Sentenza della Corte (grande sezione) del 29 giugno 2010.

Priimta 2010-06-29 · ECLI:EU:C:2010:378 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-28/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-06-29
ECLI
ECLI:EU:C:2010:378
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasC. ToaderTeisėjasA. RosasTeisėjasK. SchiemannTeisėjas · pranešėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑28/08 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 23 gennaio 2008,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. C. Docksey e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re E. Jenkinson e V. Jackson, in qualità di agenti, assistite dal sig. J. Coppel, barrister,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. B. Driessen e dalla sig.ra C. Fekete, in qualità di agenti,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

The Bavarian Lager Co. Ltd, con sede in Clitheroe (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J. Webber e M. Readings, solicitors,

ricorrente in primo grado,

sostenuta da:

Regno di Danimarca, rappresentato dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente,

Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,

Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra K. Petkovska, in qualità di agente,

intervenienti in sede d’impugnazione,

Garante europeo della protezione dei dati, rappresentato dai sigg. H. Hijmans, A. Scirocco e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Schiemann, E. Juhász (relatore), G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«(1) L’articolo 286 [CE] stabilisce che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi comunitari.

(2) Un sistema di protezione dei dati personali richiede, per esser completo, non solo che si istituiscano diritti per le persone cui tali dati si riferiscono e obblighi per chi li elabora, ma anche adeguate sanzioni per i trasgressori e un’autorità di controllo indipendente. (…)

(5) È necessario un regolamento per accordare alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati (…) (…)

(7) Le persone che possono essere oggetto di tutela sono quelle i cui dati personali sono trattati da istituzioni o organismi comunitari, in qualsiasi circostanza (…)

(8) È necessario applicare i principi della protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. (…)

(12) Occorre garantire su tutto il territorio comunitario un’applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. (…)

(14) Per meglio conseguire tale risultato occorre adottare norme vincolanti nei confronti delle istituzioni e degli organismi comunitari. È necessario applicare tali norme ad ogni trattamento di dati personali effettuato da tutte le istituzioni e gli organismi comunitari purché esso avvenga nell’esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.

(15) Qualora tale trattamento venga effettuato dalle istituzioni e organi comunitari per esercitare attività che esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle di cui ai titoli V e VI del Trattato [UE, nella versione anteriore al Trattato di Lisbona], la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone è garantita ai sensi dell’articolo 6 [di detto Trattato UE]. L’accesso ai documenti, anche contenenti dati personali, è soggetto alle disposizioni adottate in base all’articolo 255 (...) CE, che si applica anche ai titoli V e VI del [suddetto Trattato UE]».

«1. Le istituzioni e gli organismi creati dai trattati che istituiscono le Comunità europee o sulla loro base (in prosieguo “le istituzioni e gli organismi comunitari”) garantiscono, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata per quanto attiene al trattamento di dati personali. Essi non limitano né vietano la libera circolazione dei dati personali tra loro o verso i destinatari soggetti alla normativa nazionale degli Stati membri adottata in attuazione della direttiva 95/46 (…)
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo “interessato”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d’identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) “trattamento di dati personali” (...): qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o l’interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione; (…)».

«1. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell’esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.

(…)».

«1. I dati personali devono essere:

a) trattati in modo corretto e lecito;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. (...) (...)».

«Il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) è necessario per l’esecuzione di una funzione di interesse pubblico in forza dei trattati che istituiscono le Comunità europee o di altri atti normativi adottati in base ad essi oppure per l’esercizio legittimo di pubblici poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organismo comunitario ovvero i terzi cui vengono comunicati i dati; oppure

b) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento; oppure (...)

d) l’interessato ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile (...) (…)».

«Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 10, è consentito trasferire dati personali a destinatari soggetti alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva 95/46 (...) soltanto:

a) se il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l’espletamento di compiti nel pubblico interesse o che rientrano nell’esercizio della pubblica autorità; oppure

b) se il destinatario dimostra la necessità di trasmettergli tali dati e se non sussistono ragioni per presumere che possano subire pregiudizio interessi legittimi degli interessati».

