampia offerta di giochi tenendo conto dei rischi di frode e di gioco d’azzardo illecito».

L’obbligo di un’autorizzazione per organizzare giochi d’azzardo

Il divieto di organizzare giochi d’azzardo non autorizzati

Il divieto di promuovere giochi d’azzardo non autorizzati

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«1) Se la discriminazione sulla base della nazionalità possa in talune circostanze essere amme ssa sul mercato nazionale del gioco e delle scommesse per una ragione imperativa di interesse generale.

2) Se, qualora la politica restrittiva condotta sul mercato nazionale del gioco e delle scommesse persegua obiettivi diversi e uno di questi sia il finanziamento di attività sociali, si possa ritenere che la realizzazione di quest’ultimo obiettivo costituisca una conseguenza vantaggiosa accessoria dell’attuazione di detta politica restrittiva. In caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa essere nondimeno ammessa qualora l’obiettivo di finanziamento delle attività sociali non possa essere considerato come suo obiettivo principale.

3) Se lo Stato possa invocare ragioni imperative di interesse generale per giustificare la politica restrittiva che applica in materia di gioco e scommesse qualora talune società sue controllate svolgano attività di marketing del gioco e delle scommesse i cui introiti spettano parzialmente allo Stato e uno degli obiettivi di questa attività di marketing consista nel finanziamento di attività sociali. In caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa essere nondimeno ammessa qualora il finanziamento delle attività sociali non possa essere considerato come l’obiettivo principale dell’attività di marketing svolta.

4) Se il divieto assoluto di marketing del gioco e delle scommesse organizzati in un altro Stato membro da parte di una società avente sede sul territorio di detto Stato e assoggettata al controllo delle sue autorità sia proporzionato rispetto all’obiettivo di effettuare un controllo e una vigilanza sulle attività di gioco e scommesse qualora non esista, al contempo, alcuna restrizione all’attività di marketing del gioco e delle scommesse organizzati da società aventi sede nello Stato membro che applica detta politica restrittiva. Si domanda in particolare cosa accade qualora l’obiettivo di tale regolamentazione consista nella limitazione del gioco.

5) Se l’operatore che abbia ottenuto un’autorizzazione ad esercitare una determinata attività di gioco in uno Stato e sia soggetto al controllo delle autorità competenti di detto Stato possa legittimamente promuovere i suoi giochi in altri Stati membri, in particolare mediante l’inserzione di annunci pubblicitari nei giornali, senza dover previamente richiedere l’autorizzazione delle autorità competenti di detti Stati. In caso di soluzione affermativa, se ciò comporti che la disciplina di uno Stato membro in cui è prevista una sanzione penale per il caso di attività promozionale di lotterie organizzate all’estero costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che non può in nessun caso essere giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Si domanda inoltre se il fatto che lo Stato membro in cui l’operatore ha sede sollevi le medesime ragioni imperative di interesse generale fatte valere dallo Stato in cui l’operatore desidera commercializzare le proprie attività di gioco influisca sulla soluzione della prima questione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla seconda alla quinta

Sulla prima questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità presso gli abitanti di tale Stato a giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.

2) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti i giochi d’azzardo a un regime di esclusiva e sanzioni la promozione di detti giochi organizzati in un altro Stato membro con maggior severità della promozione di giochi simili organizzati nel territorio nazionale senza autorizzazione. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia il caso della normativa di cui trattasi nei procedimenti principali.

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