Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 28 gennaio 2010.

Priimta 2010-01-28 · ECLI:EU:C:2010:50 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2010-01-28
ECLI
ECLI:EU:C:2010:50
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
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Conclusioni dell avvocato generale

Conclusioni dell avvocato generale

I – Introduzione

II – Contesto normativo (4)

A – CMR

«1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b) si trova il luogo di ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici.

(…)».

«Qualsiasi divergenza fra due o più parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione, che le parti non abbiano potuto regolare mediante negoziati o in altro modo, può, a richiesta d’una delle parti contraenti interessate, essere portata avanti la Corte internazionale di giustizia per essere risolta dalla stessa».

B – Diritto dell’Unione Europea

«Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta».

«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento. (…)

(25) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».

«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

«Le decisioni non sono riconosciute:

1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; (…)

3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; (…)».

«Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».
«1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione (…)

b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni».

III – Fatti e questioni pregiudiziali

«1) Se l’art. 71, n. 2, initio e lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso:

i) nel senso che il regime di riconoscimento ed esecuzione del regolamento n. 44/2001 soggiace al regime della convenzione relativa a una materia particolare solo se il regime di tale convenzione fa valere l’esclusività, oppure ii) nel senso che, in caso di applicabilità simultanea delle condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della convenzione relativa a una materia particolare e di quelle del regolamento n. 44/2001, le condizioni di tale convenzione devono sempre trovare applicazione e quelle del regolamento n. 44/2001 devono essere disapplicate, anche qualora la convenzione relativa a una materia particolare non faccia valere efficacia esclusiva nei confronti di altre disposizioni internazionali di riconoscimento ed esecuzione.

2) Se la Corte, al fine di evitare decisioni divergenti riguardo al concorso [di norme] di cui alla prima questione, sia competente ad interpretare – in modo vincolante per i giudici degli Stati membri – la [CMR], nei limiti in cui essa riguarda la materia di cui all’art. 31 di quella Convenzione.

3) Nel caso in cui la seconda questione venga risolta in senso affermativo, ed anche la prima questione, lett. a), venga risolta in tal senso, se il regime di riconoscimento e di esecuzione di cui all’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR, debba essere interpretato nel senso che esso non fa valere esclusiv ità e lascia spazio all’applicazione di altre disposizioni di esecuzione internazionali, che consentono il riconoscimento o l’esecuzione, come il regolamento n. 44/2001. Nel caso in cui la Corte risolva in senso affermativo la prima questione, lett. b), ed inoltre risolva in senso affermativo anche la seconda questione, lo Hoge Raad (...) solleva ancora le seguenti tre questioni:

4) Se l’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR consenta al giudice dello Stato richiesto, in caso di un’istanza di esecutività, di esaminare se il giudice dello Stato di origine fosse internazionalmente competente a conoscere la controversia.

5) Se l’art. 71, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso nel senso che, in caso di concorso del regime di litispendenza della CMR con quello del regolamento n. 44/2001, il regime di litispendenza della CMR prevalga su quello del regolamento n. 44/2001.

6) Se nella causa in esame la declaratoria richiesta nei Paesi Bassi e il risarcimento dei danni chiesto in Germania riguardino la “stessa controversia”, ai sensi dell’art. 31, n. 2, della CMR».

IV – Analisi giuridica

A – Osservazioni preliminari

B – Sulla prima questione pregiudiziale

L’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che le norme del regolamento che dettano le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emanate da un giudice di un diverso Stato membro soggiacciono al regime posto a questo riguardo da una convenzione speciale di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto solo laddove la convenzione disciplini la materia in modo talmente definitivo ed esclusivo da risultare ostativa all’applicazione del regolamento.

C – Sulla seconda questione pregiudiziale

a) Sulla competenza interpretativa in virtù di una successione nelle funzioni

b) Sulla competenza interpretativa in materia di diritto internazionale consuetudinario sancito da convenzioni internazionali

c) Sulla competenza interpretativa in forza di un trasferimento di competenze

d) Sulla competenza interpretativa in virtù di un rinvio

e) Conclusione parziale

D – Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

E – Sulla quinta e sesta questione

V – Conclusioni

(1) .

(2) – GU L 12, pag. 1; la versione rilevante nel caso di specie è quella risultante dalle modifiche operate, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791 (GU L 363, pag. 1).

(3) – La versione inglese e la versione francese sono le uniche versioni linguistiche della CMR che fanno fede (pubblicate in Recueil des traités des Nations unies 1961, n. 5742, pag. 190). [Ndt: La traduzione italiana utilizzata in questa sede è contenuta nella legge del 6 dicembre 1960, n. 1621, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5, del 7 gennaio 1961]. L’acronimo ufficiale «CMR» deriva dal titolo francese della Convenzione (« C onvention relative au contrat de transport international de M archandises par R oute»).