«L’interessato ha il diritto di:

a) opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati che lo riguardano, salvo nei casi previsti dall’articolo 5, lettere b), c) e d). Qualora l’opposizione si riveli fondata, tali dati non possono più essere oggetto del trattamento;

b) essere informato prima che i dati personali siano comunicati per la prima volta a terzi o siano utilizzati per conto di questi ultimi a fini di propaganda commerciale diretta e di essere messo espressamente al corrente della possibilità di opporsi senza oneri a tale comunicazione o utilizzazione».

«L’articolo 1, secondo comma del Trattato [UE, nella versione anteriore al Trattato di Lisbona] sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini».
«Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 del Trattato UE[, nella versione anteriore al Trattato di Lisbona,] e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “carta”]».
«(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, (...) CE.

(...)

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell’Unione».

«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(…)».

«1. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

(...)

b) la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

(...)

I fatti

«15 La [Bavarian Lager] è stata creata il 28 maggio 1992 con lo scopo d’importare birra tedesca destinata agli spacci di bevande del Regno Unito, situati principalmente nel nord dell’Inghilterra.

16 Tuttavia, la [Bavarian Lager] non ha potuto vendere il suo prodotto in quanto nel Regno Unito un gran numero di esercenti di spacci di bevande erano vincolati da contratti di acquisto esclusivo che li obbligavano a rifornirsi di birra presso determinati birrifici.

17 In virtù del Supply of Beer (Tied Estate) Order 1989 SI 1989/2390 (regolamento del Regno Unito relativo alla fornitura di birra), i birrifici britannici che hanno diritti di fornitura in oltre 2000 locali pubblici sono tenuti a concedere ai gestori di tali esercizi la possibilità di acquistare birra di un altro fabbricante purché, come stabilito dall’art. 7, n. 2, lett. a), di detto regolamento, la birra sia confezionata in barile e abbia una gradazione alcolica superiore all’1,2% in volume. Questa disposizione è comunemente chiamata la “Guest Beer Provision” (in prosieguo la “GBP”).

18 Orbene, la maggior parte delle birre prodotte al di fuori del Regno Unito non possono essere considerate come “birra confezionata in barile” ai sensi della GBP e non rientrano quindi nel campo di applicazione della stessa.

19 Ritenendo che la GBP costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, come tale incompatibile con l’art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), la [Bavarian Lager] ha presentato, con lettera del 3 aprile 1993, una denuncia alla Commissione iscritta a ruolo con il numero P/93/4490/UK.

20 Dopo aver svolto indagini, il 12 aprile 1995 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell’art. 169 del Trattato CE (divenuto articolo 226 CE). Il 28 settembre 1995 essa ha informato la [Bavarian Lager] dell’esistenza di tale inchiesta e dell’invio al Regno Unito, il 15 settembre 1995, di una lettera di diffida. Il 26 giugno 1996 la Commissione ha deciso di indirizzare al Regno Unito un parere motivato e il 5 agosto 1996 ha pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava tale decisione.

21 L’11 ottobre 1996 si è tenuta [la riunione dell’11 ottobre 1996], alla quale hanno partecipato rappresentanti della direzione generale (DG) “Mercato interno e servizi finanziari” della Commissione, del Ministero del Commercio e dell’Industria del Regno Unito e rappresentanti della Confederazione delle industrie della birra del mercato comune (in prosieguo: la “CBMC”). La [Bavarian Lager], con lettera del 27 agosto 1996, aveva chiesto di partecipare alla riunione [dell’11 ottobre 2006,] ma la Commissione si era rifiutata di accogliere la sua richiesta.

22 Il 15 marzo 1997 il Ministero del Commercio e dell’Industria del Regno Unito ha annunciato un progetto di modifica della GBP secondo il quale una birra confezionata in bottiglia potrebbe essere rivenduta come birra di diversa provenienza allo stesso modo di una birra confezionata in barile. Dopo che la Commissione aveva due volte sospeso, il 19 marzo 1997 e il 26 giugno 1997, la sua decisione di indirizzare un parere motivato al Regno Unito, il capo dell’unità 2 “Applicazione degli artt. 30‑36 del Trattato CE (notifica, denunce, infrazioni, ecc.) ed eliminazione delle restrizioni agli scambi” della direzione B “Libera circolazione delle merci e appalti pubblici” della DG “Mercato interno e servizi finanziari” ha informato la [Bavarian Lager] con lettera 21 aprile 1997 che, tenuto conto del progetto di revisione della GBP, il procedimento ex art. 169 del Trattato (...) era stato sospeso e che il parere motivato non era stato notificato al governo del Regno Unito. Egli ha precisato che tale procedimento sarebbe stato concluso non appena la GBP modificata fosse entrata in vigore. La nuova versione della GBP è divenuta applicabile il 22 agosto 1997. Conseguentemente, il parere motivato non è mai stato inviato al Regno Unito e il 10 dicembre 1997 la Commissione ha infine deciso di archiviare il procedimento di infrazione.

