Sentenza della Corte (grande sezione) del 9 novembre 2010.

Priimta 2010-11-09 · ECLI:EU:C:2010:659 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-137/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-11-09
ECLI
ECLI:EU:C:2010:659
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasP. LindhGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑137/08,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Budapesti II. és III. kerületi bíróság (Ungheria), con decisione 27 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2008, nella causa

VB Pénzügyi Lízing Zrt.

contro

Ferenc Schneider,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e J.-C. Bonichot (presidenti di sezione), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Nei casi contemplati dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende il [procedimento] e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest’ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

(…)».

«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(...)».

(...)

q) sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore (...)».

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

Il diritto nazionale

«Il tribunale decide di deferire alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale con ordinanza e sospende contemporaneamente il giudizio. Nella sua ordinanza, il tribunale formula la questione sottoposta alla Corte di giustizia onde ottenere una decisione in via pregiudiziale e comunica i fatti e la normativa ungherese pertinenti, nella misura necessaria affinché la Corte possa risolvere la questione sollevata. Il tribunale notifica la sua ordinanza alla Corte e contemporaneamente la invia, per informazione, al Ministro della giustizia».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva (...) richieda che il giudice nazionale valuti d’ufficio – indipendentemente dalla natura del procedimento, sia esso o meno contraddittorio – anche senza una specifica richiesta al riguardo, nell’ambito dell’esame della sua competenza territoriale, il carattere abusivo di una clausola contrattuale ad esso sottoposta.

2) In caso di risposta positiva alla prima questione, quali aspetti possa prendere in considerazione il giudice nazionale nel contesto di tale esame, in particolare quando una clausola contrattuale non attribuisce la competenza territoriale all’organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova la sede del professionista ma a un altro organo giurisdizionale, sebbene ubicato nelle vicinanze di tale sede.

3) Se, ai sensi dell’art. 23, primo comma, dello [Statuto della Corte], sia esclusa la possibilità che il giudice nazionale informi d’ufficio relativamente al procedimento pregiudiziale il Ministro della giustizia del suo stesso Stato membro, contemporaneamente all’avvio del procedimento in questione».

Procedimento dinanzi alla Corte

«1) Se la Corte, ai sensi dell’art. [267 TFUE] abbia la competenza anche per interpretare la nozione di «clausola abusiva» di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva (...), nonché le clausole elencate nell’allegato della medesima direttiva.

2) In caso di risposta positiva, se la domanda di pronuncia pregiudiziale con la quale si domanda una siffatta interpretazione possa vertere, nell’interesse di un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri del livello di tutela dei diritti dei consumatori garantito dalla direttiva (...), sulla questione relativa a quali siano gli aspetti che il giudice nazionale può o deve tenere in considerazione allorché i criteri generali stabiliti dalla direttiva vadano applicati ad una specifica clausola individuale.

3) Se il giudice nazionale che ravvisi autonomamente la possibile sussistenza di una clausola contrattuale abusiva possa, d’ufficio, effettuare un’indagine volta ad accertare gli elementi di diritto e di fatto necessari a compiere tale valutazione, laddove il diritto processuale nazionale ammetta un siffatto esame solo su richiesta delle parti e una siffatta richiesta non sia stata avanzata».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla terza questione sollevata inizialmente

Sulla prima e sulla seconda questione sollevate a titolo integrativo

Sulla terza questione posta a titolo integrativo

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non osta a una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale il giudice che avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale ne informa contemporaneamente, d’ufficio, il Ministro della giustizia dello Stato membro interessato.

2) L’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie.

3) Il giudice nazionale deve adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva contenuta nel contratto, che costituisce l’oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola.

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