Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2010.

Priimta 2010-02-25 · ECLI:EU:C:2010:91 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-386/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-02-25
ECLI
ECLI:EU:C:2010:91
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasY. BotKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

25 febbraio 2010 (*1)

«Accordo di associazione CE-Israele — Ambito di applicazione territoriale — Accordo di associazione CE-OLP — Diniego di applicazione ai prodotti originari della Cisgiordania del regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele — Dubbi quanto all’origine dei prodotti — Esportatore autorizzato — Controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione — Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati — Principio dell’effetto relativo dei trattati»

Nel procedimento C-386/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 30 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Firma Brita GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La convenzione di Vienna

«Il fatto che la presente Convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale e fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né ad accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:

(…)

(…)».

«1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

(…)

(…)».

«Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso».

L’accordo di associazione CE-Israele

«La zona di libero scambio tra la Comunità e Israele è consolidata secondo le modalità indicate nel presente accordo e secondo le disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (…)».
«Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo».
«Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio dello Stato di Israele, dall’altra».
«1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all’importazione in una delle parti, a beneficiare dell’accordo, su presentazione:
«1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull’autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull’adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

4. (…)

(…)

«Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

(…)».

«1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell’applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

L’accordo di associazione CE-OLP

«La Comunità e l’Autorità palestinese istituiscono progressivamente una zona di libero scambio (…) secondo le disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (…)».

«Articolo 5

Negli scambi tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza non si introducono nuovi dazi doganali all’importazione, né alcun altro onere di effetto equivalente.

Articolo 6

I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza possono essere importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonché in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente».

«Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altra, al territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se, tenuto conto del fatto che per i prodotti originari del territorio dello Stato di Israele e della Cisgiordania è previsto un trattamento preferenziale da due accordi pertinenti nella specie — vale a dire l’[accordo CE-Israele] e l’[accordo CE-OLP] —, all’importatore di una merce originaria della Cisgiordania debba sempre essere accordato il trattamento preferenziale richiesto, ancorché venga prodotto solo un certificato ufficiale dell’origine israeliana delle merci.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

In caso di soluzione negativa della seconda questione:

In caso di soluzione negativa della terza questione:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla quarta questione

Sulla seconda e sulla terza questione

Sulla questione se le autorità doganali dello Stato di importazione siano vincolate dalla risposta delle autorità doganali dello Stato di esportazione

Sull’obbligo di adire il comitato di cooperazione doganale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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