Sentenza della Corte (grande sezione) del 19 gennaio 2010.

Priimta 2010-01-19 · ECLI:EU:C:2010:21 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-555/07
Teismas
Court of Justice
Data
2010-01-19
ECLI
ECLI:EU:C:2010:21
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasP. LindhTeisėjasC. ToaderTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasP. KūrisTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasJ.‑J. KaselGeneralinis advokatasY. BotKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 gennaio 2010 (*1)

«Principio di non discriminazione in base all’età — Direttiva 2000/78/CE — Legislazione nazionale in materia di licenziamento che, ai fini del calcolo dei termini di preavviso, non tiene conto del periodo di lavoro svolto prima che il dipendente abbia raggiunto l’età di 25 anni — Giustificazione della norma — Normativa nazionale contraria alla direttiva — Ruolo del giudice nazionale»

Nel procedimento C-555/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania), con decisione 21 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Seda Kücükdeveci

contro

Swedex GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta, P. Lindh (relatore) e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 marzo 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«(1)

Conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(…)

(…)

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(…)».

«1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(…)

(…)».

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

«Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età o sull’handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. (…)».

La normativa nazionale

La legge generale sulla parità di trattamento

«Art. 1 — Finalità della legge

La presente legge ha l’obiettivo di impedire o di eliminare qualsiasi trattamento sfavorevole basato sulla razza o sull’origine etnica, sul sesso, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull’handicap, sull’età o sull’identità sessuale.

Art. 2 — Ambito di applicazione

(…)

4) Ai licenziamenti si applicano esclusivamente le disposizioni relative alla tutela generale e particolare contro i licenziamenti. (…)

Art. 10 — Ammissibilità di talune disparità di trattamento collegate all’età

Fatto salvo l’art. 8, è ammissibile una disparità di trattamento collegata all’età laddove essa sia oggettiva, ragionevole e giustificata da una finalità legittima. I mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

(…)».

La normativa relativa al termine di preavviso di licenziamento

«1) Il rapporto di lavoro di un operaio o di un impiegato (lavoratore) può essere risolto rispettando un preavviso di quattro settimane, con effetto al quindicesimo o all’ultimo giorno del mese.

2) Per il licenziamento da parte del datore di lavoro, si applicano i seguenti termini di preavviso:

Nel calcolo della durata dell’impiego non vanno considerati i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il giudice di uno Stato membro investito di una causa tra privati debba disapplicare una normativa contraria al diritto comunitario ovvero se debba tenere conto della fiducia riposta dai destinatari delle norme nell’applicazione delle leggi nazionali vigenti, in modo tale per cui l’inapplicabilità sopravvenga soltanto in seguito ad una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla normativa contestata o su una normativa sostanzialmente analoga».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.