Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 luglio 2010.

Priimta 2010-07-06 · ECLI:EU:T:2010:281 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-411/07
Teismas
General Court
Data
2010-07-06
ECLI
ECLI:EU:T:2010:281
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ. AziziTeisėjasE. CremonaTeisėjas · pranešėjasS. Frimodt NielsenKanclerisC. Kantza
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑411/07,

Aer Lingus Group plc, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata inizialmente dal sig. A. Burnside, solicitor, e dagli avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels, successivamente dal sig. Burnside e dall’avv. van de Walle de Ghelcke,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. X. Lewis, É. Gippini Fournier e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Ryanair Holdings plc, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dai sigg. J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy, D. Hull, solicitors, e dall’avv. G. Berrisch,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C (2007) 4600, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di avviare un procedimento a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), nonché di adottare misure provvisorie ai sensi dell’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure

b) dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.

«Se la Commissione accerta che una concentrazione:

a) è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; (…)

La Commissione può:

Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta».

«La Commissione può adottare misure provvisorie idonee a ripristinare o mantenere una concorrenza effettiva se una concentrazione:

(…)

c) è già stata realizzata ed è dichiarata incompatibile con il mercato comune».

«Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria».

Fatti

Parti della controversia

Offerta d’acquisto della Aer Lingus da parte della Ryanair e acquisizione di una partecipazione

Esame e divieto della concentrazione notificata

«Poiché la Ryanair ha acquisito un primo 19% del capitale della Aer Lingus meno di dieci giorni prima della sua OPA ed un ulteriore 6% poco dopo, l’operazione nel suo complesso, comprendente l’acquisizione delle azioni prima e dopo il periodo pubblico, nonché l’annuncio stesso dell’OPA, sono considerate costituire un’unica concentrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento sulle concentrazioni».
«La Ryanair ribadisce la sua volontà di acquistare la Aer Lingus e persevererà nel suo intento, che si coronerà, a nostro avviso, con una conclusione positiva della fase II dell’indagine».
«Poiché la Ryanair ha acquisito un primo 19% del capitale della Aer Lingus in un periodo di meno di dieci giorni prima del lancio dell’[OPA] ed un ulteriore 6% poco dopo, e considerate le spiegazioni della Ryanair in merito all’obiettivo economico che perseguiva nel momento in cui ha effettuato tali operazioni, l’operazione nel suo complesso, comprendente l’acquisizione delle azioni prima e durante il periodo dell’[OPA] nonché l’OPA stessa, sono da considerarsi un’unica concentrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento sulle concentrazioni».

Corrispondenza tra la Aer Lingus e la Commissione in occasione del procedimento di esame della concentrazione

Corrispondenza tra la Aer Lingus e la Commissione in seguito alla decisione Ryanair, invito ad agire a norma dell’art. 232 CE e decisione impugnata

«10. La Commissione ritiene che la concentrazione esaminata nella fattispecie non sia stata realizzata. La Ryanair non ha acquisito il controllo della Aer Lingus e la decisione [Ryanair] esclude che essa possa farlo più tardi nel contesto dell’operazione notificata. Le operazioni effettuate durante il procedimento avviato dinanzi alla Commissione, pertanto, non possono essere considerate parte di una concentrazione realizzata.
«12. L’interpretazione suggerita, secondo cui l’acquisizione della partecipazione di minoranza sarebbe una “realizzazione parziale” coperta dall’art. 8, n. 4, del regolamento CE sulle concentrazioni, è difficilmente conciliabile con il disposto di tale norma, che fa chiaramente riferimento ad una concentrazione che “è già stata realizzata”. Posto che manca l’elemento determinante di una concentrazione ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, nella fattispecie l’acquisizione del controllo, nella specie non è possibile parlare di una concentrazione che “è già stata realizzata” e, pertanto, le parti non possono essere costrette a “dissolvere la concentrazione”. La competenza della Commissione è limitata alle situazioni in cui l’acquirente prende il controllo della società target. Le decisioni a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni sono intese a porre rimedio agli effetti negativi sulla concorrenza che potrebbero conseguire alla realizzazione di una concentrazione come quella definita all’art. 3 di tale regolamento. Nel caso di specie non possono verificarsi effetti negativi di tal fatta, poiché la Ryanair non ha acquisito, e non può acquisire, il controllo della Aer Lingus nel contesto della concentrazione in parola.

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Aer Lingus Group plc sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Ryanair Holdings plc, comprese quelle inerenti al procedimento d’urgenza.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.