23 La [Bavarian Lager] ha chiesto al direttore generale della DG “Mercato interno e servizi finanziari”, con fax trasmesso il 21 marzo 1997, una copia del parere motivato conformemente al codice di condotta [relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU 1993, L 340, pag. 41)]. Tale domanda è stata respinta così come una successiva istanza di analogo contenuto.

24 Con [decisione] 18 settembre 1997 (...), il segretario generale della Commissione ha confermato il rigetto della domanda rivolta al direttore generale della DG “Mercato interno e servizi finanziari”.

25 La [Bavarian Lager] ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione del 18 settembre 1997, iscritto a ruolo con il numero T‑309/97. Con sentenza 14 ottobre 1999, Bavarian Lager/Commissione (causa T‑309/97, Racc. pag. II‑3217), il Tribunale ha respinto tale ricorso ritenendo che la tutela dell’obiettivo in questione, vale a dire consentire allo Stato membro di conformarsi volontariamente alle prescrizioni del Trattato o, se del caso, offrirgli la possibilità di giustificare la sua posizione, motivasse, a titolo di protezione dell’interesse pubblico, il rifiuto di accesso ad un documento preparatorio relativo alla fase delle indagini del procedimento ex art. 169 del Trattato (…).

26 Il 4 maggio 1998 la [Bavarian Lager] ha presentato alla Commissione, in applicazione del codice di condotta [relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione], una domanda di accesso a tutti i documenti inseriti nel fascicolo P/93/4490/UK da undici società e organizzazioni designate e da tre categorie specifiche di persone o di imprese. La Commissione ha respinto la domanda iniziale in quanto [detto] codice di condotta si applicava solo ai documenti elaborati dalla Commissione. La domanda di conferma è stata respinta dato che la Commissione non aveva elaborato i documenti in questione e che qualsiasi domanda avrebbe dovuto essere presentata all’autore.

27 L’8 luglio 1998 la [Bavarian Lager] ha presentato una denuncia al Mediatore europeo iscritta a ruolo con il numero 713/98/IJH, precisando, con lettera del 2 febbraio 1999, che intendeva ottenere i nominativi dei rappresentanti della CBMC che avevano assistito alla riunione dell’11 ottobre 1996 e quello delle società e delle persone rientranti nelle quattordici categorie identificate dalla [Bavarian Lager] nella sua domanda iniziale di accesso ai documenti contenenti osservazioni inviate alla Commissione in relazione al fascicolo P/93/4490/UK.

28 In seguito ad uno scambio di lettere tra il Mediatore e la Commissione, quest’ultima gli ha comunicato nell’ottobre e novembre 1999 che, sulle 45 lettere inviate alle persone interessate per chiedere loro l’autorizzazione a divulgare la loro identità alla [Bavarian Lager], la Commissione aveva ricevuto 20 risposte delle quali 14 positive e 6 negative. La Commissione ha trasmesso le generalità delle persone che avevano accettato la divulgazione del loro nominativo. La [Bavarian Lager] ha precisato al Mediatore che la documentazione inviata dalla Commissione era comunque incompleta.

(…)

34 Con messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2003, la [Bavarian Lager] ha chiesto alla Commissione l’accesso ai documenti citati al precedente punto 27, sul fondamento del regolamento n. 1049/2001.

35 La Commissione ha risposto a tale domanda con lettera del 27 gennaio 2004, nella quale ha affermato che taluni documenti riguardanti la riunione [dell’11 ottobre 1996] potevano essere divulgati, ma ha anche attirato l’attenzione della [Bavarian Lager] sul fatto che cinque nominativi erano stati omessi nel processo verbale della riunione dell’11 ottobre 1996, in quanto due persone si erano espressamente opposte alla divulgazione della loro identità e la Commissione non aveva potuto contattare le altre tre.