(4) – Dal momento che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, il Trattato CE è stato sostituito dal TUE e dal TFUE, nelle presenti conclusioni farò riferimento alle norme come da numerazione dei trattati attualmente in vigore, a meno che non debbano essere applicate le norme del Trattato CE. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni previgenti da me citata, la presumo valida anche rispetto alle nuove norme, laddove non appositamente modificate. Infine, utilizzerò i termini (in particolare Unione invece che Comunità) impiegati nei nuovi trattati.

(5) – GU 1972, L 299, pag. 32; versione consolidata GU 1998, C 27, pag. 1.

(6) – V. l’elencazione di cui alla relazione di P. Jenard sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 60).

(7) – V. la panoramica di Jesser‑Huß, H., Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch , 2 a ed., Monaco di Baviera, 2009, art. 29 CMR, paragrafi 8‑13.

(8) – V. le osservazioni dell’avvocato generale presso lo Hoge Raad der Nederlanden Strikwerda, presentate in data 5 settembre 2008 nell’ambito del procedimento principale (pag. 4, paragrafo 9), e gli ulteriori riferimenti ivi contenuti.

(9) – V. i richiami operati da Haubold, J., «CMR und europäisches Zivilverfahrensrecht – Klarstellungen zu internationaler Zuständigkeit und Rechtshängigkeit», in Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts – IPRax , 2006, pagg. 224 e 227 e note 24 e 25.

(10) – BGH 20 novembre 2003 (I ZR 102/02 e I ZR 294/02), sentenze consultabili su www.bundesgerichtshof.de.

(11) – V., ad esempio, Oberster Gerichtshof austriaco (OGH) sentenza 17 febbraio 2006 (10 Ob 147/05 y); Court of Appeal of England and Wales (Regno Unito) 23 gennaio 2001, Andrea Merzario Ltd Internationale Spedition Leitner Gesellschaft GmbH ([2001] EWCA civ. 61, punti 80‑98 e 103‑109).

(12) – V. sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik (Racc. pag. 4861, punti 14‑19), e 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry (Racc. pag. I‑5439, punti 37‑45).

(13) – Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro del 13 luglio 1994 nella causa Tatry (cit. alla nota 12, paragrafo 8).

(14) – Sentenza Tatry (cit. alla nota 12, punto 24), emanata con riferimento all’art. 57 della Convenzione di Bruxelles. Tale statuizione, comunque, risulta attuale anche con riguardo all’art. 71 del regolamento n. 44/2001, che rispetto a tale norma ha contenuto pressoché identico. Ai sensi del diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento, tra la Convenzione e il regolamento, infatti, deve essere garantita continuità (v. sentenze 23 aprile 2009, causa C‑167/08, Draka NK Cables e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20) e 10 settembre 2009, causa C‑292/08, German Graphics (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).

(15) – V., in questo senso, sentenza Tatry (cit. alla nota 12, punto 25).

(16) – Al riguardo si veda, ad esempio, l’art. 23 della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari (consultabile su www.hcch.net.), che prevede che la medesima convenzione non osti all’applicazione del regime posto, in materia di riconoscimento ed esecuzione, da altri strumenti.

(17) – Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Tatry (cit. alla nota 12, paragrafo 8).

(18) – V., in proposito, l’esempio relativo alla Convenzione per la navigazione sul Reno fatto nella relazione di P. Schlosser sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 243).

(19) – V. i ‘considerando’ sedicesimo e diciassettesimo.

(20) – Sentenza Tatry (cit. alla nota 12, punto 25).

(21) – V. sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman (Racc. pag. 449, punti 2‑6); 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 7); 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403, punto 36); 3 giugno 2008, causa C‑308/06, Intertanko (Racc. pag. I‑4057, punto 53), e 22 ottobre 2009, causa C‑301/08, Bogiatzi (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23 e segg.).

(22) – Sentenza 16 giugno 1998, causa C‑53/96, Hermès (Racc. pag. I‑3603).

(23) – V. sentenze Haegeman (cit. alla nota 21, punti 2‑6); Demirel (cit,. alla nota 21, punto 7); Hermès (cit. alla nota 22, punto 29); 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a. (Racc. pag. I‑11307, punto 33), e 30 maggio 2006, causa C‑459/03, Commissione/Irlanda (Racc. I‑4635, punto 84).

(24) – Sentenze Hermès (cit. alla nota 22, punto 32), e Dior e a. (cit alla nota 23, punti 47 e segg.).

