Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2009.

Priimta 2009-07-16 · ECLI:EU:C:2009:465 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-5/08
Teismas
Court of Justice
Data
2009-07-16
ECLI
ECLI:EU:C:2009:465
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 luglio 2009 (*1)

«Diritti d’autore — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Artt. 2 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Nozione di “riproduzione” — Riproduzione “in parte” — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione, dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione e dalla stampa della stessa»

Nel procedimento C-5/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Højesteret (Danimarca), con decisione 21 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Infopaq International A/S

contro

Danske Dagblades Forening,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso (…)».

«1)

L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; (…)

(…)

(…)

Il diritto comunitario

«1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. (…)

(…)

«A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri».

«(4)

Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
«1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

di un’opera o di altri materiali.

(…)

«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1 [che precisa la durata dei diritti dell’autore di un’opera letteraria o artistica ai sensi dell’art. 2 della convenzione di Berna]. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

Il diritto nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«4 novembre 2005 — Dagbladet Arbejderen , pag. 3:

TDC: 73% “prossima cessione del gruppo di TDC, che dovrebbe essere acquisito da”».

«1)

Se la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto ricavato da una pubblicazione e costituito da una parola chiave nonché dalle cinque parole a questa precedenti e dalle cinque successive, possano essere considerate atti di riproduzione protetti dall’art. 2 della direttiva [2001/29].

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazione preliminare

Sulla prima questione

Sulle questioni da due e dodici

Sulla tredicesima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il danese.

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