Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2010.

Priimta 2010-03-04 · ECLI:EU:C:2010:113 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-221/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-03-04
ECLI
ECLI:EU:C:2010:113
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasP. LindhTeisėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑221/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 maggio 2008,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. R. Lyal e W. Mölls, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Hogan, SC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«(2) considerando che obiettivo del trattato [CE] è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nella Comunità;

(3) considerando che l’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, per tal via, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri; (…)

(7) considerando che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati».

«Sono considerati tabacchi lavorati:

a) le sigarette,

b) i sigari e i sigaretti,

c) il tabacco da fumo,

«1. Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un’accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

(...)».

«Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.

La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all’applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria.»

«1. L’importo dell’accisa specifica è stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978.

(…)

«1. Le Parti riconoscono che le misure finanziarie e fiscali sono un mezzo efficace ed importante per ridurre il consumo di tabacco per diverse categorie della popolazione, in particolare i giovani.

a) l’applicazione di politiche fiscali e, all’occorrenza, di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute tendenti a ridurre il consumo di tabacco, (...)».

La normativa nazionale

«(1) È vietato vendere al minuto un prodotto del tabacco di un marchio specifico a un prezzo inferiore rispetto a quello che si otterrebbe altrimenti per tale marchio.

(2) È vietato offrire in vendita al minuto un prodotto del tabacco di un marchio specifico a un prezzo inferiore rispetto a quello che si otterrebbe altrimenti per tale marchio distribuendo a qualcuno un tagliando o un documento analogo.

(3) È vietato utilizzare, con riferimento alla vendita o all’acquisto al minuto di prodotti del tabacco, offerte di buoni, bollini premio, tagliandi, premi, gettoni o omaggi (ivi compresi gli omaggi di prodotti del tabacco)».

«(1) È vietato a chiunque di vendere al minuto un prodotto del tabacco a un prezzo determinato laddove il Ministro [della Salute], nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 2, n. 2, lett. i), della legge [del 1978 sui prodotti del tabacco], ritenga che la vendita di tale prodotto a un prezzo simile rappresenti una forma di promozione commerciale.

(2) Il parere del [citato] Ministro, ai sensi del n. 1 di questo articolo, è comunicato per iscritto alla persona interessata».

«Il prezzo medio ponderato di tutte le sigarette di ciascuna categoria vendute dalle società facenti parte dell’[Irish Tobacco Manufacturers Advisory Council (comitato consultivo dei produttori di tabacco irlandesi)] sarà calcolato in base al volume delle vendite netto franco fabbrica di ciascun marchio per l’anno precedente al 31 dicembre, da un lato, e in base al prezzo di vendita al minuto raccomandato applicabile nel momento in cui è determinato il prezzo medio ponderato per ciascuna categoria, dall’altro».

Fase precontenziosa del procedimento

Sul ricorso

Sulle censure basate sulla violazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla censura riguardante la violazione dell’art. 10 CE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) Imponendo prezzi minimi di vendita al minuto delle sigarette, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.

2) Omettendo di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti della Commissione europea concernenti il controllo del rispetto della direttiva 95/59, come modificata dalla direttiva 2002/10, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 10 CE.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) L’Irlanda è condannata alle spese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.