36 Con messaggio di posta elettronica del 9 febbraio 2004, la [Bavarian Lager] ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, al fine di ottenere il processo verbale completo della riunione dell’11 ottobre 1996, comprensivo di tutti i nominativi dei partecipanti.

37 Con [la decisione controversa], la Commissione ha respinto la domanda di conferma della [Bavarian Lager]. Essa ha confermato che il regolamento n. 45/2001 si applicava alla domanda di divulgazione dei nominativi degli altri partecipanti. Poiché la [Bavarian Lager] non aveva dimostrato alcun obiettivo espresso e legittimo, né la necessità di una tale divulgazione, i requisiti previsti all’art. 8 del detto regolamento non erano stati soddisfatti e si applicava l’eccezione di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001. La Commissione ha aggiunto che, anche se le norme in materia di tutela dei dati personali non fossero applicabili, per non pregiudicare la sua capacità di svolgere indagini essa avrebbe comunque potuto rifiutare di divulgare gli altri nominativi ai sensi dell’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

«107 Per quanto riguarda l’obbligo di provare la necessità del trasferimento di dati prevista all’art. 8, lett. b), del regolamento n. 45/2001, si deve ricordare che l’accesso ai documenti contenenti dati personali rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 e che, ai sensi dell’art. 6, n. 1, di quest’ultimo, il richiedente l’accesso non è tenuto a motivare la sua domanda e non deve quindi dimostrare un qualsivoglia interesse per avere accesso ai documenti richiesti (...). Quindi, nel caso in cui dati personali siano trasferiti per dare attuazione all’art. 2 del regolamento n. 1049/2001, che prevede il diritto di accesso ai documenti a favore di tutti i cittadini dell’Unione, la situazione rientra nel campo di applicazione di questo regolamento e, pertanto, il richiedente non ha bisogno di provare la necessità della divulgazione ai sensi dell’art. 8, lett. b), del regolamento n. 45/2001. Infatti, se si esigesse che il richiedente dimostri la necessità del trasferimento in quanto condizione supplementare imposta dal regolamento n. 45/2001, siffatto obbligo contrasterebbe con l’obiettivo del regolamento n. 1049/2001, cioè l’accesso più ampio possibile del pubblico ai documenti posseduti dalle istituzioni.

108 Inoltre, poiché l’accesso a un documento è rifiutato, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, nel caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, un trasferimento che non ricada nell’ambito di tale eccezione non può, in linea di principio, ledere gli interessi legittimi della persona di cui trattasi, ai sensi dell’art. 8, lett. b), del regolamento n. 45/2001.

109 Per quanto riguarda il diritto di opposizione della persona interessata, l’art. 18 del regolamento n. 45/2001 prevede che quest’ultima abbia il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo nei casi previsti, in particolare, dall’art. 5, lett. b), del detto regolamento. Pertanto, dato che il trattamento di cui al regolamento n. 1049/2001 costituisce un obbligo legale ai sensi dell’art. 5, lett. b), del regolamento n. 45/2001, la persona interessata non gode, in linea di principio, di un diritto di opposizione. Tuttavia, dato che l’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001 prevede un’eccezione a detto obbligo legale, si deve tenere conto dell’incidenza della divulgazione di dati relativi alla persona interessata su tale fondamento».

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

Sulla domanda di riapertura della fase orale

Sull’impugnazione

Giudizio della Corte

Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 novembre 2007, causa T‑194/04, Bavarian Lager/Commissione, in quanto annulla la decisione della Commissione 18 marzo 2004, recante rigetto di una domanda di accesso al verbale completo, contenente tutti i nomi, della riunione dell’11 ottobre 1996, e in quanto condanna la Commissione europea a sopportare le spese della The Bavarian Lager Co. Ltd, è annullata.

2) Il ricorso della The Bavarian Lager Co. Ltd contro la decisione della Commissione 18 marzo 2004, recante rigetto di una domanda di accesso al verbale completo, contenente tutti i nomi, della riunione dell’11 ottobre 1996, è respinto.

3) La The Bavarian Lager Co. Ltd è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento di impugnazione nonché di quello di primo grado.

4) Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio dell’Unione europea ed il Garante europeo della protezione dei dati sopporteranno le proprie spese.

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