Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 ottobre 2009.

Priimta 2009-10-15 · ECLI:EU:C:2009:628 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-196/08
Teismas
Court of Justice
Data
2009-10-15
ECLI
ECLI:EU:C:2009:628
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasP. LindhTeisėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 ottobre 2009 (*1)

«Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE — Aggiudicazione di appalti pubblici — Attribuzione del servizio idrico a una società a capitale misto — Procedura a evidenza pubblica — Designazione del socio privato incaricato della gestione del servizio — Attribuzione al di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici»

Nel procedimento C-196/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con decisione 13 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Acoset SpA

contro

Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ,

Provincia Regionale di Ragusa ,

Comune di Acate (RG) ,

Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) ,

Comune di Comiso (RG) ,

Comune di Giarratana (RG) ,

Comune di Ispica (RG) ,

Comune di Modica (RG) ,

Comune di Monterosso Almo (RG) ,

Comune di Pozzallo (RG) ,

Comune di Ragusa ,

Comune di Santa Croce Camerina (RG) ,

Comune di Scicli (RG) ,

Comune di Vittoria (RG) ,

e nei confronti di:

Saceccav Depurazioni Sacede SpA ,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 aprile 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La direttiva 2004/18

«(…)

(…)

(…)

(…)».

«Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un’attività di servizio pubblico, l’atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell’ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità».
«La presente direttiva si applica agli appalti pubblici (…) il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

(…)

(…)».

«Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all’articolo 1, paragrafo 4».
«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4».

La direttiva 2004/17

«2. (…).

Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un “appalto di forniture”.

Un appalto avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi ai sensi dell’allegato XVII è considerato un “appalto di servizi” quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto.

Un appalto avente per oggetto dei servizi di cui all’allegato XVII e che preveda attività ai sensi dell’allegato XII solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un appalto di servizi.

«1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività:

(…)».

«Ad un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

Tuttavia la scelta tra l’aggiudicazione di un unico appalto e l’aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2004/18/CE».

«La presente direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la concessione ha per oggetto l’esercizio di dette attività».

La normativa nazionale

«L’erogazione [di un servizio pubblico locale da parte di un ente territoriale] avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se [sia] conforme al diritto comunitario, in particolare agli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli artt. 43 [CE], 49 [CE] e 86 [CE], un modello di società mista pubblico-privata costituita appositamente per l’espletamento di un determinato servizio pubblico di rilevanza industriale e con oggetto sociale esclusivo, che sia direttamente affidataria del servizio in questione, nella quale il socio privato con natura “industriale” ed “operativa” sia selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica, previa verifica sia dei requisiti finanziari e tecnici che di quelli propriamente operativi e gestionali riferiti al servizio da svolgere e alle prestazioni specifiche da fornire».

Sulla ricevibilità

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all’affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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