(25) – Sentenze Hermès (cit. alla nota 22, punto 32) e Dior e a. (cit. alla nota 23, punti 47 e segg.).

(26) – Sentenza Hermès (cit. alla nota 22, punto 32).

(27) – V., in proposito, sentenze 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Racc. pag. I‑11987, punto 20), e 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, Ente Tabacchi Italiani (Racc. pag. I‑10893, punto 26).

(28) – V., in tal senso, sentenze 14 luglio 1994, causa C‑379/92, Peralta (Racc. pag. I‑3453, punto 16), e 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de Mesquer (Racc. pag. I‑4501, punto 85), oltre al paragrafo 84 delle conclusioni da me presentate il 13 marzo 2008 in relazione a tale causa.

(29) – V. sentenze 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe (Racc. pag. 1329, punto 2); 2 agosto 1993, causa C‑158/91, Levy (Racc. pag. I‑4287, punto 21); Peralta (cit. alla nota 27, punto 16), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 24).

(30) – Sentenze 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72‑24/72, International Fruit Company (Racc. pag. 1219, punti 15‑18). Sul punto v. inoltre sentenze Peralta (cit. alla nota 27, punto 16); Intertanko e a. (cit. alla nota 21, punto 48); Commune de Mesquer (cit. alla nota 27, punto 85), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 25).

(31) – Parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (Racc. pag. I‑1145).

(32) – In tal senso v. sentenze Intertanko e a. (cit. alla nota 21, punto 49), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 33).

(33) – Conclusioni da me pronunciate il 20 novembre 2007 nella causa Intertanko e a. (cit. alla nota 21, paragrafi 40 e segg.).

(34) – Sentenze 24 novembre 1992, causa C‑286/90, Poulsen e Diva Navigation (Racc. pag. I‑6019, punti 9 e segg.); 16 giugno 1998, causa C‑162/96, Racke (Racc. I‑3655, punto 45), e Intertanko (cit. alla nota 21, punto 51).

(35) – V. il Protocollo relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971 (GU 1975, L 204, pag. 28), e il Primo protocollo concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1989, L 48, pag. 1).

(36) – V., ad esempio, il rimando alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale di cui al regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Le disposizioni di tale Convenzione sono state oggetto di interpretazione dalla Corte nella sentenza 11 marzo 2003, causa C‑40/01, Ansul (Racc. pag. I‑2439, punti 32 e segg.). Anche l’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) opera un rimando, in quanto richiama, per quanto concerne il rientro dei minori, il procedimento stabilito nella Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

(37) – Sentenze 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol/Comissione (Racc. pag. 1781, punto 19), e 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. I‑2069, punto 31).

(38) – Cit. alla nota 18, punto 240.

(39) – Ex art. 57, n. 4, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9), al contrario, si ammette la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza resa da un giudice che abbia fondato la propria competenza su un titolo di giurisdizione in vigore nel solo Stato d’origine.

(40) – Cit. alla nota 12, punto 27.

(41) – Sentenza Levy (cit. alla nota 28, punto 21). Nella sentenza 18 novembre 2003, causa C‑216/01, Budĕjovický Budvar (Racc. pag. I‑13617) la Corte effettua riflessioni approfondite sulla valenza di un accordo bilaterale (punti 148 e segg.), per poi, a sua volta, rimettere esclusivamente al giudice del rinvio ogni accertamento in merito (punto 163).

(42) – V. sentenza Budĕjovický Budvar (cit. alla nota 40, punto 169).

(43) – V. sentenze 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais (Racc. pag. 4907, punto 18), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 19).

(44) – Sentenza 4 luglio 2000, causa C‑84/98, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑5215, punto 58).

(45) – V., contra, artt. 59 e 60 del regolamento n. 2201/2003 (cit. alla nota 36), che, nei rapporti tra Stati membri, dispongono la prevalenza del regolamento sugli strumenti internazionali.

(46) – Loewe, R., «Erläuterungen zum Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)», in European Transport Law , 11 (1976), pagg. 503, 583; Jesser‑Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 37).

(47) – V. de Meij, P., Samenloop EEX-Verordening met bijzondere verdragen , Deventer, 2003, pagg. 251 e 287.

(48) – V. i riferimenti rinvenibili in Messent, A., Glass, D.A., Hill & Messent–CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road , 3 a ed., Londra, 2000, paragrafo 10.48 e nota 103.

(49) – V. i riferimenti rinvenibili in Jesser‑Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 36 e note 116 e 117).

(50) – Per analoghi approdi v. anche Jesser‑Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 36).

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