Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2010.

Priimta 2010-01-14 · ECLI:EU:C:2010:12 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-304/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-01-14
ECLI
ECLI:EU:C:2010:12
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ.-J. KaselGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 gennaio 2010 (*1)

«Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che prevede un divieto in via di principio delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio»

Nel procedimento C-304/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 5 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

contro

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«(6)

La presente direttiva ravvicina (…) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l’impatto sui consumatori può essere trascurabile. Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un’operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. (…)

(…)

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

(…)».

«La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto».
«Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva».

e

o

«Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. (…)

Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. (…)».

La normativa nazionale

«Sono illecite le pratiche concorrenziali sleali che risultino idonee ad alterare in misura non meramente irrilevante la concorrenza a danno dei concorrenti, dei consumatori o degli altri operatori del mercato».
«In particolare, agisce slealmente ai sensi dell’art. 3 colui che:

(…)

(…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se l’art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29 (…) possa essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale una pratica commerciale, con la quale si subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco promozionale all’acquisto di una merce o di un servizio, è in via di principio illecita a prescindere dal fatto che tale operazione pubblicitaria leda concretamente gli interessi dei consumatori».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che prevede un divieto in via di principio, a prescindere dalle circostanze della singola fattispecie, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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