Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 giugno 2009.

Priimta 2009-06-25 · ECLI:EU:C:2009:395 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-14/08
Teismas
Court of Justice
Data
2009-06-25
ECLI
ECLI:EU:C:2009:395
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasP. LindhTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

25 giugno 2009 (*1)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Nozione di “lite” — Regolamento (CE) n. 1348/2000 — Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale — Atto notarile»

Nel procedimento C-14/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 68 CE, dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier (Spagna), con decisione 3 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2008, nel procedimento

per la Roda Golf & Beach Resort SL, dall’avv. E. López Ayuso, abogada;

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto comunitario e il diritto internazionale

«Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale».
«L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri (…)».
«Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento».

Il diritto nazionale

«Articolo 223. Misure di organizzazione del procedimento

Articolo 224. Riesame delle misure di organizzazione del procedimento

«Inappellabilità dell’ordinanza decisoria del ricorso in opposizione

Salvo nei casi in cui sia ammesso reclamo, l’ordinanza che decide il ricorso in opposizione è inappellabile, fatta salva la possibilità di riproporre la questione oggetto dell’opposizione, eventualmente, nell’ambito di un’impugnazione avverso la decisione definitiva».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

«1)

Se rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1348/2000 (…) la comunicazione di atti strettamente extragiudiziali fra persone private utilizzando i mezzi materiali e personali dei tribunali e delle corti dell’Unione europea e la relativa normativa europea senza che sia stato avviato alcun procedimento giudiziario.

Sulla competenza della Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla sfera di applicazione del regolamento n. 1348/2000

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile, come quello oggetto del procedimento principale, ricadono nella sfera di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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